Cassazione Civile, Ordinanza n. 15330/2024 del 31/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di fornitura di servizi di infrastruttura tecnologica e funzionalità applicative. La società committente ha chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento della fornitrice, deducendo difetti di funzionamento del sistema informatico che lo rendevano inidoneo all’uso, con domanda di restituzione del corrispettivo già pagato e, in subordine, di riduzione del prezzo. La fornitrice ha resistito e ha proposto riconvenzionale per il pagamento del residuo corrispettivo, anche per asserito recesso illegittimo della committente. Il Tribunale ha rigettato la domanda principale e accolto la riconvenzionale; la Corte d’appello ha invece ritenuto sussistente il grave inadempimento della fornitrice, valorizzando le criticità del collegamento internet e le carenze informative/tecniche emerse in corso di rapporto, e ha dichiarato risolto il contratto. In Cassazione la fornitrice ha dedotto: 1) violazione di legge e vizi processuali, sostenendo che la sentenza di primo grado si fondava anche su una autonoma ratio decidendi relativa all’illegittimità del recesso della committente, coperta da giudicato interno perché non specificamente impugnata; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la previsione contrattuale a carico della committente di un collegamento internet a banda minima garantita, che avrebbe impedito di riformare la decisione di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la nozione di "parte della sentenza" rilevante ai fini del giudicato interno coincide con la statuizione minima composta da fatto, norma ed effetto; impugnata la questione dell’inadempimento della fornitrice, non poteva dirsi coperta da giudicato la statuizione sul recesso non giustificato, poiché il suo presupposto veniva meno ove fosse accertato l’inadempimento della fornitrice. Ha rigettato anche il secondo motivo perché il fatto storico allegato come omesso esame era stato invece espressamente considerato dalla sentenza impugnata, la quale aveva escluso che la mancata predisposizione di un collegamento internet adeguato da parte della committente fosse la causa dei malfunzionamenti, trattandosi peraltro di previsione contrattuale riferita agli uffici della sede centrale e non al collegamento tra le due società. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 329 c.p.c.
La nozione di parte della sentenza ai fini dell’acquiescenza implicita e del giudicato interno coincide con le statuizioni minime autonomamente decisorie; se viene impugnato uno degli elementi essenziali della statuizione, si riapre il riesame dell’intera questione.
art. 360 c.p.c.
È il parametro dedotto per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360 c.p.c.
È il parametro dedotto per denunciare vizi processuali e nullità della sentenza.
art. 360 c.p.c.
Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di rimettere in discussione la valutazione delle risultanze istruttorie.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per dedurre ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la Corte non ravvisa il vizio.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma la censura viene respinta perché mirava in sostanza a contestare l’apprezzamento del materiale probatorio.
art. 1334 c.c.
Richiamato nel primo motivo di ricorso; la Corte non ne fa applicazione specifica nella decisione.
art. 1373 c.c.
Richiamato nel primo motivo di ricorso in tema di recesso; la Corte decide però sulla base del rapporto tra recesso e inadempimento accertato in appello.
art. 1453 c.c.
Richiamato nel primo motivo; la Corte conferma la risoluzione per grave inadempimento accertato in fatto dal giudice di merito.
art. 1671 c.c.
Richiamato nel primo motivo di ricorso in tema di recesso dell’appaltatore/committente, senza specifica applicazione nella motivazione della Corte.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini del giudicato interno, rileva la statuizione minima che compone fatto, norma ed effetto: se l’impugnazione investe uno degli elementi essenziali della questione, il giudice di appello può riesaminare anche i profili non espressamente censurati ma coessenziali alla stessa statuizione.
- L’accertamento dell’inadempimento di una parte può far venir meno il presupposto logico-giuridico di una statuizione di primo grado fondata sull’assenza di tale inadempimento, anche se non sia stata impugnata in modo espresso ogni singola argomentazione della sentenza di primo grado.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre solo quando sia stato completamente trascurato un fatto storico decisivo e discusso; non sussiste quando il fatto sia stato esaminato dal giudice di merito, ancorché valutato in senso sfavorevole alla parte ricorrente.
- La censura di legittimità non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove o per sostituire la propria lettura delle risultanze istruttorie a quella del giudice di merito.
- In una controversia sulla qualità/efficienza di un servizio tecnologico, la verifica della causa concreta dei malfunzionamenti richiede di distinguere il diverso oggetto degli obblighi contrattuali e di accertare se la criticità dipenda dal servizio fornito o da elementi estranei imputabili alla controparte; in difetto, il giudice può ritenere responsabile il fornitore se il servizio non risulta idoneo allo scopo pattuito.
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