Sentenza n. 6302/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (sezione ottava) n. 02986/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VIII, n. 2986/2025, relativa all'approvazione del PUC di Casapesenna e ai dinieghi di permesso di costruire
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno contestato la sentenza con cui il TAR aveva dichiarato improcedibili i ricorsi introduttivi contro la prima delibera di approvazione del PUC, annullata in autotutela, respinto i primi due ricorsi per motivi aggiunti e dichiarato irricevibile per tardività il terzo. Hanno sostenuto: che permanesse l'interesse all'annullamento giudiziale della prima delibera, poiché tale annullamento avrebbe prodotto effetti caducanti sugli atti successivi; che il Comune avesse consumato il potere di rielaborare e riapprovare il PUC e che il piano fosse decaduto ai sensi dell'art. 3, comma 5, del regolamento regionale Campania n. 5/2011; che il parere del Genio civile fosse stato acquisito tardivamente e con riferimento al PUC poi annullato; che il dimensionamento abitativo fosse fondato su dati falsi o inattendibili, con sovrastima del fabbisogno e mancato computo di alloggi abusivi o condonati, in violazione del PTCP, della legge regionale Campania n. 16/2004 e del d.m. n. 1444/1968; che la destinazione agricola attribuita ai loro terreni, già edificabili secondo il previgente PRG, fosse illogica e non adeguatamente motivata; che i dinieghi di permesso di costruire fossero illegittimi perché fondati su misure di salvaguardia ormai scadute; che il terzo ricorso per motivi aggiunti fosse tempestivo, essendo diretto a dedurre vizi ulteriori scoperti successivamente.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto improcedibili i ricorsi introduttivi perché la prima delibera di approvazione del PUC era stata annullata in autotutela dal Comune con effetto ex tunc; non sussiste quindi un interesse giuridicamente apprezzabile a ottenere in sede giudiziale l'annullamento di un atto già rimosso, né l'annullamento giudiziale avrebbe potuto produrre un effetto caducante sugli atti successivi. Ha escluso che l'annullamento in autotutela avesse consumato il potere comunale di rielaborare e riapprovare il PUC e ha ritenuto legittimo il riutilizzo degli atti istruttori non viziati, compreso il parere del Genio civile, in applicazione dei principi di economicità e di divieto di aggravamento del procedimento. Le censure sul dimensionamento abitativo e sui dati utilizzati sono state respinte perché non confermate dalla verificazione disposta in primo grado, che aveva ritenuto sostanzialmente corretto il dimensionamento e l'adeguamento alle prescrizioni provinciali; le deduzioni degli appellanti sono state giudicate generiche e inidonee a superare tali conclusioni tecniche. È stata respinta anche la censura sulla destinazione agricola dei terreni, rientrando la scelta nella discrezionalità pianificatoria comunale e non essendo emersa una situazione di affidamento qualificato o una manifesta illogicità; il sindacato giurisdizionale sulle scelte urbanistiche resta estrinseco. I dinieghi di permesso di costruire sono stati ritenuti legittimi perché, al momento della loro adozione, il nuovo PUC era stato definitivamente approvato ed era immediatamente eseguibile, sicché le istanze erano incompatibili con la sopravvenuta disciplina urbanistica. Il terzo ricorso per motivi aggiunti è stato correttamente dichiarato irricevibile: non riguardava atti sopravvenuti, ma introduceva nuove censure contro atti già impugnati, e la scoperta successiva dei vizi non rendeva tempestiva l'impugnazione. Spese del giudizio d'appello compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 5, regolamento regionale Campania n. 5/2011
Gli appellanti lo invocavano per sostenere la decadenza del PUC e l'avvenuta consumazione del potere comunale di rielaborazione; il Consiglio di Stato ha escluso tale ricostruzione.
art. 89 d.P.R. n. 380/2001
Costituisce, insieme alla normativa regionale richiamata, il fondamento della verifica di compatibilità demandata al Genio civile; il relativo parere è stato ritenuto legittimamente riutilizzabile nel procedimento rinnovato.
art. 15, comma 2, l.r. Campania n. 9/1983
Richiamato quale base normativa della verifica di compatibilità del PUC da parte del Genio civile.
art. 1, comma 1, l. n. 241/1990
Il riutilizzo degli atti istruttori precedentemente formati e non viziati è stato ritenuto coerente con il principio di economicità dell'azione amministrativa.
art. 1, comma 2, l. n. 241/1990
Il riutilizzo degli atti istruttori non viziati è stato ritenuto coerente con il divieto di aggravamento del procedimento amministrativo.
l.r. Campania n. 16/2004
Richiamata dagli appellanti in relazione al dimensionamento abitativo e alla conformità del PUC alla disciplina urbanistica regionale; le relative censure sono state respinte perché non confermate dalla verificazione.
art. 66 PTCP
Richiamato dagli appellanti quale parametro del dimensionamento abitativo; il giudice ha ritenuto non dimostrata la violazione dedotta.
d.m. n. 1444/1968
Richiamato dagli appellanti quale parametro nazionale della programmazione urbanistica; il giudice ha respinto la censura per carenza di riscontro nella verificazione.
Massime di principio
- L'annullamento d'ufficio di un provvedimento, con effetto ex tunc, fa venir meno l'interesse a ottenere l'annullamento giurisdizionale dello stesso atto; non è configurabile un interesse giuridicamente apprezzabile a impugnare un provvedimento già rimosso in autotutela.
- L'annullamento in autotutela di un atto di approvazione di uno strumento urbanistico non comporta, di per sé, la consumazione del potere amministrativo di rinnovare il procedimento e adottare un nuovo atto, quando il procedimento venga riattivato utilizzando atti istruttori precedenti non affetti da vizi, nel rispetto dei principi di economicità e di divieto di aggravamento.
- Nella pianificazione urbanistica il Comune dispone di ampia discrezionalità nella conformazione delle singole aree; la destinazione urbanistica non richiede una motivazione puntuale, salvo che sussistano specifiche situazioni idonee a fondare un affidamento qualificato, e il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica estrinseca di manifesta illogicità o irrazionalità.
- Il proprietario di un'area non ha, di regola, un interesse qualificato alla conservazione della precedente destinazione urbanistica; un affidamento tutelabile può configurarsi, tra l'altro, in presenza di convenzioni di lottizzazione, accordi con il Comune, giudicati favorevoli su precedenti dinieghi edilizi o situazioni urbanistiche particolari espressamente riconosciute dalla giurisprudenza.
- Il ricorso per motivi aggiunti è tardivo quando, anziché impugnare atti sopravvenuti, introduce nuove censure contro atti già conosciuti e già impugnati; la scoperta successiva dei vizi non sposta il termine di impugnazione.
- Quando, al momento della decisione su un'istanza di permesso di costruire, il nuovo strumento urbanistico sia stato definitivamente approvato e dichiarato immediatamente eseguibile, il diniego può legittimamente fondarsi sull'incompatibilità dell'intervento con la sopravvenuta disciplina urbanistica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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