Cassazione Penale, Sentenza n. 44324/2024 del 04/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della parte della sentenza del 18/06/2024 che ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per mesi otto, non prevista nell'accordo tra le parti. Il ricorrente deduceva: (1) che la sospensione della patente, pur dichiarata "sanzione amministrativa accessoria", costituisce in concreto una pena accessoria e, alla luce della riforma dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen. (d.lgs. n.150/2022), poteva essere oggetto dell'accordo di patteggiamento, per cui la sua applicazione senza consenso delle parti sarebbe illegittima; (2) mancata o insufficiente motivazione sulla determinazione della durata (mesi otto) della sospensione, essendosi il GUP limitato a un generico riferimento alla gravità della violazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che: (a) le sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione/revoca della patente ai sensi dell'art. 222 c.d.s.) non rientrano nel contenuto disponibile dell'accordo di patteggiamento disciplinato dall'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., così come modificato dal d.lgs. n.150/2022; pertanto il GUP era legittimato ad applicare una sanzione amministrativa accessoria non concordata dalle parti e non doveva respingere la richiesta di patteggiamento ai sensi dell'art. 448 cod. proc. pen. (la clausola che avesse concordato la durata di tale sanzione sarebbe da considerarsi "non apposta"). (b) Quanto alla motivazione sulla durata, essa è sufficiente se la sospensione è fissata al minimo o di poco superiore: in tali casi il richiamo alle "circostanze del fatto" e alla "gravità della condotta" è idoneo a soddisfare l'obbligo motivazionale; la commisurazione della sanzione amministrativa deve essere compiuta con i parametri dell'art. 218, comma 2, cod. strada (gravità della violazione, entità del danno, pericolo di ulteriori circolazione) e non con i criteri dell'art. 133 cod. pen. Conseguentemente, la statuizione sulle otto mensilità è stata ritenuta congrua e adeguatamente motivata. Infine, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 444, comma 1, cod. proc. pen.
"l'imputato e il pubblico ministero possano chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata"
La riforma (d.lgs. n.150/2022) consente accordi sulle pene accessorie penali ma, secondo la Corte, non include le sanzioni amministrative accessorie tra il contenuto disponibile del patto di cui all'art. 444(1).
d.lgs. n.150/2022
Ha modificato l'art. 444 c.p.p.; la Corte interpreta la norma nel senso che il legislatore non ha inteso rendere negoziabili le sanzioni amministrative accessorie all'interno del patteggiamento.
art. 222, codice della strada
Prevede le sanzioni amministrative accessorie (sospensione/revoca patente) che, sebbene convenzionalmente penali, sono qualificate quale sanzioni amministrative e non rientrano nella piena disponibilità delle parti nel patteggiamento.
art. 91, codice della strada previgente
Riferimento giurisprudenziale storico: la precedente normativa non qualificava esplicitamente sospensione/revoca come sanzioni amministrative; la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto il carattere "convenzionalmente penale" ma la qualificazione normativa attuale è quella di sanzioni amministrative.
art. 448, cod. proc. pen.
Norma che disciplina il rigetto della richiesta di patteggiamento in presenza di profili di illegittimità; la Corte osserva che, se le sanzioni amministrative accessorie fossero stato riconosciute come contenuto del patto, il giudice avrebbe dovuto rigettare la richiesta se mancava l'accordo, ma ciò non si applica alle sanzioni amministrative accessorie.
art. 218, comma 2, codice della strada
Stabilisce i parametri (gravità della violazione, entità del danno, pericolo di ulteriore circolazione) cui il giudice deve attenersi per la commisurazione delle sanzioni amministrative accessorie; la Corte precisa che la commisurazione deve avvenire secondo questi criteri e non secondo l'art. 133 cod. pen.
art. 133, cod. pen.
Norma sui criteri di determinazione della pena penale; la Corte chiarisce che essa non è applicabile alla determinazione delle sanzioni amministrative accessorie che seguono i parametri dell'art. 218 c.d.s.
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in cassazione: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Le sanzioni amministrative accessorie previste dal codice della strada (es. sospensione/revoca della patente) sono qualificate come "sanzioni amministrative" e non rientrano nel contenuto negoziabile del patteggiamento ai sensi dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen.; il giudice può pertanto applicarle anche se non concordate dalle parti.
- Se le parti tentano di inserire nel patto la durata di una sanzione amministrativa accessoria, tale clausola è considerata "non apposta" e il giudice è libero di determinare la misura secondo i criteri di legge.
- La motivazione sulla scelta della misura della sanzione amministrativa accessoria è adeguata se la sospensione è fissata al minimo o di poco superiore: in tali casi è sufficiente il richiamo alle "circostanze del fatto" e alla "gravità della condotta"; un'argomentazione più dettagliata è richiesta solo se la misura si discosta in modo rilevante dal minimo edittale.
- La commisurazione delle sanzioni amministrative accessorie va effettuata secondo i parametri dell'art. 218, comma 2, c.d.s. (gravità della violazione, entità del danno, pericolo di ulteriore circolazione) e non in base ai criteri dell'art. 133 cod. pen.
- In casi simili, la difesa dovrebbe: (a) chiedere espressamente al pubblico ministero e al giudice che la sanzione amministrativa non venga applicata o che ne sia limitata la durata; (b) se la sanzione viene imposta senza accordo, valutare l'impugnazione contando sul fatto che la giurisprudenza tende a ritenere legittima l'applicazione non concordata e la motivazione essenziale se la misura è prossima al minimo.
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