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Legge

L.R. FVG 1/2003

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2003).

Normativa regionaleL.R. FVG 1/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge definisce la manovra finanziaria 2003-2005 della Regione Friuli Venezia Giulia: bilancio, indebitamento, trasferimenti agli enti locali, contributi e numerosi interventi settoriali. Disciplina inoltre alcune agevolazioni IRAP per il solo periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2003 e molte misure una tantum o triennali per il 2003-2005. Molte disposizioni hanno efficacia limitata a quel triennio o al solo 2003.

Legge finanziaria 2003 della Regione Friuli Venezia Giulia

Legge finanziaria 2003 della Regione Friuli Venezia Giulia

La legge reca la manovra finanziaria regionale per il triennio 2003-2005, con numerose autorizzazioni di spesa, rimodulazioni di stanziamenti, interventi settoriali e norme di coordinamento contabile. Molte disposizioni sono legate al solo esercizio 2003 o a programmi conclusi; il provvedimento conserva però anche norme di assetto con effetti non più attuali.

Quadro finanziario generale e indebitamento

La legge fissa le previsioni complessive di entrata del bilancio regionale per il triennio 2003-2005 e autorizza il ricorso al mercato finanziario mediante mutui, BOR e strumenti derivati. Sono previsti tetti massimi di indebitamento, condizioni finanziarie dei mutui e possibilità di modificare il profilo del debito per ottimizzarne l’onerosità.

  • i mutui sono ammessi entro limiti annui e triennali predeterminati;
  • per i mutui si prevedono durata massima di 15 anni e tassi entro parametri prefissati;
  • per i BOR sono stabiliti durata, costo massimo, commissioni e modalità di rimborso;
  • l’Amministrazione può usare strumenti derivati per la gestione attiva dell’indebitamento.

Bilancio, fondi globali, fondi di riserva e variazioni contabili

Sono rideterminati gli importi dei fondi globali e dei fondi di riserva per il triennio 2003-2005, con specifica ripartizione per parte corrente, conto capitale e varie riserve. La legge autorizza inoltre numerose variazioni di spesa riportate nelle tabelle A, B, C, D, E, F e G e disciplina l’adeguamento degli stanziamenti in relazione alle operazioni finanziarie autorizzate. Sono anche previste regole speciali su avanzo vincolato, economie di spesa, rientri di anticipazioni e utilizzazione di somme non impegnate, in funzione di specifiche coperture di spesa 2003-2005.

Trasferimenti al sistema delle autonomie locali e patto di stabilità

La legge definisce per il 2003 la compartecipazione degli enti locali ai tributi erariali riscossi nel territorio regionale e la conseguente ripartizione tra Province, Comuni, Comunità montane, Comprensori montani e Comunità collinare. Sono individuate molte destinazioni puntuali: concorso nel comparto unico, diritto allo studio, turismo, rifiuti, incentivi all’associazionismo comunale, personale proveniente da mobilità, situazioni particolari, sicurezza urbana e investimenti locali. È previsto che:

  • le assegnazioni siano in larga parte erogate in unica soluzione entro il 30 giugno;
  • il riparto definitivo sia determinato in sede di assestamento dell’anno successivo;
  • un regolamento, da adottarsi entro il 31 marzo 2003, disciplini il concorso di Province e Comuni sopra i 5.000 abitanti agli obiettivi del patto di stabilità interno;
  • sia istituito il monitoraggio regionale degli adempimenti sul patto di stabilità. Le somme trasferite agli enti locali non sono soggette a rendicontazione.

Interventi per le aree alluvionate del novembre 2002

È istituita, all’interno del Fondo regionale per la protezione civile, una sezione contabile separata per gli interventi nelle aree alluvionate. La Regione finanzia sia il ristoro dei danni a beni mobili, registrati e immobili, sia interventi di difesa del suolo, ripristino del demanio idrico, infrastrutture ed edifici danneggiati.

  • le domande per i contributi sui beni immobili e infrastrutture devono essere presentate entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge;
  • le modalità attuative sono rinviate a decreto del Presidente della Regione e alla disciplina della protezione civile;
  • nelle aree individuate con ordinanza ministeriale si applicano le disposizioni normative statali;
  • sono autorizzate specifiche spese per il triennio 2003-2005.

Misure fiscali: IRAP e agevolazioni “de minimis”

Per il periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2003 è ridotta al 3,50% l’aliquota IRAP per determinate categorie con sede o domicilio fiscale in Friuli Venezia Giulia: piccole e medie imprese, liberi professionisti con limiti dimensionali e di personale, cooperative e cooperative sociali. Il beneficio opera nel rispetto del regime europeo “de minimis”. Sono previste:

  • limiti specifici di dipendenti per settore, con maggiorazioni per alcuni comuni montani;
  • per i professionisti, limiti di volume d’affari e base imponibile;
  • possibilità di considerare la riduzione negli acconti IRAP 2003;
  • obbligo di dichiarare il beneficio e gli altri aiuti ricevuti entro i termini della dichiarazione IRAP. Sono anche modificate norme della legge regionale 4/2000 in materia di convenzioni per il rimborso dell’addizionale regionale IRPEF.

Interventi in favore degli enti locali e monitoraggio finanziario

La legge contiene un’ampia disciplina dei trasferimenti a Province e Comuni, comprensiva di fondi per comparto unico, investimenti, diritto allo studio, rifiuti, unioni di Comuni, costi IVA per servizi esternalizzati, mobilità del personale, sicurezza urbana e contributi specifici ad alcuni enti locali. È anche istituito un Osservatorio regionale per la finanza locale, con compiti di raccolta dati, analisi di entrate/spese e monitoraggio dei comportamenti di spesa in rapporto al patto di stabilità.

Protezione civile, ambiente e territorio

Sono previsti numerosi interventi per la difesa del suolo, il ripristino di infrastrutture, il controllo delle piene, la manutenzione idraulica e la gestione di dati idrologici e idrografici. È disciplinato il passaggio di competenze dalle strutture regionali/provinciali in materia di caccia, miglioramento ambientale e copertura rischi, nonché il riordino di alcune funzioni del Genio civile e della raccolta dati idrografici.

Lavori pubblici, edilizia e ricostruzione post-sisma

La legge finanzia un piano straordinario per gli investimenti in opere pubbliche e di interesse pubblico, con risorse destinate a Comuni, Province e soggetti senza scopo di lucro. Sono inoltre previsti numerosi contributi singoli per edifici, infrastrutture, riqualificazioni territoriali, opere scolastiche, museali, sportive e religiose. Sono disciplinate anche misure speciali per la ricostruzione nelle zone terremotate del 1976, inclusa la possibilità di utilizzare residui di ordini di accreditamento per nuove opere ammissibili, con domande entro il 31 dicembre 2003.

Politiche sociali, sanità e tutela della salute

La Regione finanzia vari interventi in ambito sanitario e sociale: struttura veterinaria ENPA, studi epidemiologici su demenze senili, lotta alle infestazioni di simulidi, sostegno all’assegno di cura e assistenza, programmi informativi sulla prevenzione degli infortuni domestici, contributi a enti e associazioni socio-assistenziali, misure per anziani e disabili, e aggiornamento delle regole di accesso ai servizi residenziali.

  • per alcune domande è fissato un termine di 60, 90 o 120 giorni;
  • alcuni contributi sono erogati in anticipazione, spesso all’80% o al 90%;
  • per l’assegno di cura si chiarisce che, ai fini del reddito di riferimento, conta il solo reddito dell’assistito;
  • le rette delle strutture per anziani non possono essere aggiornate nel corso dell’anno 2003.

Immigrazione e rapporti internazionali

Sono previste iniziative per l’integrazione degli immigrati, con progetti di Comuni, Province e aziende sanitarie, rinnovo delle convenzioni in caso di mancata presentazione di progetti comunali, finanziamenti transitori alle associazioni convenzionate e contributi forfetari per attività svolte nel 2002. La legge disciplina anche interventi di solidarietà internazionale e sostegno ai corregionali all’estero e ai rimpatriati.

Istruzione, università e diritto allo studio

La legge finanzia interventi per istituti scolastici, progetti informatici nelle scuole, potenziamento degli insegnamenti di lingue locali e minoritarie, diritto allo studio, residenze universitarie, conservatori di musica, iniziative culturali scolastiche e supporto alla formazione superiore. Vengono anche modificate le regole sugli assegni di studio, con limiti più chiari sull’importo massimo e revisione annuale dei parametri di reddito.

Cultura, spettacolo, lingua friulana e musei

Sono stanziate risorse per una vasta platea di soggetti culturali e per iniziative di interesse regionale: fondazioni, enti teatrali, associazioni culturali, istituzioni linguistiche friulane, progetti di ricerca storica e archeologica, festival e attività musicali, teatro nelle scuole, spettacolo regionale e Villa Manin. La legge riconosce inoltre enti e organismi culturali di interesse regionale e minore interesse locale tramite apposite tabelle allegate.

Sport, turismo, commercio e sviluppo economico

La Regione sostiene impianti turistici invernali, fiere, mercati agroalimentari, imprese artigiane, consorzi fidi, centri di assistenza tecnica al commercio, intermodalità ferroviaria, taxi a basso impatto ambientale, trasporto pubblico locale e iniziative turistiche. Sono previste anche garanzie fideiussorie, contributi pluriennali e fondi per l’audiovisivo, i centri IAT e la promozione turistica internazionale.

Agricoltura, pesca e artigianato

Sono previste norme di sostegno per EBIART, imprese artigiane colpite da calamità, promozione dei prodotti biologici e tradizionali nelle mense pubbliche, pesca e acquacoltura, bonifica e irrigazione, allevamento equino e smaltimento delle carcasse animali. La Regione può anche affidare a CAA e professionisti l’istruttoria di domande relative al Piano di sviluppo rurale.

Disposizioni finali, abrogazioni e sospensioni UE

La legge contiene molte abrogazioni e modifiche di leggi regionali precedenti, oltre a sospensioni di efficacia per disposizioni notificate alla Commissione europea sugli aiuti di Stato. Gli effetti di alcune norme restano sospesi fino alla pubblicazione dell’esito positivo dell’esame UE nel BUR. L’entrata in vigore è fissata al giorno della pubblicazione, con efficacia dall’1 gennaio 2003.

Obsolescenza complessiva

Il provvedimento è una legge finanziaria per l’anno 2003, fortemente legata a stanziamenti, contributi e procedure riferite a quel triennio. Gran parte delle disposizioni ha ormai esaurito i propri effetti o riguarda eventi, esercizi finanziari e beneficiari storici; per uso professionale attuale il testo è quindi in larga misura superato, pur contenendo ancora utilità storica e ricostruttiva.

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