Cassazione Penale, Sentenza n. 509/2022 del 12/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione con unico motivo di doglianza basato sull'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.: si censura la violazione dell'art. 133 c.p. sostenendo che, dopo l'esclusione della recidiva (che in primo grado era stata valutata in equivalenza con le attenuanti generiche), la Corte territoriale ha ridotto la pena detentiva in misura irrisoria (soli quattro mesi) in modo incongruo e non coerente. Il ricorrente ha altresì contestato la motivazione della riduzione, ritenuta contraddittoria perché valorizzante fattori (legami con circuiti del narcotraffico, entità ponderale della sostanza, procedimento penale pendente) che, a suo dire, non giustificherebbero la limitata diminuzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendolo manifestamente infondato. Il Collegio ha confermato che la Corte di appello ha correttamente applicato i parametri dell'art. 133 c.p., motivando in modo esaustivo il limitato decremento della pena sulla base della significativa quantità di stupefacente detenuto, dei rapporti dell'imputato con ambienti della criminalità organizzata (provati dal consistente quantitativo affidato alla sua custodia) e dell'esistenza di altro procedimento per reati analoghi. Per tali ragioni la censura sulla congruità della pena è stata ritenuta improcedibile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e tenuto conto della giurisprudenza costituzionale citata.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
Regola la determinazione della pena in presenza di circostanze attenuanti o aggravanti; la Corte ha ritenuto che, pur escludendo la recidiva, la riduzione sia stata adeguatamente modulata alla luce della gravità del fatto e dei criteri di cui all'art. 133.
art. 132 cod. pen.
Principi generali per la determinazione della pena; richiamato in connessione con l'esercizio della discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della sanzione.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma che delimita i motivi di ricorso per cassazione; qui utilizzata dal ricorrente per censurare la determinazione della pena ai sensi dell'art. 133.
art. 23 d.l. n. 137/2020, convertito in L. n. 176/2020
Norme procedurali riguardanti lo svolgimento dell'udienza camerale e le modalità emergenziali della trattazione del procedimento; richiamate per dare conto della forma di trattazione dell'udienza.
art. 616 c.p.p.
Prevede l'onere per il ricorrente delle spese del procedimento quando il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte ha inoltre disposto un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende sulla base della giurisprudenza costituzionale.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata come parametro per la determinazione, in via equitativa, della somma da versare alla Cassa delle Ammende anche in casi in cui non si riscontri dolo o colpa grave nella presentazione del ricorso.
Massime di principio
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito se la scelta motivazionale è logica, non arbitraria e sufficientemente argomentata.
- L'esclusione della recidiva non impone automaticamente una consistente diminuzione della pena se permangono altri elementi oggettivi che indicano la gravità del fatto (es. consistente quantitativo di sostanza, legami con ambienti criminali, procedimenti pendenti per reati analoghi).
- In sede di legittimità è ammissibile censurare la graduazione della pena solo se emerge una manifesta illogicità, carenza o contraddittorietà della motivazione, non per mera diversa valutazione degli elementi di fatto.
- Quando un ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e, in base ai criteri equitativi e alla giurisprudenza costituzionale, a un versamento alla Cassa delle Ammende anche se non sussiste evidente malafede nella proposizione del ricorso.
- Gli elementi fattuali concreti (quantità dello stupefacente, modalità di custodia, rapporti con contesti criminali, procedimenti connessi) possono costituire motivi per limitare l'ampiezza delle diminuzioni di pena previste dalle circostanze attenuanti.
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