Sentenza n. 7350/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento della determinazione n. 799 del 9/10/2023 del responsabile Servizio Urbanistica del Comune di Nemi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale di accertamento dell’inottemperanza a ordinanze di demolizione, acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere e dell’area pertinenziale e irrogazione di sanzione pecuniaria
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la determinazione comunale deducendo, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 15 della l.r. Lazio n. 15/2008, il difetto di istruttoria, l’erronea individuazione della superficie abusiva e dell’area di sedime e l’indeterminatezza dell’atto. In particolare, hanno contestato il criterio utilizzato per acquisire l’intera particella di 1.242 mq, sostenendo che l’abuso riguardasse soltanto una superficie limitata e che le opere fossero state parzialmente demolite. Hanno inoltre dedotto l’illegittimità dell’acquisizione per il mancato accatastamento preventivo del fabbricato. Con il secondo motivo hanno censurato l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 e dall’art. 15, comma 3, della l.r. Lazio n. 15/2008, invocando il principio di irretroattività delle sanzioni, poiché i termini di novanta giorni per ottemperare alle ordinanze di demolizione erano decorsi nel 2001 e nel 2003, prima dell’entrata in vigore delle disposizioni che prevedevano la sanzione pecuniaria.
La decisione
Il TAR ha respinto le censure relative all’acquisizione gratuita. Ha ritenuto adeguatamente motivata l’acquisizione dell’intera particella di 1.242 mq, poiché l’area ricadeva in zona agricola e il Comune aveva applicato il parametro del lotto minimo previsto dall’art. 55, comma 5, della l.r. Lazio n. 38/1999. Poiché il lotto minimo richiesto era di 30.000 mq, l’acquisizione dell’intera particella risultava necessaria per l’eventuale realizzazione di un’opera analoga a quella abusiva. Il giudice ha inoltre ritenuto consolidata la qualificazione dell’abuso come totale difformità, contenuta nell’ordinanza di demolizione non tempestivamente impugnata e divenuta definitiva per perenzione del relativo giudizio. Ne consegue che la superficie abusiva era quella dell’intero manufatto, pari a 146,09 mq, e che l’area acquisita di 1.242 mq rispettava il limite massimo di dieci volte la superficie utile abusiva previsto dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001. La parziale demolizione non era sufficiente a evitare l’acquisizione, poiché l’ottemperanza all’ordine demolitorio deve essere integrale e la parziale ottemperanza equivale a inottemperanza. Il mancato accatastamento preventivo non incideva sulla validità dell’atto di acquisizione, essendo l’accatastamento funzionale alla successiva trascrizione e potendo essere eseguito anche dopo. Il TAR ha invece accolto il secondo motivo e annullato la determinazione nella parte relativa alla sanzione pecuniaria. Richiamando il principio dell’Adunanza Plenaria n. 16/2023, ha affermato che la sanzione introdotta dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 non può essere applicata quando il termine di novanta giorni per ottemperare sia inutilmente decorso prima dell’entrata in vigore della legge n. 164/2014, anche se l’inottemperanza sia stata accertata successivamente. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita
Consente l’acquisizione gratuita dell’area necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, entro il limite massimo di dieci volte la superficie utile abusiva; nel caso concreto il limite è stato rispettato.
art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001
L’accatastamento rileva ai fini della trascrizione dell’acquisizione nei registri immobiliari, ma non costituisce condizione di validità dell’atto di accertamento dell’inottemperanza e di acquisizione.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria per l’inottemperanza non è applicabile retroattivamente a omissioni consumate prima dell’entrata in vigore della disposizione.
art. 55, comma 5, l.r. Lazio 22 dicembre 1999, n. 38
Il parametro del lotto minimo previsto per l’edificazione in zona agricola può essere utilizzato per determinare l’area necessaria alla realizzazione di un’opera analoga a quella abusiva ai fini dell’acquisizione ex art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001.
art. 15, comma 3, l.r. Lazio 11 agosto 2008, n. 15
La sanzione pecuniaria regionale per l’inottemperanza non può essere applicata quando l’inottemperanza si è consumata prima della sua entrata in vigore.
art. 1 l. 24 novembre 1981, n. 689
Esprime, in materia sanzionatoria, il principio di irretroattività, applicato dal giudice alla sanzione per inottemperanza all’ordine di demolizione.
art. 11 disposizioni preliminari al codice civile
Concorre a fondare il principio di irretroattività della disciplina sanzionatoria.
art. 55, comma 5, l.r. Lazio 22 dicembre 1999, n. 38
Il parametro del lotto minimo previsto per l’edificazione in zona agricola può essere utilizzato per determinare l’area necessaria alla realizzazione di un’opera analoga a quella abusiva ai fini dell’acquisizione ex art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001.
Massime di principio
- Ai fini dell’acquisizione gratuita prevista dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, in zona agricola l’amministrazione può determinare l’area necessaria alla realizzazione di un’opera analoga a quella abusiva applicando il parametro del lotto minimo previsto dalla disciplina urbanistica, acquisendo l’intera particella quando essa abbia comunque una superficie inferiore al lotto minimo.
- La qualificazione dell’abuso contenuta nell’ordinanza di demolizione, se non tempestivamente contestata e divenuta definitiva, non può essere rimessa in discussione nel giudizio contro il successivo provvedimento di accertamento dell’inottemperanza e acquisizione.
- L’ottemperanza all’ordine di demolizione deve essere integrale; la demolizione soltanto parziale equivale a inottemperanza e non impedisce l’acquisizione gratuita dell’area prevista dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001.
- Il preventivo accatastamento del manufatto abusivo non costituisce condizione di validità del provvedimento di accertamento dell’inottemperanza e di acquisizione gratuita, ma è funzionale alla successiva trascrizione dell’acquisizione e può essere eseguito successivamente.
- La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 non può essere irrogata quando il termine di novanta giorni per adempiere all’ordine di demolizione sia decorso inutilmente prima dell’entrata in vigore della legge n. 164/2014, anche se l’accertamento dell’inottemperanza sia successivo.
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