Sentenza n. 917/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa a un impianto agrivoltaico di circa 26,864 MW
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sulla domanda di VIA presentata per un impianto agrivoltaico da realizzare nei Comuni di Erchie e San Pancrazio Salentino. Ha chiesto la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento con un provvedimento espresso e, in via subordinata, l’accertamento dell’inerzia della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del Ministero della Cultura rispetto ai rispettivi parere e concerto. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’obbligo di conclusione del procedimento, degli artt. 2 e 17-bis l. 241/1990 e dell’art. 25 d.lgs. 152/2006, nonché della disciplina europea sulle energie rinnovabili, oltre all’eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, efficienza ed economicità. Il Ministero dell’Ambiente ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardiva proposizione, sostenendo che fosse decorso più di un anno dal termine di conclusione del procedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità. Ha ritenuto che il termine per concludere la procedura VIA fosse di 160 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell’istanza, avvenuta l’11 aprile 2023, con scadenza il 18 settembre 2023. L’azione contro il silenzio, proposta il 21 ottobre 2024, è stata considerata tempestiva perché il termine annuale previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a. è stato computato tenendo conto della sospensione feriale, con scadenza differita al 21 ottobre 2024. Nel merito, il Tribunale ha accertato l’illegittimità dell’inerzia. Per i progetti rientranti nell’art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006, l’art. 25, comma 2-bis, prevede termini specifici per il parere della Commissione, il concerto del Ministero della Cultura e l’adozione del provvedimento VIA. Il mancato o tardivo rilascio dei pareri, anche se negativo, non esonera il Ministero competente dall’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. La perentorietà dei termini VIA opera agli effetti indicati dall’art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006, ma non determina la perdita del potere di provvedere. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero dell’Ambiente di adottare, entro 180 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, un provvedimento espresso e motivato, senza vincolo sul contenuto. La nomina del commissario ad acta è stata differita a un eventuale successivo inadempimento, in ragione della discrezionalità tecnica implicata dalla VIA. La domanda subordinata non è stata esaminata perché assorbita dall’accoglimento della domanda principale. I Ministeri sono stati condannati in solido alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento
L’azione contro il silenzio è esperibile finché perdura l’inerzia e, comunque, entro un anno dalla scadenza del termine procedimentale; nel computo il giudice ha considerato la sospensione feriale.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito contro il silenzio e consente, in caso di perdurante inerzia, la nomina del commissario ad acta.
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione l’obbligo generale di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
art. 17-bis l. 241/1990
Richiamato tra le norme poste a fondamento delle doglianze relative alla conclusione del procedimento e agli atti di assenso o concerto tra amministrazioni.
art. 23 d.lgs. 152/2006
Disciplina la presentazione e la pubblicazione della documentazione relativa all’istanza di VIA, dalla quale decorrono i termini speciali del procedimento.
art. 25, comma 1, d.lgs. 152/2006
qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l’autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo
Il mancato, tardivo o negativo apporto delle autorità coinvolte non elimina l’obbligo dell’autorità competente di procedere alla valutazione e adottare un provvedimento espresso.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
La Commissione ... si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione ... e comunque entro il termine di centotrenta giorni ... Nei successivi trenta giorni ... si adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto ... entro il termine di venti giorni
Per i progetti di cui all’art. 8, comma 2-bis, stabilisce termini speciali per il parere della Commissione, il concerto ministeriale e l’adozione del provvedimento VIA; il termine complessivo rilevante nella fattispecie è stato individuato in 160 giorni dalla pubblicazione della documentazione.
art. 25, comma 2-quater, d.lgs. 152/2006
in caso di inerzia ... il titolare del potere sostitutivo ... provvede all’adozione dell’atto omesso
Prevede meccanismi di esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia della Commissione, del Ministero competente o di ritardo nel concerto ministeriale.
art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006
tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241
La perentorietà dei termini opera per gli effetti specificamente richiamati dalla norma, ma non comporta la perdita del potere dell’amministrazione di adottare tardivamente il provvedimento VIA.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Individua la categoria di progetti, comprendente quelli PNRR, del fondo complementare e attuativi del PNIEC, cui si applicano i termini speciali richiamati dall’art. 25, comma 2-bis.
Massime di principio
- Il ricorso contro il silenzio è ammissibile quando sussiste un obbligo giuridico dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, indipendentemente dal carattere discrezionale o vincolato del contenuto dell’atto finale.
- Per i procedimenti di VIA relativi ai progetti rientranti nell’art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006, il termine complessivo di conclusione decorre dalla pubblicazione della documentazione prevista dall’art. 23 e comprende i termini assegnati alla Commissione competente e all’amministrazione che deve adottare il provvedimento finale.
- Il mancato, tardivo o negativo rilascio dei pareri o del concerto delle amministrazioni coinvolte nella procedura di VIA non esonera l’autorità competente dall’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
- La qualificazione come perentori dei termini del procedimento VIA, ai sensi dell’art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006, non determina la perdita del potere dell’amministrazione di provvedere dopo la scadenza, ma produce gli effetti specificamente previsti dagli artt. 2, commi 9-9-quater, e 2-bis, l. 241/1990.
- In caso di accoglimento dell’azione contro il silenzio su una procedura caratterizzata da valutazioni tecniche discrezionali, il giudice può ordinare l’adozione di un provvedimento espresso e motivato senza predeterminarne il contenuto; la nomina del commissario ad acta può essere differita a un eventuale successivo inadempimento.
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