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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36924/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Procura Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Oristano sostenendo: (1) carenza di motivazione sulla concessione della sospensione condizionale della pena, in violazione degli artt. 125, comma 3 e 164 c.p.p. e dell'art. 606, lett. b) e e) c.p.p.; (2) errata applicazione dell'art. 165 c.p., perché la sospensione condizionale è stata concessa senza subordinare il beneficio agli obblighi previsti dall'art. 165, comma 1, malgrado il resistente avesse già in passato usufruito del beneficio e quindi dovesse essere obbligatoriamente disposta una prescrizione ai sensi del comma 2

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha dichiarato che la sentenza impugnata presenta motivazione apparente (la formula 'sussistono le condizioni' non specifica le ragioni) e che la sospensione condizionale è stata concessa senza imporre alcuno degli obblighi di cui all'art. 165, comma 1, nonostante la precedente fruizione del beneficio. Ha annullato la sentenza limitatamente alla decisione sulla sospensione condizionale della pena e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Oristano, in diversa composizione, esclusivamente sul punto della subordinazione della sospensione agli obblighi previsti

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 186

    art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis

    Norma sostanziale che ha retto la condanna per guida in stato di ebbrezza; richiamata per inquadrare il reato contestato al resistente

  • codice di procedura penale, art. 125, comma 3

    Usato per contestare la carenza di motivazione: la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato la concessione del beneficio, limitandosi a formule generiche

  • codice di procedura penale, art. 164

    Richiamato in relazione ai criteri di motivazione; la decisione ha rilevato una motivazione apparente in violazione dei doveri di specificazione richiesti dall'art. 164 c.p.p.

  • codice di procedura penale, art. 606, lett. b) e e)

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (vizi di motivazione e violazione di norme sostanziali/procedurali); la Corte le ha ritenute sussistenti per le censure formulate

  • codice penale, art. 165

    Interpretazione decisiva: qualora l'imputato abbia già usufruito in precedenza della sospensione condizionale, il giudice che intenda concederla nuovamente deve subordinare il beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dal comma 1, ai sensi del comma 2; l'inosservanza ha determinato l'annullamento parziale

Massime di principio

  • La concessione della sospensione condizionale della pena deve essere motivata con specificità: non è sufficiente una formula generica come "sussistono le condizioni"; il giudice deve indicare le ragioni concrete della valutazione.
  • Se l'imputato ha già in passato usufruito della sospensione condizionale, il giudice che intenda concederla nuovamente è obbligato a subordinare il beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma 1 c.p.; il mancato rispetto di tale prescrizione comporta annullamento e rinvio limitato su quel punto.
  • La parte che impugna per carenza di motivazione può ottenere l'annullamento parziale della sentenza; la cassazione spesso rimette la materia al giudice di merito solo sul profilo motivazionale o sul punto specifico viziato, lasciando in vigore le restanti statuizioni.
  • La richiesta dell'imputato per la sospensione condizionale, quando questi ha già beneficiato in passato del medesimo istituto, equivale a consenso alla subordinazione del beneficio agli obblighi di cui all'art. 165, comma 1; il giudice deve espressamente disporre tali obblighi se intende concedere nuovamente il beneficio.

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