Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16477/2025 del 02/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto di conferma della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per tre anni e la confisca di beni mobili e immobili (in particolare 3/5 di un immobile ad Asti), censurando: 1) la motivazione sulla pericolosità generica (art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011) perché la Corte avrebbe confuso condanne definitive con denunce, proscioglimenti e archiviazioni e avrebbe illegittimamente considerato reati non produttivi di profitto; 2) la confisca dell'immobile per presunta mancata prova della lecita provenienza delle somme e per una supposta sperequazione non adeguatamente dimostrata, deducendo che la porzione lecita delle somme avrebbe coperto l'acquisto dell'immobile di Asti; 3) la carenza motivazionale in ordine alla durata della misura e all'entità della cauzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e rigettato tutte le censure. Ha ritenuto legittima la valutazione di pericolosità svolta dalla Corte di appello, che si è basata su condanne irrevocabili e su fatti emersi in procedimenti pendenti dotati di consistenza indiziaria (individuazioni fotografiche, deposizioni oculari, videoriprese, arresti in flagranza). La Cassazione ha richiamato e applicato il triplice criterio consolidato (habitualità dei reati in arco temporale significativo, effettiva produzione di profitti e rilevanza come fonte di reddito) e ha confermato che il giudice di prevenzione può valutare elementi provenienti da procedimenti non definitivi purché non vi sia assoluzione irrevocabile e i fatti siano delineati con sufficiente chiarezza. Quanto alla confisca, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione sulla parziale lecita provenienza (che ha giustificato la confisca limitata al 60%) e ha escluso che la parte lecita indicata fosse tale da escludere la misura. Anche la durata della sorveglianza e la cauzione di 10.000 euro sono stati ritenuti adeguatamente motivati e proporzionati. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • decreto legislativo n. 159/2011 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)

    art. 1, lett. b) e art. 10, comma 3

    Il giudizio di pericolosità generica ai fini delle misure di prevenzione richiede che i delitti siano stati commessi abitualmente in un arco temporale significativo, abbiano prodotto profitti e siano costituite fonte principale o rilevante di reddito; il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge.

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (richiamata)

    art. 4 (richiamato), nono comma

    Richiamata storicamente dalle norme successive come presidio procedurale per la motivazione dei provvedimenti di prevenzione; sottolinea l'obbligo del giudice di provvedere con decreto motivato.

  • legge 31 maggio 1965, n. 575 (richiamata)

    art. 3-ter, secondo comma

    Norma richiamata a fini storici e di principio in materia di misure di prevenzione, raccordata con la disciplina successiva.

  • codice di procedura penale

    In sede di cassazione ordinaria l'impugnazione può basarsi su ipotesi di motivazione illogica manifesta, ma nel giudizio sulle misure di prevenzione la rilevanza è circoscritta alla motivazione inesistente o meramente apparente (violazione di legge).

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 24/2019

    Indica i criteri per l'applicazione delle misure basate sulla pericolosità generica, confermando la necessità del triplice requisito (habitualità, profitto, fonte di reddito) e l'esigenza di adeguata motivazione ancorata agli elementi di fatto.

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione il giudice può valutare non solo condanne definitive ma anche elementi emersi in procedimenti pendenti, purché tali elementi siano specifici, persuasivi e non contraddetti da una assoluzione irrevocabile.
  • La proscioglienza per prescrizione non esclude automaticamente la possibilità di usare i fatti nel giudizio di pericolosità se gli atti delineano il fatto con sufficiente chiarezza.
  • Per applicare misure fondate sulla pericolosità generica è necessario provare l'habitualità della condotta, l'effettiva produzione di profitti illeciti e che tali profitti siano stati una fonte principale o rilevante di reddito; la motivazione deve ricondurre i fatti a questi elementi.
  • La confisca patrimoniale può essere disposta in misura parziale: se è provata la provenienza lecita di una porzione delle risorse si può limitare la confisca alla quota corrispondente alla parte di provvista di origine illecita.
  • In cassazione avverso provvedimenti di prevenzione il sindacato è limitato: non si possono sollevare censures di mera illogicità non riconducibili a inesistenza o apparenza della motivazione; occorre dimostrare che un elemento decisivo non è stato considerato.
  • La proporzione di cauzione e la durata della misura devono essere motivate rispetto alla gravità, alla reiterazione e ai profitti derivati dall'attività illecita; se la motivazione è congrua, la valutazione è difficilmente sindacabile in cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.