Sentenza n. 2281/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 17392/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a un ampliamento realizzato in area sottoposta a vincoli paesaggistico e archeologico; in appello, sentenza del TAR Lazio n. 17392/2023 di rigetto del ricorso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte appellante aveva presentato nel 2004 un’istanza di condono edilizio ai sensi del d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, e della l.r. Lazio n. 12/2004, per un ampliamento classificato come abuso di tipologia 1, relativo a un immobile sito in Roma e ricadente in area sottoposta a vincoli paesaggistici e archeologici. Roma Capitale aveva dapprima comunicato il preavviso di rigetto e poi adottato il diniego definitivo, ritenendo l’abuso non condonabile in ragione dei vincoli insistenti sull’area. In primo grado erano state proposte, oltre all’azione di annullamento, una domanda di accertamento della formazione del silenzio-assenso e una domanda risarcitoria in forma specifica. L’appello ha dedotto: travisamento dei fatti e difetto di istruttoria quanto alla volumetria, assumendo che l’ampliamento fosse di 748 mc anziché di 900,48 mc; violazione della disciplina nazionale e regionale sul condono, con censura delle modalità di calcolo della volumetria ammissibile e deduzione di difetto di motivazione, sviamento e violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, imparzialità, trasparenza e buona amministrazione; erroneità del rigetto della domanda di accertamento del silenzio-assenso, sostenendo che il termine di 36 mesi previsto dalla legislazione regionale fosse decorso dopo il regolare deposito della documentazione e il pagamento degli oneri e dell’oblazione; insufficienza della motivazione del diniego, per il generico richiamo al vincolo archeologico senza indicazione dell’atto impositivo. L’appellante ha inoltre sostenuto che il vincolo paesaggistico, perfezionatosi nel 2010, fosse successivo alla formazione del silenzio-assenso, che sarebbe maturato nel 2008.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le censure sulla volumetria non aggredissero la ratio decidendi autonoma posta dal TAR a fondamento della legittimità del diniego, ossia la non condonabilità dell’abuso per la presenza di vincoli preclusivi, indipendentemente dalla consistenza dell’ampliamento. Quanto alla censura relativa al vincolo archeologico, il Collegio ha osservato che l’appellante non aveva contestato efficacemente l’esistenza del vincolo, la sua anteriorità alla domanda di condono o la sua natura preclusiva, limitandosi a denunciare l’insufficienza della motivazione. La censura è stata quindi ritenuta inammissibile, perché meramente formale e non diretta contro la concreta statuizione della sentenza impugnata, e comunque insufficiente a determinare l’annullamento del diniego. Il Collegio ha precisato che, secondo la disciplina regionale laziale, i vincoli sopravvenuti alla realizzazione dell’abuso possono comunque impedire il condono; se sorti dopo la domanda, rendono la domanda astrattamente ammissibile, ma impongono l’acquisizione del parere dell’autorità preposta alla tutela. Nel caso concreto, tuttavia, il vincolo archeologico, non efficacemente contestato, costituiva autonomo ostacolo a priori al condono e impediva anche la formazione del silenzio-assenso. Il vincolo paesaggistico sorto nel 2010 non è stato invece considerato, in sé, l’ostacolo rilevante ai fini della decisione sul silenzio-assenso. La sentenza del TAR è stata pertanto confermata. L’appellante è stata condannata alle spese nei confronti di Roma Capitale, liquidate in 4.000 euro oltre accessori; le spese nei confronti del Ministero sono state compensate.
Norme richiamate
art. 32, commi 25, 26 e 27, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
La disciplina nazionale del terzo condono edilizio è richiamata quale base normativa per individuare le opere condonabili e il regime degli immobili sottoposti a vincolo; il Collegio considera rilevante il coordinamento con la disciplina regionale più restrittiva.
artt. 2 e 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004
La normativa regionale laziale introduce un regime più rigoroso, ritenendo preclusivi a priori anche determinati vincoli sopravvenuti rispetto alla realizzazione dell’abuso; per i vincoli sorti dopo la domanda di condono, la domanda è astrattamente ammissibile ma deve essere istruita mediante acquisizione del parere dell’autorità preposta.
art. 6, comma 3, l.r. Lazio n. 12/2004
Il silenzio-assenso sulla domanda di condono può formarsi decorso il termine di 36 mesi, ma soltanto in presenza dei presupposti sostanziali e procedimentali per l’accoglibilità della domanda; non può perfezionarsi rispetto a un abuso a priori non condonabile per la presenza di un vincolo preclusivo.
art. 32, comma 1, l. n. 47/1985
Per le opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, il condono è subordinato al parere favorevole dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo; tale esigenza è richiamata anche in relazione alla possibilità di formazione del silenzio-assenso.
art. 134, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 42/2004
La disposizione è richiamata per qualificare i vincoli paesaggistico e archeologico gravanti sull’area interessata dall’abuso.
art. 3 l. n. 241/1990
È invocato in relazione all’obbligo di motivazione del diniego, ma la relativa censura è stata ritenuta inidonea perché non contestava efficacemente l’esistenza e la portata preclusiva del vincolo archeologico.
art. 10-bis l. n. 241/1990
È richiamato con riguardo alla fase di preavviso di rigetto e alla successiva esplicitazione, nella valutazione delle osservazioni, della natura archeologica di uno dei vincoli.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la celebrazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato mediante collegamento da remoto.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più ragioni autonome, ciascuna idonea da sola a sostenerne il dispositivo, il giudice può respingere il ricorso se una di tali ragioni risulta legittima; le censure rivolte alle altre rationes diventano irrilevanti.
- In appello, la parte deve contestare specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata. La mera reiterazione della censura proposta in primo grado, senza dimostrare l’errore della statuizione fondata su un’autonoma ragione decisiva, è inammissibile o comunque inidonea a ottenere la riforma della sentenza.
- Nel regime del condono edilizio applicabile nel Lazio, la formazione del silenzio-assenso presuppone che l’opera sia astrattamente condonabile e che siano soddisfatti gli ulteriori requisiti sostanziali e procedimentali; il silenzio non può perfezionarsi su una domanda preclusa a priori dalla presenza di un vincolo avente efficacia ostativa.
- I vincoli sorti dopo la realizzazione dell’abuso non sono necessariamente irrilevanti nel regime regionale laziale: anche se successivi all’abuso, possono precludere a priori il condono; quando invece siano sorti dopo la presentazione della domanda, la domanda è astrattamente ammissibile ma deve essere istruita acquisendo il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
- La contestazione dell’insufficienza della motivazione relativa a un vincolo non è decisiva se il ricorrente non contesta anche l’esistenza del vincolo, la sua anteriorità rispetto alla domanda di condono o la sua concreta efficacia preclusiva.
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