Sentenza del 04/08/2017 n. 19555 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la detrazione dell'IVA applicata sui cosiddetti "premi impegnativa", sostenendo che tali somme fossero erogazioni gratuite di denaro, prive di una specifica prestazione contrattuale resa dalla concessionaria o dal Centro Media. Secondo l'Ufficio, mancava quindi il presupposto oggettivo dell'IVA, ossia un rapporto oneroso caratterizzato da prestazioni corrispettive e da un nesso diretto tra il pagamento e un servizio individuabile. La contribuente sosteneva invece che i premi costituissero il corrispettivo di un'attività di intermediazione e che negare la detrazione avrebbe determinato una duplicazione dell'imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il motivo relativo al difetto di motivazione della sentenza d'appello, ritenendo ammissibile una motivazione per relationem sufficientemente controllabile. Ha invece accolto il motivo con cui l'Agenzia contestava la qualificazione dei premi come operazioni imponibili, rilevando che la sentenza non aveva individuato una prestazione autonoma, specifica e direttamente collegata al pagamento. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e la causa rinviata alla medesima Commissione, in diversa composizione, per un nuovo esame. Gli altri motivi dell'Agenzia sono stati dichiarati assorbiti e il ricorso incidentale della contribuente, relativo alla mancata allegazione del verbale di verifica, è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3
Sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA le cessioni di denaro e le erogazioni gratuite che non costituiscano corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 1
Una somma è soggetta a IVA solo quando remunera una prestazione di servizi individuabile resa nell'ambito di un rapporto oneroso.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 3
"Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo"
Il pagamento rileva ai fini dell'esigibilità e della fatturazione, ma presuppone comunque l'esistenza di una prestazione imponibile e non crea da solo il presupposto dell'IVA.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
La detrazione dell'IVA è subordinata alla riferibilità dell'imposta ad acquisti o prestazioni effettivamente rientranti nel campo di applicazione del tributo.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5
Un avviso di accertamento può richiamare altri atti senza allegarli quando ne riproduce il contenuto essenziale o quando tali atti erano già conosciuti dal contribuente; il richiamo non determina automaticamente la nullità dell'avviso.
Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1
L'obbligo di allegare gli atti richiamati nell'avviso di accertamento va coordinato con la funzione motivazionale del richiamo: l'allegazione è necessaria solo quando l'atto richiamato integra effettivamente la motivazione e il suo contenuto non è già conoscibile o riprodotto.
Codice civile, art. 2697
Chi pretende di esercitare il diritto alla detrazione deve provare i fatti costitutivi del diritto, inclusa l'esistenza della prestazione ricevuta e del relativo nesso con il corrispettivo.
Direttiva 77/388/CEE, art. 11, parte A
Le sovvenzioni sono imponibili solo quando sono direttamente connesse al prezzo di una specifica cessione o prestazione e sono versate per fornire quel bene o servizio determinato.
Massime di principio
- L'applicazione dell'IVA a premi, incentivi, bonus o contributi richiede l'individuazione di una prestazione specifica, autonoma e concretamente resa dal beneficiario in cambio della somma.
- Non basta che il pagamento favorisca indirettamente l'attività del soggetto erogante o incida sul fatturato del beneficiario: deve esistere un nesso diretto e immediato tra somma corrisposta e servizio individuabile.
- La detrazione dell'IVA non deriva dal solo fatto che l'imposta sia stata esposta in fattura o versata dal cedente; il contribuente deve dimostrare che l'operazione sottostante sia effettivamente imponibile.
- In presenza di un pagamento qualificato come premio discrezionale, privo di obblighi contrattuali e non collegato a una prestazione determinata, l'importo tende a essere considerato fuori campo IVA.
- Per sostenere l'imponibilità di bonus o premi è opportuno documentare preventivamente contratto, obblighi del beneficiario, criteri di maturazione, prestazioni eseguite e relazione diretta tra tali prestazioni e il pagamento.
- La motivazione per relationem dell'avviso o della sentenza è ammissibile se consente al contribuente e al giudice di comprendere le ragioni della decisione; la mancata allegazione di un atto non comporta automaticamente la nullità.
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