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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12542/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società debitrice era stata dichiarata fallita dal tribunale su istanze di due creditori. Prima della decisione, la debitrice aveva depositato telematicamente una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, sesto comma, l.fall.; la cancelleria aveva però rifiutato il deposito ritenendo inesistente il fascicolo. La corte d'appello, acquisita la documentazione telematica, aveva invece ritenuto che il deposito fosse perfezionato con la ricevuta di accettazione del sistema e che la domanda di concordato fosse pendente, con conseguente necessità di revocare il fallimento e rimettere gli atti al tribunale. Il curatore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 18 e 162 l.fall., sostenendo che il reclamo avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perché fondato su questioni attinenti alla proposta concordataria non esaminata dal tribunale; 2) nullità per omessa pronuncia, per avere la corte territoriale trascurato la questione della inidoneità della domanda di concordato in bianco a impedire la dichiarazione di fallimento, essendo stata depositata quando il giudizio prefallimentare era già in decisione, e la questione dell'abuso dello strumento; 3) violazione degli artt. 39, secondo comma, e 273, primo comma, c.p.c., assumendo che la riunione non fosse possibile perché il procedimento prefallimentare era già in fase decisoria; 4) violazione degli artt. 2 e 111 Cost., degli artt. 39, 88, 112 e 273 c.p.c. e dell'art. 162 l.fall., deducendo che la domanda di concordato fosse un abuso del processo finalizzato solo a ritardare il fallimento. La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi, ritenendo che la pendenza della domanda di concordato preventivo, anche con riserva, impedisce temporaneamente la dichiarazione di fallimento fino agli eventi tipizzati dalla legge; che la corte d'appello poteva rilevare la pendenza della domanda e la conseguente illegittimità del fallimento; che la riunione tra procedimento di concordato e istanze di fallimento era consentita per continenza anche se il procedimento prefallimentare era già in decisione, non risultando la deliberazione antecedente al deposito della domanda; e che l'eventuale abuso della domanda di concordato deve essere valutato dal tribunale investito della decisione sul fallimento, non per la prima volta dal giudice del reclamo. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, compensando integralmente le spese e dando atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha confermato il principio per cui la domanda di concordato preventivo con riserva, una volta validamente depositata e pendente, preclude temporaneamente la dichiarazione di fallimento sino alla verificazione degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.fall. Ha inoltre ribadito che i procedimenti di concordato e fallimento sono tra loro in rapporto di continenza e possono essere riuniti, e che il controllo sull'eventuale inammissibilità o abusività della domanda di concordato spetta al tribunale investito della procedura, non potendo essere compiuto per la prima volta in sede di reclamo. Per tali ragioni il ricorso è stato integralmente respinto; le spese sono state integralmente compensate tra le parti e il ricorrente è stato onerato del contributo unificato დამატivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 6, l.fall.

    domanda di concordato preventivo "con riserva" / "in bianco"

    il deposito telematico validamente accettato dal sistema segna la pendenza della domanda e produce l'effetto sospensivo sulla dichiarazione di fallimento fino agli eventi previsti dalla legge.

  • art. 162 l.fall.

    l'eventuale inammissibilità della domanda di concordato deve essere valutata dal tribunale investito della procedura; solo in presenza dei presupposti tipizzati può essere dichiarato il fallimento.

  • art. 173 l.fall.

    richiamato tra gli eventi che consentono la dichiarazione di fallimento durante la pendenza del concordato.

  • art. 179 l.fall.

    richiamato tra gli eventi che consentono la dichiarazione di fallimento durante la pendenza del concordato.

  • art. 180 l.fall.

    richiamato tra gli eventi che consentono la dichiarazione di fallimento durante la pendenza del concordato.

  • art. 18 l.fall.

    il reclamo è il rimedio avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata è logicamente incompatibile con la pretesa non espressamente esaminata.

  • art. 39, comma 2, c.p.c.

    nei rapporti di continenza tra concordato e fallimento opera la disciplina sulla continenza e competenza.

  • art. 273, comma 1, c.p.c.

    tra procedimenti pendenti innanzi allo stesso giudice, liti tra concordato e fallimento possono essere riunite.

  • art. 2 Cost.

    richiamato dal ricorrente per sostenere il contrasto dell'asserito abuso processuale con i doveri di correttezza e lealtà.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente in relazione al giusto processo e all'uso abusivo dello strumento concordatario.

  • art. 88 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per dedurre la violazione dei doveri di lealtà e probità processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002

    parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012 conv. in L. n. 221/2012

    la ricevuta di accettazione del deposito telematico segna il momento di avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio giudiziario di destinazione.

Massime di principio

  • La domanda di concordato preventivo, anche se proposta con riserva ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., se validamente depositata e pendente impedisce temporaneamente la dichiarazione di fallimento, che può essere pronunciata solo al verificarsi degli eventi tipizzati dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.fall.
  • Nel conflitto tra domanda di concordato e istanza di fallimento sussiste un rapporto di continenza; se i procedimenti pendono davanti allo stesso giudice, è ammissibile la riunione ai sensi dell'art. 273 c.p.c., e la domanda di concordato deve essere esaminata prioritarimente.
  • La valutazione di ammissibilità o di eventuale abuso della domanda di concordato spetta al tribunale investito della procedura e non può essere effettuata per la prima volta dal giudice del reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento.
  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione impugnata contiene una statuizione incompatibile con la pretesa dedotta, anche se non la affronta con argomentazione espressa.
  • Nel deposito telematico, la ricevuta di accettazione del sistema assume rilievo decisivo quale momento di perfezionamento del deposito presso l'ufficio giudiziario di destinazione.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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