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Ordinanza

Ordinanza n. 812/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, mancato superamento prova preselettiva Concorso Dirigenti Tecnici MIM

Giustizia amministrativa202600444

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: mancato superamento della prova preselettiva del concorso per dirigenti tecnici del Ministero dell'Istruzione e del Merito

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il mancato superamento della prova preselettiva. Hanno contestato, tra l'altro, la previsione di una soglia mobile di sbarramento, ritenuta illegittima, nonché la limitazione della possibilità di svolgere prove asincrone o suppletive per le candidate impossibilitate a rispettare il calendario per gravidanza o allattamento, prospettandone il carattere illegittimo e discriminatorio. Sono stati inoltre dedotti ulteriori vizi concernenti la regolarità della procedura concorsuale e la lesione della par condicio. Il TAR ha lasciato impregiudicata la questione dell'ammissibilità del ricorso collettivo, rilevando possibili posizioni non omogenee tra i ricorrenti.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto non adeguatamente fondate le censure, anche in considerazione del numero dei quesiti contestati e della distanza dei punteggi conseguiti dai ricorrenti rispetto alla soglia necessaria per superare la preselettiva. La soglia mobile è stata ritenuta funzionale al buon andamento, allo spedito svolgimento della procedura e alla selezione dei migliori. La disciplina delle prove asincrone o suppletive per gravidanza o allattamento è apparsa conforme all'art. 7, comma 7, d.P.R. n. 487/1994 e diretta a tutelare la salute della donna e del nascituro, nonché la conciliazione tra vita professionale e familiare e la parità di genere. Le ulteriori censure non risultavano sorrette da un concreto e diretto interesse dei ricorrenti, né da una dimostrazione dell'incidenza sulla regolarità del concorso o della lesione della par condicio. Quanto al periculum, il giudice ha escluso un pregiudizio grave e irreparabile, poiché la prova si era già svolta e, in caso di esito favorevole nel merito, sarebbero state eventualmente praticabili prove suppletive o altre misure ripristinatorie. La liquidazione delle spese è stata rinviata alla definizione del merito.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR lo ha applicato per valutare fumus boni iuris e periculum in mora.

  • art. 7, comma 7, d.P.R. n. 487/1994

    Prevede la disciplina relativa alle modalità asincrone o suppletive di svolgimento delle prove per candidate impossibilitate a rispettare il calendario per gravidanza o allattamento; il TAR l'ha ritenuta espressamente applicabile e conforme alle finalità di tutela e parità di genere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce, insieme all'art. 9, paragrafo 1, del GDPR, il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati personali della parte ricorrente mediante oscuramento.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la distanza significativa dei punteggi conseguiti dai candidati rispetto alla soglia di superamento della prova preselettiva, unitamente al numero dei quesiti contestati, può escludere la sussistenza di un adeguato fumus boni iuris delle censure rivolte alla procedura.
  • La previsione di una soglia mobile di sbarramento in una procedura concorsuale può essere giustificata dalle esigenze di buon andamento, spedito svolgimento della selezione e individuazione dei candidati migliori.
  • La disciplina che limita o regola lo svolgimento di prove asincrone o suppletive per candidate impedite da gravidanza o allattamento è legittima quando trovi fondamento nella disciplina normativa espressa e persegua finalità di tutela della salute, conciliazione tra vita professionale e familiare e parità di genere.
  • In sede cautelare, le censure concernenti ulteriori profili della procedura concorsuale richiedono la dimostrazione di un interesse concreto e diretto, dell'incidenza sulla regolarità della selezione o della lesione della par condicio.
  • Quando la prova preselettiva si è già svolta, il periculum in mora può essere escluso se, in caso di esito favorevole nel merito, risultano astrattamente praticabili prove suppletive o altre misure ripristinatorie.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereProporzionalità e ragionevolezza

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