Cassazione Penale, Sentenza n. 32818/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha revocato la sentenza n. 35035-2021 emessa dalla Sezione e, per l'effetto, ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 9/9/2019 nei confronti di Galletti, perché i reati risultano estinti per morte dell'imputato avvenuta nel periodo tra la pronuncia della sentenza di secondo grado e la decisione della Suprema Corte.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Galletti impugnava la sentenza della Corte di Cassazione n. 35035-2021 che aveva respinto il suo ricorso avverso la parziale riforma favorevole operata dalla Corte d'Appello di Roma sulla condanna per reati fallimentari. Successivamente il Procuratore Generale ha richiesto la declaratoria di estinzione del reato per morte del reo; dagli atti risultava che Galletti era deceduto il 20/10/2020, cioè prima della pronuncia della sentenza della Corte di Cassazione del 18/6/2021. Sulla base dell'art. 150 c.p. e dell'orientamento di legittimità la morte dell'imputato estingue il reato e rende la sentenza pronunciata dopo la morte giuridicamente inesistente, con conseguente revoca e annullamento.
Norme richiamate
Codice Penale, art. 150
La morte dell'imputato determina l'estinzione del reato; tale causa estintiva è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e impedisce la validità di pronunce successive alla morte.
Cass. pen., Sez. IV, 26.6.2008, n. 36524
Giurisprudenza che conferma la rilevabilità dell'estinzione del reato per morte in ogni stato e grado del procedimento.
Cass. pen., Sez. V, 7.5.2018, n. 29494
Orientamento secondo cui la sentenza della Corte di cassazione pronunciata dopo la morte dell'imputato è giuridicamente inesistente e deve essere revocata dal giudice che l'ha pronunciata.
Cass. pen., Sez. I, 5.3.2009, n. 14509
Conferma della regola che la declaratoria di inesistenza/annullamento della sentenza post mortem compete al giudice che l'ha emessa e che l'estinzione per morte produce annullamento della decisione impugnata quando la morte sia intervenuta tra i gradi di giudizio.
Massime di principio
- La morte dell'imputato estingue il reato e rende prive di efficacia le sentenze pronunciate dopo tale evento; l'accertamento è rilevabile in qualunque grado di giudizio.
- La Corte che ha emesso una sentenza dopo la morte dell'imputato deve revocare la propria pronuncia: la declaratoria di inesistenza/annullamento compete al giudice che ha statuìto.
- Se la morte interviene tra la sentenza di appello e la decisione della Cassazione, la sentenza di appello va annullata senza rinvio per estinzione del reato.
- Il Procuratore Generale o altra parte possono segnalare al giudice la morte dell'imputato; il giudice verifica il decesso mediante certificato dello stato civile e procede alla revoca/annullamento se necessario.
- L'estinzione per morte riguarda il profilo penale (reati e sanzioni); gli effetti civili non penali devono essere valutati separatamente secondo le norme applicabili.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare tempestivamente gli atti anagrafici e segnalare l'eventuale decesso al giudice che ha pronunciato la sentenza affinché disponga la revoca/annullamento dovuti.
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