Cassazione Civile, Ordinanza n. 07362/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione, da parte di una psicologa iscritta all'albo, della delibera disciplinare con cui il consiglio dell'ordine le aveva irrogato la radiazione per avere partecipato a un tavolo tecnico UNI dedicato alla possibile normazione della figura del counselor, esprimendo una posizione favorevole all'apertura del processo di regolamentazione. L'ordine sosteneva che tale condotta, alla luce delle norme deontologiche e delle direttive dell'ordine stesso e del consiglio nazionale, avrebbe costituito un avallo di un'attività pseudo-professionale sovrapponibile a quella dello psicologo, con conseguente favoreggiamento dell'esercizio abusivo della professione e violazione dei doveri di dignità, decoro e corretto esercizio professionale. In primo grado il tribunale annullava la sanzione; la corte d'appello confermava nel merito, ritenendo che non spettasse al giudice sindacare la bontà scientifica delle opposte tesi sul counselor e che la professionista avesse semplicemente manifestato la propria opinione in un consesso tecnico-scientifico. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) omesso esame del fatto decisivo e difetto di motivazione, per non avere la corte territoriale considerato il contenuto della dichiarazione resa in UNI e la sua valenza di validazione di una figura abusiva; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 8 del codice deontologico, sostenendo che le direttive dell'ordine e del ministero sarebbero vincolanti e che la partecipazione favorevole al progetto normativo integrerebbe illecito disciplinare e favoreggiamento dell'esercizio abusivo della professione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la corte d'appello non aveva omesso l'esame del fatto, ma lo aveva valutato delimitando correttamente il thema decidendum: il giudice non può pronunciarsi sulla verità o bontà scientifica di tesi contrapposte in una materia ancora controversa, né può sostituirsi agli organi tecnici e scientifici. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che l'art. 8 del codice deontologico impone di contrastare l'esercizio abusivo della professione e di non avallare attività ingannevoli o abusive, ma non può essere esteso fino a sanzionare la mera espressione di un'opinione favorevole alla regolamentazione legale di una diversa figura professionale, resa in una conference consensus/tavolo tecnico pre-normativo. Ha inoltre precisato che le direttive, i pareri e le note degli ordini professionali, così come le indicazioni del consiglio nazionale o del ministero, non hanno di per sé efficacia precettiva vincolante pari alle norme deontologiche. Il ricorso è stato dunque integralmente respinto, con condanna alle spese e applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio discusso tra le parti
il motivo è infondato quando il fatto dedotto risulti comunque esaminato dal giudice di merito, anche se valutato in modo non conforme alla tesi del ricorrente
art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.
la violazione di legge è esclusa quando la norma deontologica invocata non copre la condotta concretamente tenuta
art. 2 codice deontologico degli psicologi
punisce i fatti che violano precetti, obblighi e divieti deontologici o che siano comunque disdicevoli al decoro e al corretto esercizio della professione, ma non la mera espressione di un'opinione scientifica in un dibattito tecnico
art. 8 codice deontologico degli psicologi
"Lo psicologo contrasta l'esercizio abusivo della professione come definita dagli artt. 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell'Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale unicamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive"
impone di contrastare l'abusivismo e di non utilizzare il titolo per avallare attività ingannevoli o abusive, ma non si estende alla semplice adesione a una proposta di regolamentazione di una figura ritenuta diversa dalla professione protetta
artt. 1 e 3 legge n. 56 del 1989
individuano le attività tipiche e riservate della professione di psicologo, cui fa riferimento il precetto deontologico
art. 26 legge n. 56 del 1989
attribuisce all'ordine il potere disciplinare, ma la sanzione presuppone una concreta violazione di norme deontologiche
art. 14, co. 2, D.Lg.Lt. n. 382/1944
i consigli nazionali danno pareri su progetti di legge e regolamenti e sulla loro interpretazione, con funzione consultiva e non precettiva
art. 2909 c.c.
richiamato per escludere che il giudice possa formarsi un giudicato sulla verità oggettiva di tesi scientifiche controverse
art. 21 Cost.
tutela la libertà di manifestazione del pensiero, compresa la diffusione del pensiero scientifico, salvo i limiti costituzionalmente rilevanti
art. 33, co. 1, Cost.
"L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento"
garantisce la libertà della scienza e della sua esteriorizzazione senza indirizzi autoritativi imposti
art. 13 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
"le arti e la ricerca scientifica sono libere"
conferma a livello sovranazionale la tutela del pluralismo culturale e scientifico
art. 2 Cost.
la libertà di ricerca scientifica incontra il limite interno del dovere di solidarietà e del principio del neminem laedere
art. 3 Cost.
evocato quale fondamento del pluralismo ideologico, culturale e scientifico
art. 117, co. 3, Cost.
richiamato nel quadro costituzionale della tutela della ricerca scientifica
Massime di principio
- Il giudice non può essere chiamato a stabilire, in una materia scientificamente controversa, quale tesi sia oggettivamente vera o metodologicamente migliore, perché tale giudizio esula dalla funzione giurisdizionale quando non esista un approdo scientifico univoco.
- L'omesso esame di un fatto decisivo non ricorre se il fatto dedotto dal ricorrente è stato comunque considerato dal giudice di merito, ancorché valutato in senso sfavorevole alla parte.
- La mera espressione, in un tavolo tecnico o in una consensus conference, di un'opinione favorevole alla regolamentazione di una nuova figura professionale non integra di per sé un illecito disciplinare, se non si accompagna ad atti di avallo di attività ingannevoli o abusive o a violazioni specifiche di precetti deontologici.
- Le norme deontologiche che sanzionano il contrasto all'esercizio abusivo della professione e il non avallo di attività abusive non possono essere estese oltre il loro tenore letterale fino a colpire la semplice adesione a un dibattito tecnico-scientifico aperto.
- Le direttive, le note, i pareri e le linee guida degli ordini professionali, quando espressione della loro funzione consultiva o di indirizzo, non hanno automaticamente efficacia precettiva vincolante pari alle norme deontologiche.
- La libertà di manifestazione del pensiero scientifico e la libertà della scienza godono di tutela costituzionale rafforzata e non possono essere compresse in base alla sola autorevolezza di un ente professionale o alla preferenza per una delle opinioni in conflitto.
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