Sentenza n. 11522/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio in ordine all’istanza di cui alla diffida del 23/09/2024, avente ad oggetto il rilascio del visto per lavoro subordinato e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in ordine alle menzionate istanze; e per la condanna a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Ministero sull’istanza, oggetto di diffida del 23 settembre 2024, per il rilascio del visto per lavoro subordinato e la fissazione di un appuntamento per formalizzare la richiesta
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un’azione avverso il silenzio, chiedendo di dichiarare l’illegittimità dell’inerzia del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di accertare l’obbligo di provvedere sulle istanze relative al rilascio del visto per lavoro subordinato e alla fissazione dell’appuntamento, nonché di condannare l’amministrazione a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a. Nel corso del giudizio, il TAR aveva ordinato il deposito di una procura alle liti dotata dei requisiti formali necessari per essere fatta valere nello Stato italiano. Il ricorrente non ha ottemperato all’ordinanza, non depositando nei termini la procura conforme ai requisiti richiesti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo assorbente l’assenza di una procura alle liti dotata dei requisiti formali necessari per essere fatta valere nello Stato italiano e il mancato adempimento all’ordinanza che ne aveva richiesto il deposito. La decisione è stata adottata senza esaminare le ulteriori questioni relative al silenzio dell’amministrazione e all’obbligo di provvedere. Le spese processuali sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 117, comma 3, c.p.a.
...con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
La norma è richiamata dal ricorrente quale base della richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di mancata ottemperanza dell’amministrazione all’obbligo di provvedere; il giudice non esamina tale richiesta poiché dichiara il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- La mancata produzione, entro il termine assegnato dal giudice, di una procura alle liti munita dei requisiti formali necessari per essere fatta valere nello Stato italiano determina l’inammissibilità del ricorso amministrativo.
- Quando l’assenza o l’irregolarità della procura alle liti costituisce una causa assorbente di inammissibilità, il giudice può definire il giudizio senza esaminare il merito della domanda, compresa l’eventuale illegittimità del silenzio amministrativo.
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