Cassazione Civile, Ordinanza n. 15754/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di accertamento IVA per l’anno 2015 emesso nei confronti del titolare di un distributore di carburanti, con cui l’Ufficio contestava la detrazione di IVA su fatture relative ad acquisti di carburante ritenuti soggettivamente inesistenti, emesse da società che sarebbero state mere interposte e che, a loro volta, avrebbero acquistato il carburante senza versare l’IVA mediante false dichiarazioni di intento. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva poi rigettato l’appello dell’Amministrazione, ritenendo non provata la consapevolezza del contribuente di partecipare a una frode fiscale. In cassazione l’Amministrazione ha dedotto: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulle specifiche eccezioni e circostanze fattuali dedotte in appello; 2) motivazione apparente ai sensi degli artt. 132 c.p.c., 36 d.lgs. 546/1992 e 111 Cost., per mancato esame delle circostanze indicate; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 19 d.P.R. 633/1972, della VI Direttiva CEE e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere il giudice di merito valutato correttamente gli indizi posti a base dell’accertamento e per non avere applicato i principi sul riparto dell’onere probatorio nelle operazioni soggettivamente inesistenti. Il contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi di ricorso, ritenendo insussistente il vizio di omessa pronuncia perché l’Amministrazione non lamentava l’omessa decisione su domande o eccezioni, ma solo la mancata considerazione di elementi di fatto e argomentazioni probatorie; ha inoltre escluso la motivazione apparente, poiché la sentenza d’appello conteneva una motivazione comprensibile e percepibile, seppur ritenuta dalla ricorrente non condivisibile. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che, in tema di IVA su operazioni soggettivamente inesistenti, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare singolarmente e complessivamente tutti gli elementi indiziari dedotti dall’Amministrazione per verificare se fossero idonei a provare sia l’oggettiva fittizietà dei fornitori sia la consapevolezza, o la conoscibilità con l’ordinaria diligenza, della frode da parte del cessionario; la Corte territoriale non ha svolto tale scrutinio, limitandosi a una valutazione generica e parziale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 21 bis d.lgs. 74/2000
Non è applicabile quando la sentenza penale richiamata assolve con la formula "perché il fatto non costituisce reato", che non rientra tra quelle previste dalla norma.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per denunciare omessa pronuncia e motivazione apparente; la Corte distingue i due vizi e accoglie la censura solo sul terzo motivo per violazione di legge in tema di prova.
art. 112 c.p.c.
L’omessa pronuncia ricorre solo se manca qualsiasi statuizione su un capo della domanda o su un’eccezione; non basta la mancata considerazione di singoli elementi di fatto o argomenti difensivi.
art. 132 c.p.c.
La motivazione apparente sussiste solo se la motivazione manca graficamente, è meramente apparente o presenta contrasti insanabili/incomprensibilità tali da non rendere percepibile il fondamento della decisione.
art. 36 d.lgs. 546/1992
Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. e all’art. 111 Cost. per il vizio di motivazione apparente nel processo tributario.
art. 111 Cost.
La motivazione deve raggiungere il "minimo costituzionale"; se la decisione espone un ragionamento comprensibile, la censura per motivazione apparente non è fondata.
art. 2697 c.c.
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; solo dopo passa sul contribuente l’onere della prova contraria della propria diligenza.
art. 19 d.P.R. 633/1972
Il diritto alla detrazione IVA non spetta, in linea di principio, quando l’operazione è soggettivamente inesistente, ma il diniego richiede la prova della partecipazione o conoscibilità della frode da parte del contribuente.
VI Direttiva CEE
Interpretata nel senso che l’autorità fiscale non può limitarsi a rilevare una catena di fatturazione circolare, ma deve individuare gli elementi della frode e dimostrare la partecipazione attiva o la conoscenza/dovuta conoscibilità del soggetto passivo; può anche fondare il diniego su prova della mancata diligenza del contribuente, senza esigere verifiche investigative complesse.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati per censurare la valutazione della prova; la Corte ribadisce che il giudice di merito deve apprezzare gli indizi nel loro complesso secondo i criteri legali della prova presuntiva.
art. 2729 c.c.
La prova per presunzioni è censurabile in cassazione solo se il giudice di merito utilizza presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza o fonda l’inferenza su fatti storici non idonei; non basta una diversa lettura del materiale istruttorio.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di omessa pronuncia non può essere invocato per la mancata valutazione di singoli elementi istruttori o di circostanze di fatto, ma solo quando il giudice omette del tutto di decidere su una domanda, un’eccezione o un capo autonomo della controversia.
- La motivazione è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il fondamento logico-giuridico della decisione; non basta che la motivazione sia sintetica, discutibile o non confutativa di ogni argomento delle parti.
- In materia di detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; solo dopo il contribuente è onerato di dimostrare di avere adottato tutta la diligenza esigibile.
- Gli indizi relativi a operazioni fraudolente vanno valutati sia singolarmente sia complessivamente, perché elementi in sé non decisivi possono acquistare forza dimostrativa se letti nel loro insieme.
- La regolarità della contabilità, l’avvenuto pagamento e la consegna della merce non sono, da soli, idonei a escludere la partecipazione o la conoscibilità della frode in una fattispecie di fatturazione soggettivamente inesistente.
- In tema di prova presuntiva, la censura in cassazione è ammissibile solo se il giudice di merito abbia violato i criteri legali della presunzione; non è sufficiente proporre una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa inferenza probabilistica.
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