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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14344/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato ascritto (artt. 494, 61 n.2 c.p.), deducendo: 1) violazione di legge e omessa motivazione per mancato rispetto del termine previsto dall'art. 601, co. 5, c.p.p. (notifica dell'avviso di udienza ai difensori almeno 40 giorni prima), atteso che la citazione era stata notificata al difensore e all'imputato in termini ritenuti insufficienti; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata esclusione della recidiva facoltativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la nuova disciplina dell'art. 601, co. 5, c.p.p. (termine di 40 giorni) non fosse applicabile al caso, perché l'appello era stato proposto il 21/09/2022, dunque anteriormente all'entrata in vigore della riforma; ha applicato il principio tempus regit actum e le norme transitorie che hanno esteso l'applicazione del regime emergenziale (art. 23 e 23-bis DL n.137/2020) fino alle diverse scadenze indicate (fino al 30/06/2023 e poi ulteriormente modificate). Sul secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura: la corte territoriale ha motivato, anche sinteticamente ma in modo puntuale, la riconosciuta recidiva come espressione di continuativa propensione a delinquere. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 601 c.p.p.

    La Corte ha ritenuto che la nuova formulazione (termine di 40 giorni) non fosse applicabile retroattivamente agli appelli proposti prima dell'entrata in vigore della riforma; per gli appelli introdotti anteriormente si applicava la precedente disciplina (termine di 20 giorni) in virtù del principio tempus regit actum e delle disposizioni transitorie

  • art. 23-bis, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

    La disciplina emergenziale richiamata (modelli di udienza non partecipata) continuava ad applicarsi agli appelli già proposti entro i termini transitori; la Corte ha ritenuto che il procedimento d'appello del caso rientrasse in tale regime

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 34, comma 1, lett. g), n.3 e n.4

    Indica la modifica all'art. 601 c.p.p. entrata in vigore con decorrenza 30/12/2022; la Corte ne ha considerato il rilievo temporale ai fini dell'applicazione delle nuove regole

  • art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (testo richiamato e sostituito)

    Norma transitoria richiamata e poi riformata; la Corte ha analizzato il complesso delle disposizioni transitorie che determinano quale regime applicare in funzione della data di proposizione dell'impugnazione

  • art. 5-duodecies, legge di conversione n. 199/2022

    2. Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo e 9, nonché le disposizioni di cui all'art. 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo

    La Corte ha impiegato questa disposizione per confermare che per le impugnazioni già proposte entro il 30/06/2023 permane il regime emergenziale (vecchia disciplina), applicando il principio che si fa riferimento all'impugnazione proposta per prima per individuare il regime transitorio applicabile

  • d.l. 23 giugno 2023 (modifica art. 94 d.lgs. n.150/2022)

    1. All'articolo 94, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, 150, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo».

    Ulteriore proroga/ridefinizione transitoria che sposta in avanti l'ambito di applicazione del regime emergenziale; la Corte ha considerato anche questi interventi normativi nel valutare la non applicabilità retroattiva della nuova disciplina al caso concreto

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento in cassazione e per la somma a favore della cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per la condanna economica per inammissibilità evidente

Massime di principio

  • Il principio tempus regit actum: per modifiche di norme processuali si applica la disciplina vigente al momento dell'atto introduttivo dell'impugnazione, se le disposizioni transitorie non dispongono diversamente
  • Le norme transitorie prevalgono nel determinare quale versione di una norma processuale si applichi al procedimento: verificare sempre la data di proposizione dell'impugnazione e le disposizioni transitorie intervenute successivamente
  • La violazione dei termini di notifica previsti dalla nuova normativa non rileva se l'impugnazione è stata proposta prima dell'entrata in vigore della stessa; occorre valutare le sospensive/ proroghe legislative intercorse
  • Sulla recidiva facoltativa il giudice deve fornire motivazione specifica, ma essa può essere espressa anche implicitamente o con argomentazione succinta purché emerga in modo comprensibile che la reiterazione denota una significativa prosecuzione delittuosa
  • Ricorsi manifestamente inammissibili o infondati possono comportare condanne alle spese e somme alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rischio di sanzioni prima di proporre ricorso in cassazione

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