Cassazione Civile, Sentenza n. 29618/2023 del 25/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguarda una istanza di rimborso presentata dall'Associazione (1/4/2010) delle imposte di registro, ipotecaria e catastale versate il 7/10/2009 in occasione della registrazione, tramite notaio, di una permuta immobiliare con il Comune di Firenze. L'istanza si fondava sull'esenzione prevista dall'art.1, comma 275, l. 30/12/2004, n.311. L'Agenzia aveva notificato al notaio un avviso di liquidazione (17/11/2009) e il notaio aveva provveduto al pagamento. La commissione tributaria regionale aveva accolto il ricorso dell'Associazione ritenendo ammissibile la domanda di rimborso non essendo l'avviso notificato direttamente all'Associazione, mentre l'Agenzia ha sostenuto l'inammissibilità del ricorso perché il pagamento effettuato dal notaio definisce il rapporto tributario anche nei confronti delle parti e impedisce la richiesta di rimborso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso proposto dall'Agenzia, ritenendo erronea la dichiarazione di ammissibilità del ricorso originario da parte della commissione regionale. La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui la notificazione dell'avviso di liquidazione al notaio è legittima e il pagamento da parte del notaio determina la definizione del rapporto tributario anche nei confronti delle parti, presupponendo che queste siano state informate e abbiano deciso di non impugnare l'avviso; la procedura di registrazione telematica non altera tale assetto. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario dell'Associazione. Le spese del merito sono compensate; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, art.57
Il notaio è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta con le parti dell'atto; la notificazione dell'avviso al notaio è legittima e il pagamento operato dal notaio presuppone l'informazione e l'assenso delle parti, con effetto di definizione del rapporto tributario.
art.3-ter d.lgs. 18 dicembre 1997, n.463
Gli uffici controllano la regolarità dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano, anche per via telematica, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata. Il pagamento e' effettuato, da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1981, n.131, entro quindici giorni dalla data della suindicata notifica; trascorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori computati dalla scadenza dell'ultimo giorno utile per la richiesta della registrazione e si applica la sanzione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471. Nel caso di dolo o colpa grave nell'autoliquidazione delle imposte, gli uffici segnalano le irregolarità agli organi di controllo competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti disciplinari. Per i notai è ammessa la compensazione di tutte le somme versate in eccesso in sede di autoliquidazione con le imposte dovute per atti di data posteriore, con conseguente esclusione della possibilità di richiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria.
La previsione procedurale (notifica anche telematica e termine di 15 giorni per il pagamento da parte del notaio) non muta il principio sostanziale della responsabilità solidale delle parti e della presunzione che il pagamento del notaio comporti la definizione del rapporto tributario; la disciplina della registrazione telematica è strumentale e non esclude l'applicabilità dell'art.57 DPR 131/1986.
legge 30 dicembre 2004, n.311, art.1, comma 275
Norma invocata dall'Associazione per l'esenzione; la Corte di legittimità non ha esaminato nel merito l'applicabilità dell'esenzione perché ha cassato la sentenza regionale per errata valutazione di ammissibilità, pertanto la questione sostanziale è rimasta assorbita.
d.lgs. 2 luglio 1997, n.546, artt.19 e 21
Richiamati in relazione a presunte violazioni procedurali sulla ammissibilità e sulla declaratoria di inammissibilità: la Corte ha ritenuto fondata la censura dell'Agenzia relativa alla errata applicazione delle norme di rito che hanno portato la commissione regionale ad ammettere il ricorso originario.
Codice Civile, artt.1292 e 1299
I principi sul rapporto tra coobbligati e sul diritto di regresso sono utilizzati per spiegare la presunzione che il pagamento effettuato da un coobbligato (notaio) avvenga con l'assenso degli altri e giustifichi l'impossibilità per le parti di richiedere il rimborso.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n.472, art.13
Riferimento alle sanzioni richiamate dall'art.3-ter per il mancato tempestivo pagamento; contestualmente la normativa sanzionatoria non incide sul principio della definizione del rapporto tributario per il pagamento effettuato dal notaio.
Massime di principio
- La notificazione dell'avviso di liquidazione al notaio e il pagamento da questi effettuato determinano, salvo prova contraria, la definizione del rapporto tributario anche nei confronti delle parti dell'atto; in tali casi la richiesta di rimborso da parte delle parti è generalmente preclusa.
- La procedura di registrazione telematica e l'autoliquidazione da parte del notaio non mutano la responsabilità sostanziale delle parti prevista dall'art.57 del d.P.R. n.131/1986: il notaio agisce come responsabile/obbligato solidale, non come titolare del presupposto impositivo.
- Se una parte desidera conservare la possibilità di ottenere il rimborso o di contestare l'avviso, deve dimostrare di non essere stata informata della notificazione al notaio o impugnare l'avviso nei termini utili qualora ne sia venuta a conoscenza; l'onere probatorio sulla mancata informazione può essere decisivo.
- Le parti che sono state indirettamente coinvolte dal pagamento del notaio hanno comunque rimedio nei confronti del notaio medesimo opponendosi a eventuali azioni di regresso o rivalsa promosse dal notaio, oppure contestando eventuali pretese di regresso se ritengono illegittimo il pagamento.
- In presenza di esenzioni o agevolazioni (es. art.1, comma 275, l.311/2004), la loro invocazione ex post può risultare inefficace se il rapporto è già definito per pagamento del notaio; pertanto, è opportuno che chi pretende l'esenzione si attivi tempestivamente per evitare il venir meno delle garanzie processuali.
- In casi analoghi è consigliabile raccogliere e conservare prova di mancata informazione da parte del notaio (comunicazioni, PEC, attestazioni) e valutare immediatamente l'impugnazione dell'avviso notificato, ovvero la negoziazione con il notaio su eventuali rimborsi o azioni di regresso.
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