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Sentenza

Sentenza n. 1987/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502308

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Padova, sezione lavoro, n. 266/2025, relativa al pagamento della somma dovuta per la carta docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, notificato e depositato il 26 novembre 2025, per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Padova, sezione lavoro, n. 266/2025, pubblicata l’11 marzo 2025. In prossimità dell’udienza, ha riferito che, dopo la parziale riapertura del sito della carta docente dal 15 settembre 2026, la somma dovuta era stata pagata; ha quindi chiesto la conseguente declaratoria, insistendo per le spese, poiché il pagamento era avvenuto solo dopo la notifica del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, essendo stata integralmente soddisfatta la pretesa creditoria in pendenza del giudizio. In applicazione della soccombenza virtuale, ha posto a carico del Ministero le spese, tenuto conto dell’adempimento successivo alla notifica del ricorso e della mancata costituzione dell’Amministrazione. Le spese sono state dichiarate non ripetibili per metà; il Ministero è stato condannato a rimborsare la restante metà, liquidata in € 400,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 del cod. proc. amm.;

    La disposizione individua il rito di ottemperanza applicato; la sentenza definisce il giudizio dopo l’avvenuto pagamento della somma dovuta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, se l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa creditoria durante il processo, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere.
  • Quando l’Amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la notifica del ricorso per ottemperanza, la regolazione delle spese può seguire il criterio della soccombenza virtuale, ponendo le spese a carico dell’Amministrazione anche se la pretesa è stata soddisfatta prima della decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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