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Sentenza

Sentenza n. 213/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 583/2024 in data 21 dicembre 2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500669

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che aveva riconosciuto la carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e liquidato le spese di lite in favore del difensore antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditori del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, passata in giudicato e notificata al Ministero il 30 dicembre 2024. La sentenza civile aveva imposto al Ministero di rendere disponibile alla docente la carta del docente per complessivi 1.000 euro, oltre interessi, e di rifondere le spese processuali, distratte in favore del difensore antistatario. I ricorrenti hanno dedotto l’inerzia dell’Amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni statali. Nel corso del giudizio il Ministero ha provveduto al pagamento di quanto dovuto alla docente per la carta del docente, mentre è rimasto ineseguito il capo relativo alle spese di lite spettanti al difensore distrattario. È stata inoltre richiesta l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per ogni ulteriore giorno di inadempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per il giudizio di ottemperanza, rilevando la mancata contestazione dell’inadempimento da parte del Ministero non costituito e il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza. Ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda della docente, poiché nelle more era stato eseguito il pagamento relativo alla carta del docente. Ha invece accolto la domanda del difensore antistatario, affermando che il difensore cui siano state distratte le spese di lite è titolare di un autonomo rapporto obbligatorio con la parte soccombente e può promuovere, anche autonomamente, il giudizio di ottemperanza per ottenere l’integrale soddisfacimento del credito riconosciuto dal giudicato. Il Ministero è stato quindi ordinato a pagare, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, le spese di lite ancora dovute, con gli accessori previsti dal giudicato. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta del difensore dopo la scadenza del termine assegnato; non è stato riconosciuto alcun compenso commissariale. È stata inoltre applicata la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sull’importo ancora dovuto, decorrenti dalla notificazione della sentenza sino all’adempimento spontaneo o sostitutivo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112-114 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione del giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione gli adempimenti necessari, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere determinata, nel caso di ulteriore inadempimento, mediante il riconoscimento degli interessi legali sull’importo ancora dovuto, calcolati dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o all’esecuzione sostitutiva.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Il termine di 120 giorni concesso alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali era decorso, rendendo esperibile il giudizio di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della carta del docente riconosciuto dal giudicato civile, la cui esecuzione era stata inizialmente omessa dal Ministero.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, quando l’amministrazione non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal titolo giudiziale e sia decorso il termine legalmente previsto per l’adempimento.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata limitatamente alla parte della domanda di ottemperanza già soddisfatta spontaneamente dall’amministrazione nelle more del giudizio, mentre il processo prosegue per le obbligazioni rimaste ineseguite.
  • Il difensore cui le spese processuali siano state distratte in sentenza è titolare di un autonomo rapporto obbligatorio con la parte soccombente e può promuovere autonomamente il giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento delle spese liquidate in suo favore.
  • Quando il medesimo giudicato contiene obblighi distinti in favore della parte vittoriosa e del suo difensore antistatario, le relative domande di esecuzione possono essere proposte con un unico ricorso, poiché si fondano sul medesimo titolo giudiziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere, nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale fase sostitutiva e applicare una penalità di mora parametrata agli interessi legali sull’importo ancora dovuto, decorrente dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’effettivo adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietà

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