Cassazione Civile, Ordinanza n. 11073/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta dal creditore erariale contro la vendita di un immobile effettuata da una società debitrice a favore di un'altra società, collegata sul piano societario. Il creditore sosteneva che l'atto dispositivo fosse stato compiuto per sottrarre il bene alla garanzia patrimoniale, valorizzando il rapporto tra le società e la rinuncia all'ipoteca legale. Nel corso del giudizio la società venditrice è stata dichiarata fallita e il procedimento è stato riassunto dal curatore. La cessionaria dell'immobile ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva confermato la revocatoria, deducendo tre motivi: 1) violazione degli artt. 132, 115 e 116 c.p.c. per motivazione per relationem alla sentenza di primo grado senza effettiva considerazione dei motivi di appello e per asserito travisamento delle prove; 2) omesso esame di fatti decisivi e controversi, con riferimento alla perizia di parte, ad altra documentazione patrimoniale e tributaria e alla congruità del prezzo, oltre alla tardività della consulenza tecnica di parte; 3) violazione dell'art. 2901 c.c. e dell'art. 66 l.fall., contestando che il curatore potesse proseguire l'azione senza dover provare integralmente i presupposti della revocatoria e sostenendo che la prova dovesse riguardare anche l'incidenza dell'atto sul patrimonio residuo del debitore.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili il secondo e il terzo. Ha affermato che la Corte d'appello aveva motivato legittimamente per relationem, dando conto delle censure di appello e ritenendole non idonee a scalfire la decisione di primo grado; che il secondo motivo mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, censurando documenti e perizie anziché un vero omesso esame di fatti decisivi, e comunque era precluso anche dalla doppia conforme; che il terzo motivo non coglieva la ratio decidendi, perché il curatore, subentrando nel giudizio, può avvalersi della prova già acquisita dal suo dante causa processuale, dovendo aggiungere solo la prova dell'anteriorità del credito, mentre restano fermi gli altri presupposti dell'azione revocatoria ordinaria. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
Richiamato per denunciare un preteso difetto di motivazione; la Corte ha escluso la nullità osservando che la motivazione per relationem era ammissibile e sufficiente nel caso concreto.
art. 115 c.p.c.
Invocato per asserito travisamento delle prove; la Corte ha ritenuto la doglianza in realtà diretta a contestare la valutazione del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
Invocato per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che la censura mirava soltanto a sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è stato ritenuto non deducibile quando la censura riguarda documenti o perizie e non un fatto decisivo trascurato dal giudice.
art. 348 ter c.p.c.
È stata richiamata la preclusione del vizio di omesso esame in presenza di doppia conforme tra primo e secondo grado.
art. 2901 c.c.
La Corte ha ribadito che, nel subentro del curatore nell'azione revocatoria ordinaria, restano fermi i presupposti dell'azione, mentre il curatore può giovarsi della prova già acquisita in causa dal dante causa processuale.
art. 66 l.fall.
Richiamato in relazione alla legittimazione del curatore a proseguire l'azione revocatoria già intrapresa dalla società poi fallita.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato come norma introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione per relationem è legittima quando la sentenza di appello non si limita a un richiamo meramente adesivo della decisione di primo grado, ma considera le censure proposte e le reputa non idonee a infirmare la motivazione già resa.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione delle prove o per censurare il peso attribuito a documenti, perizie o allegazioni difensive dal giudice di merito.
- La perizia di parte non ha valore di prova piena, ma di elemento difensivo o indiziario, la cui valutazione resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso nei limiti previsti dall'art. 348 ter c.p.c.
- Nel giudizio di revocatoria ordinaria proseguito dal curatore fallimentare, il curatore subentra nella posizione processuale del debitore e può utilizzare la prova già acquisita, senza che ciò comporti l'eliminazione degli ordinari presupposti dell'azione, che restano da dimostrare salvo quanto già provato dal dante causa processuale.
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