Sentenza n. 203/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: 1.dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Rivoli Veronese n. 14 del 18/05/2022, avente ad oggetto «Ordinanza finalizzata alla cessazione dello scarico di rifiuti liquidi in superficie e di svuotamento ed alla bonifica del bacino aerato all''interno dell''area di proprietà di Italpollina S.p.a. sita in Località Casalmenini, 10 Rivoli Veronese ai sensi degli artt. 192 e 278, d.lgs. 152/2006, dell’art. 50 del d. lgs. n. 267/2000 e degli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934», notificata a mani dal messo comunale in data 19/05/2022; 2.di ogni ulteriore provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto, nonché tutti i documenti richiamati dai provvedimenti impugnati (ancorché non allegati e non conosciuti), ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 0005162 del 14/07/202; quanto al ricorso per motivi aggiunti: 3.della nota prot. n. 3134 del 12/04/2023 del Sindaco del Comune di Rivoli Veronese avente ad oggetto «diffida all''adempimento dell''ordinanza n 14 del 18.05.2022 del sindaco del comune di Rivoli veronese» ricevuta via PEC in data 12/04/2023, 4.di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto, nonché tutti i documenti richiamati dai provvedimenti impugnati (ancorché non allegati e non conosciuti).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale che imponeva la cessazione del conferimento, lo svuotamento e lo smaltimento del contenuto liquido di un bacino aerato, nonché la successiva diffida all'adempimento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza sindacale n. 14 del 18 maggio 2022, adottata ai sensi degli artt. 192 e 278 d.lgs. 152/2006, dell'art. 50 d.lgs. 267/2000 e degli artt. 216 e 217 r.d. 1265/1934, con cui le era stato ordinato di cessare ogni conferimento nel bacino aerato, svuotarlo entro novanta giorni, smaltire i liquidi contenuti, predisporre un programma di smaltimento e sottoporlo all'approvazione di ARPAV. Il bacino, di circa 18.000 m³, era stato utilizzato nel ciclo di depurazione e, secondo la società, costituiva una vasca di accumulo di reflui autorizzata dall'AUA, con riutilizzo delle acque e smaltimento soltanto dell'eventuale esubero. La ricorrente ha dedotto: violazione dei principi di legalità, tipicità e nominatività degli atti amministrativi, sostenendo che l'ordinanza fosse atipica; insussistenza dei presupposti normativi, incompetenza, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento e falsità del presupposto; inesistenza di un impatto odorigeno riconducibile al bacino; violazione della gerarchia dei rifiuti e del principio di prevenzione, per mancato esame di soluzioni di recupero; sproporzione della misura e mancato bilanciamento degli interessi. Con motivi aggiunti ha impugnato la diffida del 12 aprile 2023, deducendo l'insussistenza dell'inottemperanza, violazione della buona fede e dei principi di efficienza e tempestività, atipicità della diffida e illegittimità derivata dall'asserita illegittimità dell'ordinanza presupposta.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. Quanto ai primi due motivi, ha ritenuto che il Comune avesse esercitato un potere riconoscibile e tipizzato ai sensi dell'art. 192 d.lgs. 152/2006. L'erronea o plurima indicazione delle norme nell'ordinanza non determina di per sé l'illegittimità dell'atto quando il potere esercitato sia individuabile; spetta al giudice, in applicazione del principio jura novit curia, qualificare giuridicamente la fattispecie e individuare la disciplina applicabile. Il contenuto del bacino è stato qualificato come rifiuto perché riconducibile prevalentemente a reflui industriali derivanti dal trattamento della pollina, senza concreta prospettiva di riutilizzo. La verificazione ha confermato l'origine dei liquidi dai reflui trattati tra il 2016 e il 2018 e non ha evidenziato un effettivo utilizzo o reimpiego prospettato dalla società. La prescrizione dell'AUA relativa al mantenimento di un franco e allo smaltimento delle acque in esubero non escludeva la qualificazione dell'intero contenuto come rifiuto. Il terzo motivo è stato respinto perché la verificazione, pur non consentendo di stabilire con certezza univoca che il bacino fosse la causa diretta delle molestie olfattive, aveva accertato la presenza di sostanza organica, composti solforati e azoto ammoniacale, non escludendo che il bacino potesse costituire una potenziale fonte di emissioni odorigene. È stata quindi ritenuta sufficiente la potenziale idoneità del bacino a contribuire all'impatto odorigeno. Il quarto motivo è stato respinto perché la società non aveva indicato tempestivamente un concreto utilizzo o reimpiego del contenuto del bacino, sicché non poteva imputare all'amministrazione il mancato avvio al recupero anziché allo smaltimento. Il quinto motivo è stato respinto ritenendo prevalenti, rispetto al mero interesse economico della società ai costi di svuotamento, gli interessi collettivi alla corretta gestione dei rifiuti, alla tutela ambientale e alla prevenzione dei rischi per la salute. I motivi aggiunti sono stati respinti perché la società non aveva ottemperato all'ordinanza nel termine di novanta giorni; la nota del 16 giugno 2022, contenente una proposta di gestione e riferita a una relazione universitaria priva di data e firma, non equivaleva alla presentazione del programma di smaltimento prescritto. La diffida è stata ritenuta atto tipico e logicamente conseguente alla mancata esecuzione dell'ordine precedente, mentre è stata esclusa l'illegittimità derivata per l'assenza di vizi dell'ordinanza. La società è stata condannata a pagare al Comune 3.000 euro, oltre accessori e rimborso forfettario; spese compensate nei confronti della Procura e non regolate nei confronti delle parti non costituite.
Norme richiamate
art. 192 d.lgs. 152/2006
Attribuisce al Sindaco il potere di ordinare la rimozione, l'avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti abbandonati, potere ritenuto applicabile al contenuto del bacino qualificato come rifiuto privo di concreta prospettiva di riutilizzo.
art. 183, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006
qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi
La nozione di rifiuto ha carattere funzionale e dipende dalla destinazione concreta della sostanza e dall'assenza di una prospettiva effettiva di utilità, riutilizzo o reimpiego.
art. 278 d.lgs. 152/2006
Disciplina i poteri di ordinanza in caso di inosservanza delle prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera; il richiamo è stato considerato parte del quadro normativo dell'ordinanza, senza impedire la qualificazione del potere esercitato ai sensi dell'art. 192.
art. 50 d.lgs. 267/2000
Richiamato nell'ordinanza quale norma sulle competenze del Sindaco, senza specificazione di uno specifico ambito di esercizio.
artt. 216 e 217 r.d. 1265/1934
Riguardano le lavorazioni insalubri e i poteri amministrativi quando esalazioni, scoli o rifiuti provenienti da fabbriche possano arrecare pericolo o danno alla salute pubblica.
art. 179 d.lgs. 152/2006
Stabilisce la gerarchia nella gestione dei rifiuti; la censura è stata respinta perché la società non aveva prospettato tempestivamente un concreto recupero o reimpiego del contenuto del bacino.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai doveri di buona fede e correttezza e al bilanciamento degli interessi; il giudice ha ritenuto prevalenti gli interessi collettivi alla tutela ambientale e sanitaria.
art. 10 l. 241/1990
Richiamato in relazione alle osservazioni procedimentali; le doglianze sono state respinte alla luce degli accertamenti istruttori e della verificazione.
art. 21-septies l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità dell'atto atipico; la censura è stata respinta perché il potere amministrativo esercitato era riconoscibile.
artt. 178, 182 e 183 d.lgs. 152/2006
Richiamati nell'ambito delle censure sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti; non è stata ravvisata violazione, in assenza di una concreta soluzione di recupero prospettata dalla società.
Massime di principio
- L'erronea, plurima o non puntuale indicazione delle norme nell'atto amministrativo non determina l'illegittimità del provvedimento quando il potere concretamente esercitato sia riconoscibile; spetta al giudice qualificare giuridicamente la fattispecie e individuare la disciplina applicabile in base al principio jura novit curia.
- Ai fini della qualificazione di una sostanza come rifiuto rileva la sua funzione concreta: una sostanza è rifiuto quando il detentore se ne disfi, intenda disfarsene o sia obbligato a farlo, anche mediante deposito, senza ricavarne una concreta utilità o prospettiva effettiva di riutilizzo.
- Il contenuto di un bacino destinato alla raccolta di reflui industriali può essere qualificato come rifiuto, ai fini dell'esercizio dei poteri di rimozione e smaltimento, quando l'origine dei liquidi sia riconducibile a processi produttivi e non risulti una concreta e attuale prospettiva di riutilizzo o reimpiego.
- L'adozione di una misura ambientale preventiva non richiede la certezza univoca che la situazione accertata abbia già prodotto il danno: è sufficiente che gli elementi tecnici rendano non escludibile una potenziale fonte di rischio o di impatto, in applicazione del principio di precauzione.
- Il principio della gerarchia dei rifiuti non impone all'amministrazione di disporre il recupero quando il privato non abbia tempestivamente indicato uno specifico, concreto e conforme alla legge utilizzo o reimpiego della sostanza, gravando sul detentore una condotta di leale collaborazione nella prospettazione di soluzioni alternative.
- La diffida che richiama e ribadisce un ordine amministrativo previamente impartito e conseguente alla sua mancata esecuzione costituisce atto tipico e logicamente collegato all'inottemperanza, non un provvedimento amministrativo atipico.
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