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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29332/2023 del 23/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un avvocato aveva ottenuto decreto ingiuntivo per compensi professionali nei confronti del proprio assistito e del condominio controparte, deducendo di aver svolto attività cautelare, giudizio di merito, notifica di precetto e successive attività esecutive. Il credito veniva poi contestato con opposizioni riunite, con revoca/inefficacia del decreto. In appello, la Corte territoriale ha escluso il diritto dell'avvocato ai compensi per il primo precetto, ritenendo che l'atto fosse rimasto privo di utilità perché non seguito tempestivamente dal pignoramento, e ha negato l'applicazione della responsabilità solidale della controparte ex art. 68 del r.d.l. n. 1578 del 1933 perché la transazione era intervenuta in un diverso giudizio e senza partecipazione processuale del cliente. Con il ricorso per cassazione l'avvocato ha denunciato: 1) violazione degli artt. 1218 c.c. e 83, 125, 480 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ravvisato un inadempimento professionale e che la procura a margine del precetto non comprendesse anche l'esecuzione; 2) omesso esame del contenuto della procura, che avrebbe dimostrato il mancato conferimento dell'incarico esecutivo; 3) violazione dell'art. 68 r.d.l. n. 1578 del 1933, assumendo che il "giudizio" dovesse intendersi come l'intero contenzioso tra le parti e non il singolo procedimento, sicché la transazione avrebbe dovuto far sorgere la responsabilità solidale del condominio. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la procura a margine del precetto abilita anche all'intrapresa dell'esecuzione e che il difensore, in mancanza di prova di una volontà contraria del cliente, doveva attivarsi tempestivamente con il pignoramento per evitare la perenzione del precetto; ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, ribadendo che l'art. 68 r.d.l. n. 1578 del 1933, norma eccezionale da interpretarsi restrittivamente, si applica solo alla transazione che definisce il giudizio nel quale il cliente è parte processuale, non estendendosi a procedimenti diversi né a transazioni concluse in giudizi nei quali il soggetto non si sia costituito. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore del condominio controricorrente; nessuna statuizione è stata adottata nei confronti del cliente rimasto intimato.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso dell'avvocato. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Catania nella parte in cui aveva negato i compensi richiesti per il primo precetto, qualificando l'omissione del tempestivo pignoramento come inadempimento professionale, e nella parte in cui aveva escluso la responsabilità solidale del condominio ex art. 68 r.d.l. n. 1578 del 1933, perché la transazione richiamata riguardava un diverso giudizio e non un processo nel quale il cliente fosse parte costituita. Il ricorrente è stato condannato a rifondere al condominio le spese del giudizio di cassazione; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Nessuna pronuncia sulle spese è stata resa nei rapporti con l'intimato non costituito.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato per affermare la responsabilità del professionista che ometta l'attività dovuta, quando tale omissione integri inadempimento del mandato difensivo e privi di utilità l'attività svolta per il cliente.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla procura per sostenere che la procura conferita a margine del precetto comprende anche l'iniziativa esecutiva ad esso prodromica.

  • art. 125 c.p.c.

    Richiamato ai fini della disciplina della procura e della rappresentanza processuale nel compimento dell'atto di precetto.

  • art. 480 c.p.c.

    Richiamato per il contenuto e la funzione del precetto quale atto prodromico all'esecuzione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale evocata quale vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con il ricorso.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Norma processuale evocata per censurare l'omesso esame di un fatto decisivo relativo al contenuto della procura.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato per ribadire il principio di specificità del ricorso per cassazione, ritenendosi generiche le deduzioni sulla procura.

  • art. 68, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578

    Interpretato restrittivamente come norma eccezionale: l'obbligo solidale della parte avversa al cliente sorge solo se la transazione definisce il giudizio nel quale il cliente sia parte processuale; non si estende a procedimenti distinti o a soggetti non costituiti nel processo definito dalla transazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • La procura conferita a margine dell'atto di precetto abilita, in difetto di diversa volontà dell'assistito, anche l'iniziativa esecutiva successiva, poiché il precetto è atto prodromico al pignoramento.
  • Il difensore che abbia ricevuto incarico per l'avvio dell'esecuzione deve compiere tempestivamente gli atti successivi necessari a evitare la perenzione del precetto; l'omissione di tali attività può integrare inadempimento professionale ex art. 1218 c.c.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura relativa al contenuto di una procura deve essere specifica e puntuale; deduzioni generiche o non adeguatamente circostanziate non sono idonee a fondare il vizio denunciato.
  • L'art. 68 del r.d.l. n. 1578 del 1933 costituisce norma eccezionale e va interpretato restrittivamente: la responsabilità solidale della parte avversa per i compensi del difensore sorge solo quando la transazione intervenga nel medesimo giudizio di cui il cliente è parte processuale e lo definisca.
  • La transazione stipulata in un procedimento diverso, ovvero in un giudizio nel quale il cliente non si sia costituito, non consente di estendere la responsabilità solidale per le competenze professionali al soggetto controparte.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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