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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38600/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per diffamazione, lamentando un vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. per asserita mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La censura, tuttavia, riproponeva sostanzialmente le stesse doglianze già formulate in appello, senza offrire una critica argomentata specifica rispetto al percorso logico della decisione di merito. Inoltre, la difesa chiedeva in sostanza una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti, prospettando una diversa lettura delle testimonianze e richiamando anche il tema dello stato di salute, ma senza indicare in modo specifico un travisamento della prova né allegare i verbali delle dichiarazioni richiamate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse non deducibile in sede di legittimità perché consistito in mere doglianze di fatto, reiterativo di censure già esaminate e disattese in appello, e finalizzato a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in Cassazione. Ha inoltre osservato che la sentenza di appello offriva una motivazione immune da vizi logico-giuridici e che, in presenza di doppia conforme, il ricorrente avrebbe dovuto dedurre specificamente un travisamento della prova, cosa non avvenuta. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione

    Il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità; non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del fatto o in una riproposizione generica di doglianze già esaminate dal giudice di merito.

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammissibile un motivo che si limiti a riprodurre pedissequamente le censure già dedotte in appello, se privo di una critica argomentata specifica contro la sentenza impugnata.
  • Il sindacato di legittimità non consente una rilettura del compendio probatorio né una diversa ricostruzione dei fatti, poiché la valutazione delle prove spetta al giudice di merito.
  • In presenza di doppia conforme, la contestazione del ragionamento decisorio richiede una deduzione specifica del travisamento della prova, non essendo sufficiente una generica contrapposizione interpretativa delle risultanze testimoniali.
  • La denuncia di vizi motivazionali è inammissibile quando si risolva in mere doglianze di fatto o in affermazioni apodittiche non idonee a scalfire il percorso argomentativo del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDiffamazione
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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