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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-648/21

Judgment of the General Court (Fourth Chamber) of 20 September 2023. — YD v European Union Agency for Fundamental Rights. — Civil service – Temporary staff – Staff of the FRA – Withdrawal of the United Kingdom from the European Union – Loss of nationality of a Member State – Contract for an indefinite period – Termination of the contract – Article 47(c)(ii) of the CEOS – Application for an exception to the condition of engagement laid down in Article 12(2)(a) of the CEOS – Refusal to grant an exception – Right to be heard – Principle of impartiality – Legal certainty – Principle of non-discrimination – Interests of the service – Duty of care – Manifest error of assessment. — Case T-648/21

Giurisprudenza europea62021TJ0648

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di un agente temporaneo britannico della FRA licenziato dopo Brexit per perdita della nazionalità di uno Stato membro. Ha ritenuto legittimo il rifiuto dell’eccezione al requisito di cittadinanza, escludendo violazioni del diritto di essere ascoltato, dell’imparzialità, della certezza del diritto e della non discriminazione. Anche la domanda di risarcimento danni e la richiesta di produzione documentale sono state respinte.

Recesso del contratto di un agente temporaneo della FRA, cittadino britannico, dopo Brexit per perdita della nazionalità di uno Stato membro e rifiuto dell’eccezione al requisito di nazionalità ex CEOS.

La questione giuridica

Se la FRA abbia legittimamente rifiutato di concedere al ricorrente un’eccezione al requisito di cittadinanza di uno Stato membro, con conseguente cessazione del contratto ai sensi del CEOS, e in particolare se siano stati violati il diritto di essere ascoltato, il principio di imparzialità, la certezza del diritto, il principio di non discriminazione, il dovere di sollecitudine e l’obbligo di motivazione, ovvero se vi sia stato errore manifesto di valutazione o sviamento di potere.

Principio di diritto

Il Tribunale ha stabilito che la FRA poteva legittimamente applicare il meccanismo del CEOS che impone, in linea di principio, la cessazione del rapporto di lavoro quando l’agente non è più cittadino di uno Stato membro, e che il rifiuto dell’eccezione al requisito di nazionalità era sorretto da un’adeguata valutazione dell’interesse del servizio. Non vi è stata violazione del diritto di essere ascoltato, poiché il ricorrente aveva già potuto esporre utilmente le proprie osservazioni nella prima procedura e, nella seconda, la FRA gli aveva comunque offerto modalità alternative di partecipazione; non risultano nemmeno vizi di imparzialità, violazione della certezza del diritto, errore manifesto, sviamento di potere, né discriminazione fondata sullo stato di salute. Di conseguenza, sono stati respinti sia il ricorso di annullamento sia la domanda risarcitoria.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 47(c)(ii) del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (CEOS)
  • Articolo 12(2)(a) del CEOS
  • Articolo 46 del CEOS
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 1d dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 50 TUE
  • Articolo 50, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 50 del regolamento finanziario della FRA
  • Articoli 90, 92 e 134-135 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Accordo di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica

Recesso del contratto di un agente temporaneo della FRA per perdita della nazionalità di uno Stato membro

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un agente temporaneo della FRA, cittadino del Regno Unito, il cui contratto a tempo indeterminato è stato terminato dopo la Brexit per effetto del venir meno del requisito di cittadinanza di uno Stato membro previsto dal CEOS. Il Tribunale esamina la legittimità della decisione di rifiuto dell’eccezione al requisito di nazionalità e la fondatezza delle censure procedurali e sostanziali formulate dal ricorrente.

Fatti e svolgimento della procedura

Il ricorrente lavorava presso la FRA dal 2002 ed era stato nominato accounting officer. Dopo l’avvio della procedura interna nel 2019 per valutare se concedere un’eccezione al requisito di nazionalità ai dipendenti britannici, egli aveva presentato la propria domanda. La procedura fu poi sospesa e ripresa, e il ricorrente fu sentito nel primo ciclo procedurale. Nel novembre 2020 la FRA avviò una nuova procedura, motivata dal tempo trascorso e dai ritardi legati alla Brexit, prevedendo anche una nuova fase di osservazioni scritte o audizione del dipendente.

Il ricorrente, tuttavia, inviò un certificato medico dal quale risultava il consiglio di evitare qualsiasi contatto con il luogo di lavoro, anche via videoconferenza o email, e dichiarò di essere in malattia fino al 15 gennaio 2021. La FRA gli offrì più volte la possibilità di presentare osservazioni per iscritto o tramite terzo, ma il 28 dicembre 2020 adottò la decisione contestata di rifiuto dell’eccezione e conseguente cessazione del rapporto di lavoro.

Questioni sottoposte al Tribunale

Il ricorrente deduceva sei motivi principali:

  • violazione del diritto di essere ascoltato;
  • incompetenza del Head of Corporate Services e violazione della certezza del diritto;
  • difetto di imparzialità dello stesso dirigente;
  • errore manifesto nella valutazione dell’interesse del servizio, arbitrarietà e sviamento di potere;
  • difetto di motivazione, violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine;
  • discriminazione fondata sullo stato di salute.

Chiedeva inoltre il risarcimento di 50.000 EUR per danno morale e una misura istruttoria relativa all’esperienza professionale del sostituto nominato.

Quadro normativo rilevante

La decisione si fonda in particolare su:

  • articolo 47(c)(ii) CEOS, che prevede la cessazione del rapporto quando l’agente non è più cittadino di uno Stato membro;
  • articolo 12(2)(a) CEOS, che consente un’eccezione al requisito di nazionalità;
  • articolo 41 della Carta, sul diritto a una buona amministrazione e ad essere ascoltati;
  • articolo 1d dello Statuto, sul divieto di discriminazione;
  • articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, per il reclamo amministrativo;
  • articolo 50 TUE e l’Accordo di recesso del Regno Unito, richiamati quale contesto fattuale e giuridico della procedura.

Diritto di essere ascoltato

Il Tribunale ha affermato che il diritto di essere ascoltato, garantito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, si applica a ogni misura individuale sfavorevole, anche se la normativa settoriale non lo prevede espressamente. Tuttavia, nel caso concreto, tale diritto non è stato violato.

Il ricorrente era già stato sentito in modo effettivo nel corso della prima procedura del 2019, che aveva lo stesso oggetto della seconda procedura del 2020: la valutazione dell’eccezione al requisito di nazionalità. Il Tribunale ha ritenuto che la nuova procedura non introducesse un diverso oggetto sostanziale, ma fosse stata riaperta per ragioni di tempo e di contesto Brexit. Inoltre, nella seconda procedura la FRA aveva comunque trasmesso al ricorrente la nuova raccomandazione negativa e gli aveva concesso termini per osservazioni scritte, poi prorogati, e la possibilità di farsi rappresentare da un terzo.

Quanto all’impedimento medico, il Tribunale ha osservato che il certificato non attestava un’incapacità a difendersi, ma solo il consiglio di evitare contatti diretti con il posto di lavoro. Le comunicazioni successive del ricorrente con la FRA dimostravano altresì che egli era in grado di interagire con l’amministrazione. Pertanto, la censura è stata respinta.

Competenza del Head of Corporate Services e imparzialità

Il ricorrente sosteneva che il Head of Corporate Services non avesse competenza a lanciare la procedura, a definire i criteri di valutazione dell’interesse del servizio e a formulare una raccomandazione, soprattutto perché si trattava di un suo ex superiore gerarchico e di una persona che aveva già espresso opinioni negative in passato.

Il Tribunale ha rilevato che le note procedurali erano state formalmente sottoscritte dal Head of Corporate Services, ma sotto l’approvazione del Direttore. Inoltre, la sua funzione di ex line manager non impediva di per sé una valutazione dei criteri di interesse del servizio. La raccomandazione non era vincolante e la competenza a decidere restava al Direttore quale autorità abilitata a concludere i contratti.

Quanto all’imparzialità, il Tribunale ha ricordato che occorre distinguere tra imparzialità soggettiva e oggettiva e che basta un dubbio legittimo non dissipato per configurare una violazione. Nel caso di specie, però, tra i fatti richiamati dal ricorrente e la raccomandazione contestata erano trascorsi più di dieci anni, durante i quali egli aveva continuato a lavorare sotto la supervisione del medesimo dirigente. Non è emerso alcun elemento idoneo a far sorgere un dubbio legittimo sulla sua imparzialità.

Certezza del diritto e criteri di valutazione dell’interesse del servizio

Il ricorrente contestava la vaghezza e l’eccessiva ampiezza dei criteri adottati dalla FRA per valutare l’interesse del servizio. Il Tribunale ha ricordato che, in assenza di regole vincolanti comuni alle istituzioni e agenzie, ciascun organo può adottare criteri propri, purché sufficientemente chiari e comunicati in anticipo.

Nel caso concreto, la FRA aveva individuato criteri quali continuità operativa, competenze, conoscenze e performance del dipendente. Tali criteri erano stati pubblicati e comunicati ai destinatari della procedura, e il ricorrente era stato in grado di comprenderli e commentarli senza difficoltà interpretative. Non vi era quindi violazione del principio di certezza del diritto.

Valutazione dell’interesse del servizio, errore manifesto e sviamento di potere

Il Tribunale ha ricordato che l’amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale nel valutare l’interesse del servizio e che il controllo giurisdizionale è limitato all’errore manifesto. Nel caso concreto, la FRA aveva ritenuto che la partenza del ricorrente non compromettesse la continuità operativa, anche perché aveva valutato soluzioni alternative: nomina di un nuovo accounting officer, distacco di funzioni e poi nomina di due deputy accounting officers, oltre all’esternalizzazione della preparazione dei conti.

Il Tribunale ha escluso che la mancata comparazione formale tra il ricorrente e i sostituti o il fatto che questi ultimi fossero stati scelti durante la sua malattia integrassero un errore manifesto. Ha anche ritenuto irrilevante, ai fini del test giurisdizionale, che la FRA non avesse seguito i criteri della Commissione, potendo adottare i propri criteri. Le differenze tra la raccomandazione del 2019 e quella del 2020 erano spiegabili dal diverso contesto fattuale e non rendevano arbitraria la decisione.

Quanto allo sviamento di potere, il ricorrente non ha fornito elementi oggettivi, rilevanti e concordanti idonei a dimostrare che la decisione fosse stata adottata per finalità ritorsive o discriminatorie anziché per l’interesse del servizio.

Motivazione, buona amministrazione e dovere di sollecitudine

Secondo il Tribunale, la FRA aveva tenuto conto del dovere di sollecitudine e dell’interesse personale del dipendente, consentendogli di presentare osservazioni e richiedendo nelle note procedurali elementi pertinenti sia sull’interesse del servizio sia sull’interesse individuale. Il ricorrente aveva effettivamente potuto esporre i propri elementi personali.

La decisione contestata conteneva inoltre una motivazione sufficiente: indicava che la continuità operativa era stata garantita dalla presenza di due accounting officers sostitutivi e che, pertanto, l’interesse del servizio non richiedeva la concessione dell’eccezione. Il Tribunale ha quindi escluso la violazione dell’articolo 41 della Carta e del dovere di sollecitudine.

Non discriminazione per stato di salute

Il ricorrente sosteneva che la sua malattia fosse stata usata come ragione indiretta per licenziarlo. Il Tribunale ha osservato che l’articolo 1d dello Statuto vieta la discriminazione e che lo stato di salute rientra nella tutela antidiscriminatoria. Tuttavia, nel caso concreto il nesso causale dedotto non era provato.

La decisione si fondava sulla constatazione che la continuità di servizio era assicurata da sostituti nominati durante il periodo di malattia, ma questa era una conseguenza fattuale della situazione organizzativa, non la prova che la malattia fosse stata il motivo della decisione. Già nella prima procedura, prima della malattia, la FRA aveva ritenuto che le funzioni del ricorrente potessero essere svolte da altri o esternalizzate. La censura di discriminazione è stata quindi respinta.

Domanda di risarcimento e richiesta istruttoria

La domanda di risarcimento per danno morale, quantificata in via equitativa in 50.000 EUR, era strettamente connessa alle censure di illegittimità della decisione di merito. Poiché il Tribunale non ha ravvisato alcuna illegittimità, ha respinto anche la domanda risarcitoria.

Quanto alla richiesta di ordinare la produzione di informazioni sull’esperienza professionale del nuovo accounting officer, il Tribunale l’ha ritenuta irrilevante e non utile ai fini della decisione, poiché la controversia si è risolta senza necessità di esaminare quel profilo.

Dispositivo e spese

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e ha disposto che ciascuna parte sopporti le proprie spese, facendo applicazione della clausola di equità prevista dal regolamento di procedura.

Come è indicizzato

Materiediritto della funzione pubblica dell’unione europeaagenzie dell’unione europeabrexitdiritto al contraddittorionon discriminazione

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