Corte di giustizia, Sentenza C-164/22
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 settembre 2023. — Juan. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Nacional. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Motivi di non-esecuzione – Articolo 3, punto 2 – Principio del ne bis in idem – Nozione di “stessi fatti” – Insieme di fatti inscindibilmente collegati tra loro – Attività fraudolente svolte, dalla persona ricercata, in due Stati membri, attraverso due persone giuridiche diverse e a danno di vittime diverse. — Causa C-164/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che, nel contesto del mandato d’arresto europeo, il criterio decisivo è l’identità materiale dei fatti e non la loro qualificazione come reato continuato nel diritto interno. Nel caso di attività fraudolente svolte in Spagna e in Portogallo tramite due società diverse e con vittime diverse, la Corte ha indicato che il principio ne bis in idem può non applicarsi se i fatti non sono inscindibilmente collegati. La seconda questione, relativa agli effetti di una eventuale esecuzione della pena estera e ai meccanismi di cumulo/adattamento, è stata dichiarata irricevibile perché prematura.
Mandato d’arresto europeo e principio ne bis in idem: rilievo della nozione autonoma di “stessi fatti” quando i fatti sono commessi in due Stati membri tramite due società diverse e con vittime diverse.
La questione giuridica
Se l’articolo 3, punto 2, della decisione quadro 2002/584/GAI imponga di rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo quando la persona ricercata è già stata condannata con sentenza definitiva in un altro Stato membro per fatti che, secondo il diritto dello Stato membro di esecuzione, potrebbero integrare un unico reato continuato; in subordine, se la disciplina nazionale che limita gli effetti delle sentenze di altri Stati membri e che non consente il cumulo giuridico o l’adattamento delle pene sia compatibile con il diritto dell’Unione.
Principio di diritto
L’articolo 3, punto 2, della decisione quadro 2002/584/GAI osta all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo quando la persona ricercata è già stata giudicata con sentenza definitiva in un altro Stato membro per gli stessi fatti e sta scontando la relativa pena, ma la verifica degli “stessi fatti” va compiuta in modo autonomo e uniforme, sulla base dei soli fatti materiali inscindibilmente collegati tra loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica data dal diritto nazionale. Se i fatti commessi in due Stati membri sono realizzati tramite società diverse, a danno di vittime diverse e non risultano inscindibilmente connessi nel tempo e nello spazio, il motivo obbligatorio di non esecuzione non opera.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAAS)
- Decisione quadro 2002/584/GAI, articoli 3, punto 2, e 4, punto 6
- Decisione quadro 2008/675/GAI
- Decisione quadro 2008/909/GAI, articolo 8, paragrafi 1 e 2
- Decisione quadro 2009/299/GAI
Mandato d’arresto europeo e ne bis in idem in presenza di fatti commessi in due Stati membri
La pronuncia riguarda una domanda pregiudiziale dell’Audiencia Nacional (Spagna) nell’ambito dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dal Portogallo nei confronti di un cittadino spagnolo. Il caso concerne attività fraudolente svolte in Spagna e in Portogallo tramite due società distinte, con vittime diverse e connessi procedimenti penali in entrambi gli Stati membri.
Fatti e procedimento principale
La persona ricercata stava scontando in Spagna una pena detentiva di 11 anni e 10 mesi per truffa aggravata e riciclaggio, inflitta dalla Audiencia Nacional e parzialmente cassata dal Tribunal Supremo. In Portogallo era stata poi condannata a 6 anni e 6 mesi per truffa aggravata, con conseguente emissione di un mandato d’arresto europeo per l’esecuzione della pena portoghese.
Il giudice spagnolo aveva inizialmente rifiutato la consegna per la cittadinanza spagnola della persona ricercata, ma aveva disposto l’esecuzione in Spagna della pena portoghese. In appello, la persona ricercata ha sostenuto che i fatti delle due condanne fossero i medesimi e che, pertanto, operasse il principio del ne bis in idem.
Quadro normativo richiamato
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 3, punto 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, quale motivo obbligatorio di non esecuzione del mandato d’arresto europeo quando la persona è già stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti;
- l’articolo 4, punto 6, della medesima decisione quadro, relativo al rifiuto facoltativo di consegna quando lo Stato di esecuzione si impegna a eseguire la pena;
- l’articolo 50 della Carta, nonché l’articolo 54 CAAS, sul principio del ne bis in idem;
- gli articoli 45 e 49, paragrafo 3, della Carta, richiamati dal giudice del rinvio in relazione alla libera circolazione e alla proporzionalità della pena;
- le decisioni quadro 2008/675/GAI e 2008/909/GAI.
Prima questione: nozione di “stessi fatti”
La Corte riformula la prima questione e afferma che occorre interpretare l’articolo 3, punto 2, della decisione quadro 2002/584/GAI. Ricorda che la nozione di “stessi fatti” è autonoma e uniforme nell’Unione e va intesa come identità dei soli fatti materiali, comprendente un insieme di circostanze concretamente inscindibili nel tempo e nello spazio, a prescindere dalla qualificazione giuridica nazionale.
La Corte precisa che non basta che una pronuncia menzioni un elemento di fatto riferito a un altro Stato membro: occorre verificare se il giudice che ha pronunciato la sentenza abbia effettivamente valutato tale elemento per accertare il reato e la responsabilità. Nel caso concreto, gli elementi forniti suggeriscono che:
- in Spagna e in Portogallo le frodi siano state realizzate tramite società diverse;
- le vittime siano diverse;
- le attività fraudolente portoghese e spagnola non fossero inscindibilmente collegate, ma piuttosto episodicamente parallele;
- la continuità fraudolenta in Portogallo sia proseguita dopo l’avvio delle indagini in Spagna.
Per questo motivo, il fatto che il diritto spagnolo possa qualificare l’insieme come “reato continuato” non incide sulla verifica richiesta dall’articolo 3, punto 2, perché quest’ultima dipende da un accertamento materiale e non dalla qualificazione giuridica interna.
Soluzione sulla prima questione
La Corte dichiara che l’articolo 3, punto 2, della decisione quadro 2002/584/GAI osta all’esecuzione del mandato d’arresto europeo solo se la persona ricercata è già stata definitivamente giudicata in un altro Stato membro per gli stessi fatti e sta eseguendo la pena relativa a quei fatti. Tuttavia, per stabilire la sussistenza degli “stessi fatti” non si deve tener conto della qualificazione dei reati secondo il diritto dello Stato membro di esecuzione.
Seconda questione: irricevibilità
La seconda questione riguardava le conseguenze, sul riconoscimento ed esecuzione della pena portoghese, dell’eventuale rifiuto di consegna e la compatibilità della normativa spagnola con i principi di proporzionalità e riconoscimento reciproco. La Corte la dichiara irricevibile perché prematura: nel procedimento principale si discute solo dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo, mentre gli effetti del riconoscimento della pena portoghese sarebbero oggetto di un successivo procedimento distinto.
Principio affermato
La Corte ribadisce che il ne bis in idem nel mandato d’arresto europeo è legato all’identità materiale dei fatti, non alla loro unificazione giuridica in un reato continuato. Se le condotte in due Stati membri sono state poste in essere da soggetti giuridici diversi, con vittime diverse e senza nesso inscindibile, il motivo obbligatorio di non esecuzione di cui all’articolo 3, punto 2, non opera.
Dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 3, punto 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI, deve essere interpretato nel senso che osta all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo soltanto se la persona ricercata è stata oggetto di sentenza definitiva in un altro Stato membro per gli stessi fatti, senza che rilevi la qualificazione giuridica interna dei reati.
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