Tribunale, Sentenza T-210/22
Judgment of the General Court (Second Chamber) of 20 September 2023. — The Procter & Gamble Company v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Application for EU figurative mark Safeguard – Absolute ground for refusal – Descriptive character – Article 7(1)(c) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-210/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Procter & Gamble contro il diniego di registrazione del marchio figurativo "Safeguard" per prodotti di classe 3. Ha ritenuto che il termine trasmetta un messaggio immediato di protezione e sia descrittivo, per almeno una parte del pubblico pertinente, delle proprietà dei prodotti interessati. Ha inoltre considerato che gli elementi grafici non bastano a neutralizzare il contenuto descrittivo del segno e che la precedente prassi EUIPO non vincola la decisione nel caso concreto.
Marchio UE figurativo "Safeguard": legittimo il rigetto per carattere descrittivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001
La questione giuridica
Se il segno figurativo richiesto come marchio UE costituito dalla parola "safeguard" e da elementi grafici stilizzati sia privo di carattere distintivo e, soprattutto, sia descrittivo dei prodotti di classe 3 per i quali era richiesta la registrazione, con conseguente applicazione dei motivi di rifiuto assoluti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001; inoltre, se la prassi precedente di EUIPO potesse incidere sull'esito dell'esame.
Principio di diritto
Un segno figurativo costituito dalla parola "safeguard" e da elementi grafici di mera presentazione può essere rifiutato come marchio UE quando, per una parte significativa del pubblico pertinente, il vocabolo evoca direttamente l'idea di protezione e descrive caratteristiche dei prodotti di classe 3, inclusi prodotti allergen-free, antivirali o antibatterici, senza che gli elementi figurativi siano idonei a distogliere l'attenzione dal messaggio descrittivo. In tal caso, è sufficiente la ricorrenza del motivo assoluto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 per escludere la registrazione, rendendo superfluo l'esame del carattere distintivo ex lettera b); la prassi precedente dell'EUIPO non può prevalere sulla corretta applicazione della normativa.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 296 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1223/2009
- Regolamento (CE) n. 648/2004
Marchio UE figurativo "Safeguard": carattere descrittivo e rifiuto di registrazione
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Quinta commissione di ricorso EUIPO che aveva confermato il rigetto della domanda di registrazione di un marchio UE figurativo costituito dalla parola "safeguard" per prodotti di classe 3. Il Tribunale esamina principalmente il motivo di rifiuto assoluto per descrittività di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001.
Fatti e procedimento amministrativo
The Procter & Gamble Company aveva depositato la domanda di marchio per prodotti di igiene, detergenza e cura del corpo, tra cui saponi, deodoranti, antitraspiranti, cosmetici per la cura del corpo, detergenti, preparazioni per lo sbiancamento e prodotti abrasivi. L'esaminatore EUIPO aveva respinto la domanda per difetto di carattere distintivo e per descrittività; la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto ritenendo il segno descrittivo e privo di carattere distintivo.
Questioni sottoposte al Tribunale
La ricorrente sosteneva, in sintesi, che:
- il termine "safeguard" non appartenesse al vocabolario di base e non fosse compreso dal pubblico in generale;
- non vi fosse un nesso immediato tra la parola e i prodotti di classe 3;
- gli elementi figurativi del marchio impedissero una lettura puramente descrittiva del segno;
- la commissione di ricorso non avesse tenuto conto di registrazioni anteriori di segni simili. In via subordinata, la ricorrente deduceva anche l'erronea applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.
Normativa e criteri applicati
Il Tribunale richiama l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, secondo cui sono esclusi dalla registrazione i segni composti esclusivamente da indicazioni che possono servire a designare, tra l'altro, la specie, la qualità, la destinazione o altre caratteristiche dei prodotti. Richiama inoltre l'articolo 7, paragrafo 2, che consente il rifiuto anche se il motivo è presente solo in parte dell'Unione, nonché l'articolo 94, paragrafo 1, dello stesso regolamento e l'articolo 296 TFUE quanto all'obbligo di motivazione.
Ragionamento sulla descrittività della parola "safeguard"
Il Tribunale conferma che il pubblico pertinente è il pubblico di lingua inglese dell'Unione residente in Irlanda o Malta e che si tratta del grande pubblico con livello di attenzione medio. Sulla base di dizionari e delle ammissioni della ricorrente, accerta che "safeguard" significa, come sostantivo, persona o cosa che assicura protezione, e come verbo, proteggere o difendere.
Il Tribunale osserva che, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), è sufficiente che almeno uno dei significati del segno descriva una caratteristica dei prodotti e che il segno sia rifiutabile se il pubblico lo percepisce come descrizione di una caratteristica reale dei prodotti. Nel caso di specie, il vocabolo viene percepito come evocativo di protezione e quindi come riferito a proprietà protettive dei prodotti di classe 3, anche in relazione a varietà allergen-free, antivirali o antibatteriche.
Il Tribunale respinge l'argomento secondo cui tali prodotti apparterrebbero necessariamente alla classe 5: sottolinea che in classe 3 possono esistere prodotti non medicinali con proprietà contro allergeni, virus o batteri, e che alcuni prodotti cosmetici e detergenti possono presentare caratteristiche rilevanti per soggetti allergici. Richiama anche i regolamenti n. 1223/2009 e n. 648/2004 per evidenziare che questi settori contemplano espressamente la questione delle sostanze odorose e delle reazioni allergiche.
Valutazione degli elementi figurativi
Quanto alla grafica, il Tribunale afferma che il segno è composto da un elemento verbale chiaramente leggibile inserito in una forma bidimensionale evocativa di uno scudo. Gli elementi figurativi sono considerati meramente decorativi o di sfondo e non idonei a distogliere il pubblico dal messaggio descrittivo del vocabolo. La stilizzazione complessiva non è ritenuta sufficientemente originale da conferire al segno un'impressione immediata e duratura diversa da quella descrittiva.
Prassi precedente EUIPO e motivazione
Il Tribunale esclude che la ricorrente possa utilmente invocare marchi precedentemente registrati in casi analoghi. Ribadisce che le decisioni EUIPO devono essere valutate alla luce del regolamento 2017/1001 e della giurisprudenza, non di una prassi anteriore eventualmente difforme. Ricorda inoltre che le decisioni favorevoli di primo grado non vincolano la commissione di ricorso. La motivazione della decisione impugnata è ritenuta sufficiente, poiché espone chiaramente le ragioni per cui le registrazioni anteriori non erano decisive.
Esito sul secondo motivo e dispositivo
Poiché il Tribunale conferma la correttezza del rigetto fondato sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), non esamina nel merito il secondo motivo relativo al difetto di carattere distintivo ex lettera b), in quanto basta un solo motivo assoluto di rifiuto per impedire la registrazione. Il ricorso è quindi respinto integralmente e la ricorrente è condannata alle spese.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che:
- un segno è descrittivo se il pubblico pertinente lo collega immediatamente a una caratteristica dei prodotti, anche solo per una parte significativa del pubblico;
- la descrittività può risultare da uno dei possibili significati del segno;
- gli elementi figurativi non neutralizzano la descrittività se svolgono solo una funzione accessoria o decorativa;
- la prassi precedente dell'EUIPO non prevale sulla corretta applicazione della normativa vigente e della giurisprudenza dell'Unione.
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