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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-616/22

Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 20 September 2023. — Breville Pty Ltd v European Union Intellectual Property Office. — Community design – Registered community design representing cooking devices – Application for registration’s renewal – Application for restitutio in integrum – Article 67 of Regulation (EC) No 6/2002. — Case T-616/22

Giurisprudenza europea62022TJ0616

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Breville contro la decisione EUIPO che aveva negato la restitutio in integrum dopo il mancato rinnovo di un disegno comunitario. Ha ritenuto che il termine di due mesi per l'istanza decorresse dalla notifica al rappresentante SIB della comunicazione di decadenza e non dalla successiva conoscenza effettiva del titolare. Poiché l'istanza era stata presentata tardivamente, non era necessario esaminare se vi fosse stata la diligenza richiesta.

Ritustitutio in integrum per mancato rinnovo di un disegno comunitario registrato: decorrenza del termine di due mesi e dovere di diligenza del titolare e del rappresentante

La questione giuridica

La questione centrale era se la domanda di restitutio in integrum presentata da Breville per rimediare al mancato rinnovo del disegno comunitario fosse stata depositata tempestivamente ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 e, in subordine, se il mancato rinnovo fosse avvenuto nonostante l'esercizio di tutta la diligenza richiesta ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, del medesimo regolamento. La ricorrente contestava inoltre la portata della rappresentanza di SIB, il rispetto del principio di parità di trattamento e l'interpretazione teleologica della norma.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che, in materia di disegno comunitario registrato, il termine di due mesi per chiedere la restitutio in integrum decorre, in via generale, dalla notifica al rappresentante del titolare della comunicazione EUIPO di avvenuta decadenza del disegno, poiché tale notifica produce effetto come se fosse stata indirizzata al rappresentato. Se il rappresentante non ha comunicato la cessazione del mandato all'EUIPO, egli continua a essere considerato rappresentante; la perdita del diritto non estingue di per sé l'autorizzazione. Poiché la domanda era stata presentata oltre il termine di due mesi, la restitutio in integrum era in ogni caso inammissibile, senza che fosse necessario esaminare nel merito la diligenza richiesta dall'articolo 67, paragrafo 1.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 67, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 78, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Regolamento (CE) n. 2245/2002
  • Articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2245/2002
  • Articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2245/2002
  • Articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2245/2002
  • Articolo 62, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2245/2002
  • Articolo 63, primo comma, del regolamento (CE) n. 2245/2002
  • Articolo 69, paragrafo 3, lettera n), del regolamento (CE) n. 2245/2002
  • Articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002

Restitutio in integrum per mancato rinnovo di un disegno comunitario registrato

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Breville Pty Ltd contro la decisione della Terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 20 giugno 2022. Oggetto del contendere è il rigetto della domanda di restitutio in integrum presentata a seguito del mancato rinnovo di un disegno comunitario registrato rappresentante dispositivi di cottura.

Fatti e procedimento amministrativo

Breville aveva incaricato nel tempo una rete di soggetti per la gestione del portafoglio disegni: S&F in Australia, e SIB in Italia quale rappresentante abilitato davanti all'EUIPO. Il disegno era stato depositato e registrato il 12 gennaio 2016; EUIPO aveva poi avvisato SIB il 16 giugno 2020 della scadenza al 12 gennaio 2021 e del termine per il rinnovo. Non essendo stato pagato il rinnovo, EUIPO ha comunicato l'avvenuta decadenza nell'agosto 2021 e poi cancellato il disegno dal registro nel dicembre 2021. Successivamente SIB ha presentato domanda di restitutio in integrum, accompagnata dal pagamento delle somme dovute, ma l'EUIPO l'ha ritenuta tardiva e infondata.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente sosteneva essenzialmente tre profili di censura:

  • il termine di due mesi dell'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 non sarebbe decorso dalla notifica a SIB, perché SIB non sarebbe più stata il rappresentante al momento della comunicazione di decadenza;
  • in alternativa, la decisione impugnata violerebbe il principio di parità di trattamento rispetto a una precedente decisione della Terza commissione di ricorso in un caso ritenuto analogo;
  • la lettura rigorosa dell'articolo 67 del regolamento n. 6/2002 sarebbe incompatibile con la finalità di tutela degli investimenti e della creatività proprie del diritto dei disegni.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l'articolo 67, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 6/2002, che disciplina la restitutio in integrum;
  • l'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, sulla rappresentanza obbligatoria dei soggetti non stabiliti nell'Unione e sui rappresentanti abilitati;
  • gli articoli 22, paragrafo 5, 40, paragrafi 1 e 2, 62, paragrafo 6, 63, primo comma, e 69, paragrafo 3, lettera n), del regolamento (CE) n. 2245/2002, relativi alle comunicazioni EUIPO, alla cessazione del mandato e alla cancellazione dal registro.

Ammissibilità delle prove prodotte all'udienza

Il Tribunale ha respinto la produzione di nuovi documenti offerti dalla ricorrente all'udienza. Da un lato, la ricorrente non aveva spiegato il nesso tra quei documenti e i motivi di ricorso, né la ragione del ritardo; dall'altro, il Tribunale ha ricordato che, ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, il proprio sindacato di legittimità si esercita sui fatti sottoposti alle commissioni di ricorso e non su elementi nuovi prodotti per la prima volta in giudizio.

Ragionamento del Tribunale sulla tempestività della domanda

Il nodo decisivo è stato l'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, che impone la presentazione della domanda di restitutio in integrum entro due mesi dalla rimozione della causa dell'inadempimento. Il Tribunale ha ribadito che, quando il titolare del disegno è rappresentato davanti all'EUIPO, la data di rimozione della causa coincide in linea generale con la notifica al rappresentante della comunicazione di decadenza del diritto. Ciò vale perché le notifiche all'avente diritto si considerano efficaci se indirizzate al rappresentante autorizzato, ai sensi del regolamento di esecuzione.

Applicando tale principio, il Tribunale ha ritenuto che il 18 agosto 2021, data in cui SIB ha ricevuto la comunicazione di EUIPO del 13 agosto 2021, fosse il dies a quo del termine biennale. Il termine è quindi scaduto il 18 ottobre 2021, mentre la domanda è stata presentata solo il 7 dicembre 2021, cioè tardivamente.

Portata della rappresentanza di SIB

Il Tribunale ha respinto l'argomento secondo cui SIB non sarebbe stata più rappresentante al momento della comunicazione di decadenza. Ha osservato che:

  • Breville, non avendo sede nell'Unione, era tenuta a farsi rappresentare davanti all'EUIPO;
  • SIB appariva ancora nel fascicolo come rappresentante e non risultava alcuna comunicazione all'EUIPO della cessazione del mandato;
  • ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 6, del regolamento n. 2245/2002, il rappresentante continua a essere considerato tale fino alla comunicazione della fine del mandato all'EUIPO.

Il Tribunale ha inoltre affermato che l'autorizzazione del rappresentante non si estingue per il solo fatto che si estingua il diritto oggetto della procedura. Ha quindi escluso che la mancata prova di un espresso limite al mandato potesse trasformare l'autorizzazione in un mandato limitato al solo deposito iniziale del disegno.

Parità di trattamento e precedente decisione EUIPO

La censura fondata sul precedente della commissione di ricorso nel caso R 2134/2020-3 è stata respinta. Il Tribunale ha ricordato che EUIPO deve certamente considerare i precedenti in applicazione dei principi di parità di trattamento e buona amministrazione, ma tali principi non possono prevalere sulla legalità. La legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso va valutata unicamente alla luce della normativa applicabile, come interpretata dai giudici dell'Unione, e non in base alla prassi amministrativa dell'EUIPO.

Finalità della disciplina e carattere non sanzionatorio

Il Tribunale ha respinto anche l'argomento teleologico della ricorrente, secondo cui la perdita del diritto per mancato rispetto dei termini avrebbe natura punitiva e sarebbe incompatibile con gli obiettivi della proprietà intellettuale. Ha chiarito che la perdita di un diritto per inosservanza delle condizioni della restitutio in integrum non è una sanzione, bensì la conseguenza dell'applicazione di termini processuali di ordine pubblico. Proprio per tutelare la certezza del diritto, tali condizioni devono essere interpretate restrittivamente.

Esito della decisione

Poiché la domanda di restitutio in integrum non era stata presentata entro il termine di due mesi previsto dall'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, il Tribunale ha ritenuto superfluo esaminare l'ulteriore censura relativa alla mancanza di tutta la diligenza richiesta ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1. Le due condizioni sono infatti cumulative e l'assenza anche di una sola di esse basta a impedire il ripristino dei diritti.

Dispositivo e principi ricavabili

Il ricorso è stato integralmente respinto e Breville è stata condannata alle spese. La pronuncia conferma un orientamento rigoroso in tema di restitutio in integrum: la tempestività della domanda è un requisito preliminare e decisivo, e la notifica al rappresentante autorizzato basta a far decorrere il termine, salvo prova della cessazione del mandato comunicata all'EUIPO.

Come è indicizzato

Materiedisegni comunitariproprietà intellettualerestitutio in integrumrappresentanza davanti all'euipotermini procedurali

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