Tribunale, Sentenza T-516/21
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 20 settembre 2023. — Repubblica italiana contro Commissione europea. — FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese sostenute dall’Italia – Sostegno accoppiato facoltativo nei settori delle carni bovine e del latte – Trattamento delle comunicazioni tardive – Regolarizzazioni – Condizioni di ammissibilità – Articolo 53, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 – Sanzioni amministrative – Articolo 31 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 – Proporzionalità – Parità di trattamento – Sistema di identificazione e di registrazione dei bovini – Termine per la comunicazione all’autorità competente – Articolo 2 e articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000. — Causa T-516/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto integralmente il ricorso dell’Italia contro la rettifica finanziaria della Commissione relativa a spese FEAGA in materia di sostegno accoppiato per bovini e latte. Ha ritenuto legittimo applicare sanzioni amministrative anche quando la tardiva identificazione/registrazione dell’animale sia stata successivamente sanata, poiché l’ammissibilità all’aiuto e il regime sanzionatorio rispondono a logiche diverse. Ha inoltre confermato che il termine di sette giorni dell’articolo 7 del regolamento n. 1760/2000 riguarda la comunicazione all’autorità competente, non la registrazione nella banca dati, e che il sistema italiano risultava incompatibile con tale disciplina.
Rettifica finanziaria FEAGA/FEASR per l’Italia: legittimità delle sanzioni e delle esclusioni dal finanziamento UE in materia di sostegno accoppiato bovini/latte e comunicazioni tardive alla banca dati bovina
La questione giuridica
Se la Commissione abbia correttamente escluso dal finanziamento FEAGA alcune spese italiane relative al sostegno accoppiato facoltativo nei settori delle carni bovine e del latte, in particolare: (i) se le comunicazioni tardive alla banca dati informatizzata dei bovini, pur in presenza di successiva regolarizzazione e di altre condizioni di ammissibilità soddisfatte, debbano comunque comportare sanzioni amministrative ai sensi dell’articolo 31 del regolamento delegato n. 640/2014; (ii) se lo stesso valga per le misure senza periodo minimo di detenzione; (iii) se il termine nazionale di cinque giorni aggiuntivi per la registrazione nella BDI sia compatibile con l’articolo 7 del regolamento n. 1760/2000.
Principio di diritto
Il Tribunale ha stabilito che, ai fini del sostegno accoppiato nei settori bovino e lattiero-caseario, la regolarizzazione tardiva degli obblighi di identificazione e registrazione può evitare la perdita dell’ammissibilità dell’animale se interviene nei termini fissati dall’articolo 53, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato n. 639/2014, ma non esclude l’applicazione di sanzioni amministrative quando la comunicazione è stata comunque tardiva; tali sanzioni sono quindi compatibili con il principio di proporzionalità e non violano la parità di trattamento. Inoltre, il termine di sette giorni dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1760/2000 concerne la comunicazione all’autorità competente e non la successiva registrazione nella banca dati, sicché la proroga di cinque giorni per la registrazione, ove applicata anche a soggetti che non sono autorità competenti, viola tale disposizione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013
- Articolo 53, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014
- Regolamento delegato (UE) 2015/1383
- Articolo 31 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014
- Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000
- Articolo 2 del regolamento (CE) n. 1760/2000
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/520
Rettifica finanziaria FEAGA/FEASR per l’Italia: sanzioni per comunicazioni tardive nella banca dati bovina
La pronuncia riguarda un ricorso diretto della Repubblica italiana contro la decisione di esecuzione (UE) 2021/988, con cui la Commissione ha escluso dal finanziamento UE parte delle spese sostenute dall’Italia a titolo di FEAGA/FEASR in relazione al sostegno accoppiato facoltativo nei settori delle carni bovine e del latte. La controversia nasce da rilievi della Commissione sulla gestione delle comunicazioni relative all’identificazione e registrazione dei bovini nella banca dati informatizzata (BDI).
Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo
La Commissione ha avviato un’indagine di conformità (NAC/2018/005/IT) e ha effettuato controlli presso diversi organismi pagatori italiani nel 2018. Dopo lo scambio di osservazioni, la riunione bilaterale e la fase di conciliazione, la DG Agricoltura e sviluppo rurale ha mantenuto l’idea che l’attuazione italiana del regime non fosse conforme al diritto UE e ha proposto un’esclusione finanziaria. Nella lettera di conciliazione sono state individuate, tra le altre, tre categorie di criticità nel terzo controllo essenziale: trattamento delle comunicazioni tardive per misure con periodo minimo di detenzione, per misure senza periodo di detenzione e rispetto del termine per le comunicazioni alla BDI.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama, in particolare:
- l’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, base giuridica della rettifica finanziaria;
- l’articolo 53, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2015/1383;
- l’articolo 31 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, sulle sanzioni amministrative per animali;
- l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1760/2000, sul sistema di identificazione e registrazione dei bovini.
Primo motivo: comunicazioni tardive per misure con periodo minimo di detenzione
L’Italia sosteneva che, se l’animale soddisfa le altre condizioni di ammissibilità ed è successivamente regolarizzato entro il primo giorno del periodo di detenzione, non possono applicarsi sanzioni amministrative; in subordine, invocava il principio di proporzionalità e la parità di trattamento, anche per la presunta diversa posizione rispetto ad altre comunicazioni tardive trattate dalla Commissione in altri contesti.
Il Tribunale ha distinto nettamente tra:
- l’ammissibilità dell’animale al sostegno, disciplinata dall’articolo 53, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato n. 639/2014;
- le sanzioni amministrative per violazioni degli obblighi di identificazione e registrazione, previste dall’articolo 31 del regolamento delegato n. 640/2014.
Secondo il Tribunale, una comunicazione tardiva non elimina la violazione degli obblighi di registrazione: può lasciare intatta l’ammissibilità dell’animale, ma resta una non conformità sanzionabile. La modifica del 2015 dell’articolo 53 è servita a evitare l’esclusione a vita dal sostegno per irregolarità successivamente sanate, ma non a sterilizzare ogni conseguenza sanzionatoria. Il Tribunale ha inoltre osservato che l’efficacia del sistema di tracciabilità dei bovini richiede la tempestività delle comunicazioni, a tutela della sanità pubblica, della fiducia dei consumatori e del funzionamento del mercato.
Quanto alla proporzionalità, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza secondo cui le sanzioni sono funzionali a garantire il rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione e non sono di per sé eccessive. La censura sulla parità di trattamento è stata respinta anche perché non è invocabile, a vantaggio dell’interessato, una situazione illecita.
Secondo motivo: comunicazioni tardive per misure senza periodo minimo di detenzione
Per le misure senza periodo di detenzione, l’Italia contestava la lettura della Commissione secondo cui una comunicazione tardiva, pur se regolarizzata entro la data fissata dallo Stato membro, comporta comunque sanzioni. L’Italia sosteneva anche che la scelta del 31 dicembre servisse a evitare discriminazioni tra allevatori, dato che le condizioni di ammissibilità possono maturare durante tutto l’anno.
Il Tribunale ha applicato la stessa logica del primo motivo: la tardività della comunicazione non incide automaticamente sull’ammissibilità, ma integra pur sempre una violazione dell’articolo 7 del regolamento n. 1760/2000 e quindi può giustificare sanzioni amministrative ex articolo 31 del regolamento delegato n. 640/2014. La censura sulla disparità di trattamento è stata respinta, poiché la data fissa scelta dall’Italia non eliminava il carattere tardivo della comunicazione né la conseguente violazione normativa.
Terzo motivo: termine per la comunicazione alla BDI
L’Italia contestava la constatazione della Commissione secondo cui la proroga di cinque giorni per la registrazione nella BDI, prevista nel sistema nazionale quando la comunicazione passa attraverso intermediari, violerebbe l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1760/2000. Sosteneva che il termine di sette giorni riguardasse solo la comunicazione all’autorità competente e non la registrazione successiva, e richiamava anche il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520.
Il Tribunale ha chiarito che l’articolo 7, paragrafo 1, fissa il termine massimo entro cui il detentore deve comunicare i movimenti all’autorità competente, mentre non disciplina il tempo entro cui la registrazione informatica deve essere eseguita. Tuttavia, la proroga di cinque giorni nel sistema italiano era applicata anche quando la comunicazione era fatta a soggetti che non sono "autorità competenti" ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 1760/2000, come associazioni di allevatori o centri di assistenza agricola. In tale misura, il regime nazionale è stato ritenuto incompatibile con il regolamento europeo.
Decisione e conseguenze
Il Tribunale ha respinto tutti e tre i motivi di ricorso e, di conseguenza, l’intero ricorso dell’Italia. La Repubblica italiana è stata condannata alle spese proprie e a quelle della Commissione.
Principi affermati
La sentenza ribadisce che:
- l’ammissibilità al sostegno e il regime sanzionatorio sono piani distinti;
- la sanatoria tardiva può conservare l’ammissibilità, ma non neutralizza automaticamente la sanzione;
- la tempestività delle comunicazioni nella banca dati bovina è essenziale per l’affidabilità del sistema di tracciabilità;
- il termine di sette giorni dell’articolo 7 del regolamento n. 1760/2000 riguarda la comunicazione all’autorità competente, non la registrazione informatica successiva;
- la parità di trattamento non consente di invocare a proprio favore una prassi nazionale in contrasto con il diritto UE.
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