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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-210/22

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 21 settembre 2023. — Stappert Deutschland GmbH contro Hauptzollamt Hannover. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg. — Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Regolamento (UE) n. 952/2013 - Codice doganale dell’Unione - Articolo 60, paragrafo 2 - Acquisizione dell’origine delle merci - Regolamento delegato (UE) 2015/2446 - Articolo 32 - Merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori - Allegato 22‑01 - Regola primaria applicabile alle merci di cui alla sottovoce 7304 41 del sistema armonizzato - Nozione di “profilato cavo” - “Sbozzi di tubo” in acciaio di cui alla sottovoce 7304 49 del sistema armonizzato, ottenuti per formatura a caldo e che consentono la produzione di tubi di acciaio mediante formatura a freddo, rientranti nella sottovoce 7304 41 del sistema armonizzato - Validità della regola primaria. — Causa C-210/22

Giurisprudenza europea62022CJ0210

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta la regola primaria dell’allegato 22-01 del regolamento delegato 2015/2446 relativa ai tubi inox della sottovoce 730441 SA e chiarisce che gli sbozzi di tubo formati a caldo non sono "profilati cavi". La Corte aggiunge che la regola è invalida nella parte in cui nega l’origine alle trasformazioni a freddo di tubi della sottovoce 730449 SA in prodotti finiti della sottovoce 730441 SA, poiché tale esclusione non è coerente con l’articolo 60, paragrafo 2, del codice doganale. La terza questione non viene esaminata perché assorbita dalla declaratoria di invalidità parziale.

Origine non preferenziale dei tubi in acciaio inox della sottovoce 730441 SA: interpretazione della nozione di "profilato cavo" e validità della regola primaria dell’allegato 22-01 del regolamento delegato 2015/2446.

La questione giuridica

Se, ai fini della regola primaria dell’allegato 22-01 del regolamento delegato 2015/2446 per i prodotti della sottovoce 730441 SA, uno sbozzo di tubo formato a caldo, diritto e a spessore uniforme rientri nella nozione di "profilato cavo"; in caso contrario, se la regola primaria sia invalida perché priva di giustificazione, troppo indeterminata o incompatibile con l’articolo 60, paragrafo 2, del codice doganale e con l’articolo 290 TFUE; e, se invalida, quale regola debba applicarsi per determinare l’origine.

Principio di diritto

Uno sbozzo di tubo formato a caldo, diritto e a parete di spessore uniforme non rientra nella nozione di "profilato cavo" della regola primaria per la sottovoce 730441 SA; inoltre, la regola primaria è invalida nella parte in cui esclude che la trasformazione a freddo di tubi della sottovoce 730449 SA in tubi e profilati cavi della sottovoce 730441 SA attribuisca l’origine al paese in cui tale trasformazione avviene, poiché tale esclusione è incoerente e discriminatoria rispetto all’articolo 60, paragrafo 2, del codice doganale e costituisce un errore manifesto di valutazione della Commissione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 290 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 33 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 62 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 284 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Regolamento delegato (UE) 2015/2446
  • Articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2015/2446
  • Allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446
  • Regolamento delegato (UE) 2018/1063
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2093
  • Regolamento (CEE) n. 2658/87

Origine non preferenziale dei tubi in acciaio inox della sottovoce 730441 SA

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Finanzgericht Hamburg in una controversia tra Stappert Deutschland GmbH e lo Hauptzollamt Hannover. La Corte è chiamata a interpretare la regola primaria dell’allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, relativa alla determinazione dell’origine non preferenziale dei tubi senza saldatura in acciaio inossidabile della sottovoce 730441 SA, e a valutarne la validità.

Fatti e procedimento principale

Stappert aveva chiesto una decisione IVO per importare dalla Corea del Sud tubi senza saldatura in acciaio inossidabile della sottovoce 730441 SA. Il processo produttivo era articolato in due fasi:

  • in Cina, i lingotti d’acciaio venivano trasformati a caldo per estrusione in pressa, ottenendo sbozzi di tubo classificati nella sottovoce 730449 SA;
  • in Corea del Sud, tali sbozzi venivano sottoposti a laminazione a freddo e trafilatura per ottenere i tubi finiti.

L’ufficio doganale tedesco ha ritenuto che l’origine restasse cinese, negando che la lavorazione in Corea del Sud fosse sufficiente a determinare una nuova origine. Il giudice del rinvio ha quindi sollevato dubbi sia sull’interpretazione della nozione di "profilato cavo" sia sulla compatibilità della regola primaria con il codice doganale dell’Unione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale), che individua l’origine nel paese dell’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata;
  • l’articolo 62 del codice doganale, che conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per stabilire norme di applicazione dell’articolo 60;
  • l’articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e l’allegato 22-01, contenenti le regole specifiche di origine;
  • il regolamento (UE) 2018/1063, che ha modificato il regolamento delegato 2015/2446;
  • le note esplicative del Sistema armonizzato, richiamate come strumento interpretativo rilevante.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice nazionale ha chiesto, in sostanza:

  • se uno sbozzo di tubo formato a caldo e a parete uniforme possa essere qualificato come "profilato cavo" ai fini della regola primaria;
  • in caso negativo, se la regola primaria sia invalida perché priva di giustificazione, troppo indeterminata o incompatibile con l’articolo 60, paragrafo 2, del codice doganale e con l’articolo 290 TFUE;
  • se, in caso di invalidità, l’origine debba essere determinata in base al solo criterio del cambio di voce tariffaria, alla regola residuale del capitolo 73 o direttamente all’articolo 60, paragrafo 2.

Ragionamento della Corte sulla nozione di "profilato cavo"

La Corte osserva che l’allegato 22-01 va applicato in base alla classificazione SA e che, per interpretare voci e sottovoci, hanno rilievo le note esplicative del SA. Le note esplicative del capitolo 73 distinguono:

  • i "tubi", cioè prodotti cavi concentrici, di sezione costante, con una sola cavità chiusa e profili interno ed esterno della medesima forma;
  • i "profilati cavi", cioè prodotti cavi che non rispondono a tale definizione, in particolare quando i profili interno ed esterno non hanno la stessa forma.

Da ciò la Corte deduce che uno sbozzo di tubo descritto come diritto e a parete di spessore uniforme rientra nella nozione di "tubo", non in quella di "profilato cavo". La Corte precisa inoltre che non è richiesto, per rientrare in tali nozioni, il rispetto di una specifica norma tecnica. Ne deriva che gli sbozzi di tubo utilizzati da Stappert non possono essere considerati "profilati cavi" ai sensi della regola primaria.

Ragionamento sulla validità della regola primaria

La Corte ricorda che la Commissione, nell’esercizio della delega conferita dall’articolo 62 del codice doganale, deve rispettare l’articolo 60, paragrafo 2, e non può adottare soluzioni manifestamente incoerenti o discriminatorie rispetto a lavorazioni analoghe.

Nel caso di specie, la regola primaria crea una differenza di trattamento tra due ipotesi simili:

  • la trasformazione a freddo di prodotti della sottovoce 730449 classificabili come "profilati cavi" può conferire origine al prodotto finito della sottovoce 730441;
  • la stessa trasformazione applicata a prodotti della stessa sottovoce 730449 classificabili come "tubi" non conferisce origine.

Per la Corte, la Commissione non ha fornito una giustificazione obiettiva per questa distinzione. Inoltre, il fatto che la formatura a freddo comporti modifiche irreversibili delle proprietà fisiche, meccaniche e metallurgiche è idoneo a integrare una trasformazione sostanziale ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2, come confermato anche da un regolamento di esecuzione citato nel fascicolo. La Corte conclude quindi che la regola primaria è invalida nella parte in cui esclude che il passaggio da tubi della sottovoce 730449 a tubi e profilati cavi della sottovoce 730441 possa conferire l’origine del paese in cui avviene la trasformazione.

Decisione e conseguenze

La Corte risponde alla prima questione nel senso che lo sbozzo di tubo considerato non è un "profilato cavo". Alla seconda questione risponde dichiarando invalida la regola primaria nella parte indicata, per contrasto con l’articolo 60, paragrafo 2, del codice doganale e per errore manifesto di valutazione.

La terza questione non riceve risposta perché, alla luce della declaratoria di invalidità parziale, non è necessario stabilire quale regola residuale o quale criterio ulteriore debba applicarsi. La Corte lascia al giudice nazionale la statuizione sulle spese del procedimento principale.

Come è indicizzato

Materieunione doganaleorigine non preferenziale delle merciclassificazione tariffariavalidità degli atti delegatidazio antidumping

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