Sentenza del 21/02/2018 n. 4155 - Corte di Cassazione
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) - SOCIETA' DI CAPITALI ED EQUIPARATI - IN GENERE Consolidato fiscale nazionale - Interruzione del triennio - Eccedenze di imposta riportate a nuovo - Esclusiva disponibilità della controllante - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il rimborso di crediti IRAP e IVA trasferiti da XC S.r.l. al consolidato fiscale nazionale e rimasti inutilizzati perché il gruppo non aveva maturato debiti IRES sufficienti. A seguito della liquidazione e cancellazione di XC S.r.l., il consolidato era stato interrotto prima del compimento del triennio. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che tali crediti non fossero rimborsabili dalla controllante, poiché trasferibili soltanto per la compensazione con l'IRES del gruppo, e contestava inoltre la legittimazione della controllante, l'esistenza e quantificazione dei crediti e la tempestività della richiesta IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione della Commissione Tributaria Regionale favorevole a XXXX Italia S.p.A. Ha stabilito che, in caso di interruzione anticipata del consolidato prima del triennio, l'art. 124, comma 4, del TUIR attribuisce alla controllante l'esclusiva disponibilità delle eccedenze d'imposta riportate a nuovo e dei crediti chiesti a rimborso. La controllante è quindi legittimata a richiedere il rimborso, anche perché, quale socio unico della società estinta, è subentrata nei rapporti attivi e passivi non definiti. Per il credito IVA, la Corte ha inoltre ritenuto applicabile il termine ordinario di prescrizione decennale, anziché il termine decadenziale biennale, quando la richiesta riguarda l'eccedenza risultante dalla cessazione dell'attività. L'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.500, oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), artt. 117 e seguenti
Disciplina il regime del consolidato fiscale nazionale e la tassazione di gruppo delle società controllante e controllate.
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 124, comma 4
le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'art. 122, i crediti chiesti a rimborso e, salvo quanto previsto dal comma 3, le eccedenze riportate a nuovo permangono nella esclusiva disponibilità della società o ente controllante
In caso di interruzione del consolidato fiscale prima della scadenza del triennio, le eccedenze d'imposta riportate a nuovo e i crediti chiesti a rimborso restano nella disponibilità esclusiva della controllante, che è legittimata a richiederne il rimborso.
D.M. 9 giugno 2004, art. 7, lettera b)
ciascun soggetto può cedere, ai fini della compensazione con l'imposta sul reddito della società dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17 ... nonchè le eccedenze di imposta ricevute ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 43 ter
Durante il normale periodo di vigenza dell'opzione, i crediti diversi dall'IRES trasferiti dalla consolidata sono destinati alla compensazione con l'IRES del gruppo. Questa disciplina applicativa non può però limitare la regola speciale dell'art. 124, comma 4, applicabile quando il consolidato si interrompe anticipatamente.
D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17
Richiamato per la disciplina della compensazione dei tributi e dei contributi mediante modello F24 e per individuare i crediti trasferibili nel consolidato.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 43-ter
Richiamato dal decreto attuativo in materia di cessione delle eccedenze d'imposta tra società appartenenti al gruppo.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30, comma 2, e 38-bis
La richiesta di rimborso dell'eccedenza IVA risultante dalla cessazione dell'attività può essere validamente manifestata anche senza il modello ministeriale VR; tale modello rileva ai fini dell'esigibilità del credito e non costituisce necessariamente requisito per l'esistenza della domanda.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2
Il termine biennale per le domande di rimborso opera in via sussidiaria e residuale; non si applica quando una disciplina speciale, come quella dell'eccedenza IVA alla cessazione dell'attività, prevede il termine ordinario decennale di prescrizione.
Codice di procedura civile, artt. 81 e 112
La Corte ha escluso sia il difetto di titolarità ad agire sia l'ultrapetizione, ritenendo che la legittimazione e l'accertamento del credito fossero compresi nell'oggetto della controversia.
D.Lgs. n. 6 del 2003 e principio successorio dei soci
Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, i soci subentrano nei rapporti attivi e passivi non definiti, nei limiti e secondo le condizioni individuate dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
Massime di principio
- Nel consolidato fiscale occorre distinguere tra la disciplina ordinaria, applicabile durante il triennio, e la disciplina speciale prevista per l'interruzione anticipata: in quest'ultimo caso le eccedenze riportate a nuovo restano nella disponibilità esclusiva della controllante.
- La controllante può essere legittimata a chiedere il rimborso di crediti fiscali originariamente maturati presso una controllata, senza che sia necessaria una nuova istanza della società controllata, se il credito è confluito nel consolidato e ricorrono i presupposti dell'art. 124, comma 4, TUIR.
- La cancellazione della controllata dal registro delle imprese non attribuisce al liquidatore, ormai privo del potere rappresentativo, la legittimazione esclusiva a richiedere il rimborso; i rapporti attivi non definiti possono trasferirsi ai soci secondo il fenomeno successorio.
- Le limitazioni previste da un decreto ministeriale attuativo non possono restringere la portata di una disposizione di legge che disciplina espressamente l'interruzione anticipata del consolidato.
- Per i rimborsi IVA derivanti dalla cessazione dell'attività, una manifestazione chiara della volontà di ottenere il rimborso può essere sufficiente anche senza il modello VR; in tale situazione può applicarsi la prescrizione ordinaria decennale, non il termine decadenziale biennale residuale.
- La prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito può risultare dalle dichiarazioni fiscali e dalla mancata contestazione dei dati in sede di controllo automatizzato, fermo restando il potere dell'amministrazione di contestare concretamente il credito.
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