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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12699/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la riforma della determinazione delle pene accessorie (fissate in anni cinque) per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Il ricorrente lamentava violazione di legge e carenza di motivazione, sostenendo che la Corte di merito non avrebbe indicato i criteri legali applicati ai fini della dosimetria delle pene accessorie (art. 133 c.p.) e non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia motivato congruamente la determinazione delle pene accessorie in conformità ai criteri dell'art. 133 c.p., valorizzando la gravità delle condotte (pagamenti fittizi per Euro 49.500 a favore di terzi, distrazione di una pressa del valore di Euro 18.000 più IVA, abuso della posizione ricoperta nell'impresa e danno ai creditori). La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui la durata delle pene accessorie deve essere determinata in concreto in base all'art. 133 c.p. e non rapportata alla pena principale (richiamando la sentenza "Suraci" n. 28910/2019 e la pronuncia della Corte Costituzionale n. 222/2018). Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione concreta della pena (gravità del fatto, personalità dell'agente, attenuanti e aggravanti ecc.) usati come parametri per fissare la durata delle pene accessorie.

  • art. 37 cod. pen.

    Richiamato per il principio che non va rapportata automaticamente la durata delle pene accessorie a quella della pena principale; la Corte ha precisato che le accessorie vanno determinate con i criteri dell'art. 133 c.p., non semplicemente proporzionate alla pena principale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di Cassazione di condannare al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per imporre al ricorrente la somma di Euro 3.000.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 222 del 05/12/2018

    Pronuncia che ha inciso sulla possibilità di fissare ex lege periodi fissi per le pene accessorie nella bancarotta, portando ad annullamenti e alla necessità di ridosare le pene accessorie secondo i criteri dell'art. 133 c.p.

  • Sentenza Corte di Cassazione n. 28910 del 28/02/2019 (Suraci)

    Giurisprudenza di legittimità che afferma il principio secondo cui la durata delle pene accessorie va determinata in concreto con i criteri dell'art. 133 c.p. e non rapportata alla durata della pena principale ex art. 37 c.p.; applicata dalla Corte di Cassazione nel caso in esame.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione al regime di imputabilità della responsabilità per la causa d'inammissibilità: la Corte ha ritenuto che non emergano profili di colpa che escludano l'applicazione delle spese e della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Per la determinazione delle pene accessorie il giudice deve applicare i criteri dell'art. 133 c.p. (gravità del fatto, personalità dell'autore, attenuanti/aggravanti ecc.) e motivare specificamente il loro utilizzo; non è corretto rapportare automaticamente la durata delle accessorie alla pena principale ai sensi dell'art. 37 c.p.
  • I ricorsi per cassazione che si limitano a censure generiche sulla "mancanza di motivazione" senza indicare punti specifici e doglianze ben circostanziate rischiano l'inammissibilità.
  • La gravità delle condotte (es. abuso della posizione, danno ai creditori, distrazione di beni, arricchimento indebito di terzi) costituisce fondamento legittimo per aggravare la misura delle pene accessorie se adeguatamente valorizzata nella motivazione.
  • Dopo pronunce costituzionali che incidono sulle regole di determinazione delle pene accessorie, i giudici di merito devono rideterminare le pene in conformità ai principi costituzionali e alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile per genericità o manifesta infondatezza, il ricorrente può essere condannato a pagare le spese processuali e una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è necessario valutare attentamente la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso.

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