Sentenza n. 371/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 150/24 del Tribunale di Sassari Sezione Lavoro, pubblicata in data 10.12.2024 nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della emananda sentenza, mediante l'assegnazione della carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 e accreditando sulla Carta l'importo di € 500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati dal ricorrente negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 quale contributo alla sua formazione professionale. Per il caso di mancata esecuzione della predetta sentenza entro il termine assegnato, si chiede di nominare sin d'ora, quale Commissario ad acta, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi. Con condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese della presente procedura, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del difensore della parte ricorrente, che si dichiara antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, inizialmente, della sentenza del Tribunale di Sassari – Sezione lavoro, relativa all'accredito del beneficio economico della Carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 150/2024 del Tribunale di Sassari – Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto a percepire, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, il beneficio annuo di euro 500,00 tramite Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per complessivi euro 2.500,00 oltre interessi legali. Nel ricorso era stata chiesta l'assegnazione della Carta del docente, l'accredito delle somme dovute, l'eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero alle spese. Dopo la notificazione e il deposito del ricorso, il Ministero ha dato tardiva esecuzione al comando giudiziale, accreditando al ricorrente le somme dovute. Il ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione della domanda di ottemperanza, insistendo soltanto per la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, a seguito dell'adempimento sopravvenuto dell'Amministrazione, il ricorrente ha conseguito il bene della vita perseguito con il ricorso. Il Collegio ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario è intervenuta soltanto dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza. Considerata la natura seriale del contenzioso, nonché l'elevata ripetitività e standardizzazione dell'attività difensiva svolta dal medesimo difensore in più cause identiche o sovrapponibili trattate nella stessa camera di consiglio, le spese sono state liquidate in euro 400,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo; nel caso concreto, la sopravvenuta esecuzione del comando giudiziale ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È richiamato quale base normativa del beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.
artt. 2, 5, 6 e 8 D.P.C.M. 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità della Carta del docente, alle quali il giudice ordinario aveva fatto riferimento per l'esecuzione del beneficio riconosciuto.
Massime di principio
- L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione, intervenuto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza e idoneo a soddisfare integralmente il bene della vita riconosciuto dal giudicato, determina la cessazione della materia del contendere.
- Quando l'amministrazione esegue tardivamente il comando giudiziale soltanto dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- Nella liquidazione delle spese di giudizio può tenersi conto della natura seriale della controversia e dell'elevata ripetitività e standardizzazione dell'attività difensiva, con conseguente determinazione equitativa dell'importo.
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