Sentenza del 03/03/2015 n. 769 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - Mancato soddisfacimento dell'obbligazione tributaria - Estinzione del giudizio per cessata materia - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa cessazione della materia del contendere non è stata ritenuta configurabile. Il passaggio in giudicato della sentenza relativa all'annualità precedente non determina, da solo, l'estinzione del giudizio instaurato per l'annualità successiva, anche se la questione controversa è la stessa. Il giudizio deve quindi proseguire o essere definito secondo le regole proprie della controversia pendente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Si contestava la possibilità di dichiarare estinto per cessata materia del contendere il giudizio relativo a un'annualità tributaria successiva, sulla base del passaggio in giudicato di una sentenza sfavorevole resa in un precedente giudizio riguardante la medesima questione, ma un'annualità diversa. La cessazione della materia del contendere presuppone invece che l'obbligazione tributaria sia stata soddisfatta oppure che le parti riconoscano reciprocamente un effettivo mutamento della situazione dedotta in giudizio.
Norme richiamate
Principio processuale sulla cessazione della materia del contendere
La declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia presuppone il soddisfacimento dell'obbligazione tributaria.
L'estinzione richiede che la pretesa tributaria sia stata soddisfatta o che sia intervenuto un mutamento concreto della situazione oggetto del processo, riconosciuto dalle parti; non è sufficiente la definizione di un diverso giudizio.
Cassazione civile, sentenza n. 27598/2013
Richiamata come precedente conforme al principio secondo cui la cessazione della materia del contendere non deriva automaticamente dalla definizione di una controversia relativa a una diversa annualità.
Cassazione civile, sentenza n. 16324/2014
Richiamata come ulteriore precedente conforme: il giudicato formatosi su un'annualità non determina automaticamente l'estinzione del giudizio relativo a un'annualità successiva.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere richiede un risultato concreto che elimini l'interesse delle parti alla decisione, come il pagamento, lo sgravio, l'annullamento dell'atto o un accordo processualmente rilevante.
- La sentenza definitiva relativa a una determinata annualità tributaria non estingue automaticamente il giudizio relativo a un'altra annualità, anche quando la questione giuridica o fattuale sia identica.
- Per ottenere la declaratoria di cessata materia del contendere occorre dimostrare il mutamento effettivo della situazione controversa e, normalmente, il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
- L'identità della questione tra cause diverse può avere rilievo ai fini del giudicato o dell'efficacia del precedente, ma non equivale di per sé all'estinzione del processo pendente.
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