Cassazione Penale, Sentenza n. 6579/2025 del 18/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli del 24/06/2024 che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del G.i.p. del 06/05/2024 con cui erano stati applicati gli arresti domiciliari per reati contro l'ambiente. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva violazioni di varie norme penali e di procedura (artt. 434, 452-bis, 452-quater c.p., artt. 274 e 275 c.p.p.), contestava il difetto di motivazione e la mancata valutazione delle comunicazioni tra la società EdilCamaldoli e gli enti preposti, sostenendo che i fatti rilevanti risalivano al 2015-2016 e coincidevano con fatti già oggetto di un altro procedimento; lamentava l'assenza di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, il travisamento probatorio e la sproporzione della misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure rivolte ai giudici di merito fossero, in gran parte, ricognizioni e rivalutazioni dei fatti già adeguatamente motivate dal Tribunale, senza indicare elementi nuovi, precisi e oggettivi idonei a dimostrare un'insufficienza motivazionale sui punti decisivi. La Corte ha confermato che il reato di disastro ambientale può risultare da condotte commissive o omissive, purché vi sia nesso causale con l'evento, e ha condiviso la valutazione del Tribunale sull'inerzia dell'imputato (mancata messa in sicurezza della cava, attività continuata tramite altre società) come prova dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; a carico del ricorrente sono state poste le spese e il versamento di C 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 434 cod. pen.
Norma richiamata tra le fattispecie penali richiamate; la Corte non ha rilevato interpretazioni alternative ma ha considerato i rilievi della difesa come tentativo di rivalutazione fattuale.
art. 452-bis cod. pen.
Richiamata come norma relativa ai reati ambientali contestati; la decisione conferma che tali reati possono costituirsi anche per omissione quando sussista nesso causale con l'evento dannoso.
art. 452-quater cod. pen.
Richiamata nell'ambito del quadro delle fattispecie ambientali; la Corte ne prende atto nell'ambito dell'analisi indiziaria senza trovare vizi di diritto nella motivazione del Tribunale.
art. 274 cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che il pericolo di reiterazione (lett. c) può essere desunto dalle modalità delle condotte contestate anche se risalenti nel tempo; l'attualità del pericolo è valutazione prognostica fondata sulle modalità di fatto, sulla personalità e sul contesto, non sulla sola contemporaneità degli atti.
art. 275 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai presidi cautelari e ai criteri di adeguatezza e proporzionalità; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente motivato la scelta della misura alla luce del quadro indiziario.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato nella parte finale per imporre al ricorrente le spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità, conformemente alla giurisprudenza costituzionale richiamata.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata come orientamento secondo cui, in mancanza di colpa grave nella proposizione del ricorso inammissibile, si procede comunque all'applicazione delle conseguenze di legge; la Corte ha ritenuto non sussistenti elementi che giustifichino l'esclusione delle sanzioni accessorie.
Massime di principio
- La sussistenza del pericolo di reiterazione previsto dall'art. 274 c.p.p. può essere desunta anche da condotte risalenti nel tempo se dagli elementi emergenti risulta, in senso prognostico, concreta probabilità che l'indagato possa tornare a delinquere (valutazione fondata sulla personalità, sulle modalità operative e sulle possibilità materiali di proseguire l'attività illecita).
- Nei reati ambientali il nesso causale può fondarsi su omissioni: la mancata esecuzione di misure di messa in sicurezza o bonifica può integrare condotte rilevanti ai fini penali e cautelari se correlate causalmente all'evento dannoso.
- La Corte di Cassazione non rivaluta i fatti se il ricorso non indica elementi nuovi, precisi e di immediata valenza che dimostrino un'effettiva carenza motivazionale sui punti decisivi; le censure puramente valutative o generiche sono inammissibili.
- Per contestare la proporzionalità o l'adeguatezza della misura cautelare in sede di legittimità è necessario dedurre e documentare in modo specifico elementi che dimostrino l'erroneità o la illogicità della scelta del giudice di merito, non limitandosi a doglianze di ordine generale.
- La disponibilità di risorse o di soggetti (es. altre società riconducibili all'indagato) che consentano la prosecuzione di attività illecite è elemento rilevante per la valutazione della attualità del pericolo di reiterazione e per la scelta della misura cautelare.
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