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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30291/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a cartella di pagamento relativa a sanzioni pecuniarie, che era stata accolta nel merito, con compensazione delle spese nei primi gradi. Dopo un primo intervento della Corte di cassazione, che aveva cassato la decisione sulle spese e rinviato al tribunale, il giudice di rinvio ha liquidato il compenso per le fasi di primo, secondo e legittimità, ma ha escluso la fase decisoria del giudizio di cassazione perché trattato in camera di consiglio; inoltre ha compensato le spese del giudizio di rinvio ritenendo sufficiente la contumacia dell'amministrazione comunale. Il ricorrente ha censurato: 1) la violazione delle norme sul compenso professionale e sulle spese di lite, sostenendo che la trattazione camerale del ricorso per cassazione non impedisce la liquidazione della fase decisoria, che comprende comunque attività difensive e l'esame della proposta del relatore e della decisione finale, oltre al rimborso delle spese vive; 2) la violazione dell'art. 92 c.p.c., contestando la compensazione delle spese del rinvio fondata sulla sola contumacia dell'ente, ritenuta dal ricorrente inidonea a integrare i presupposti dei giusti motivi.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato che la trattazione del ricorso per cassazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. non esclude automaticamente la fase decisoria ai fini della liquidazione del compenso, poiché i giudizi di legittimità, anche camerali, si articolano in fase di studio, introduttiva e decisionale; per quest'ultima possono rilevare l'esame della proposta del relatore, eventuali memorie illustrative e la pronuncia finale. Ha inoltre stabilito che la mera contumacia dell'amministrazione non costituisce di per sé giusto motivo per compensare le spese, perché è condotta neutra e fisiologica, non equivalente ad adesione o mancata opposizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Viterbo, in persona di altro magistrato, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente alla parte di difendersi personalmente nel processo

  • art. 380-bis c.p.c.

    la trattazione camerale del ricorso per cassazione non esclude la fase decisoria, che può comprendere esame della proposta del relatore, memorie illustrative e decisione finale

  • art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale del ricorso secondo la proposta del relatore

  • art. 13 dell'allegato al D.M. 55/2014

    i giudizi di legittimità, anche camerali, si articolano in fase di studio, introduttiva e di decisione; la fase decisionale va considerata ai fini della liquidazione del compenso quando vi sia attività difensiva correlata

  • artt. 1, 2, 4, comma 5, D.M. 55/2014

    richiamati come base normativa per la liquidazione dei compensi professionali

  • art. 91, comma 1, c.p.c.

    regola la condanna alle spese secondo soccombenza; il giudice deve riconoscere le spese dovute senza esclusioni ingiustificate

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione richiede presupposti specifici e non può essere motivata dalla sola contumacia della controparte

  • L. 69/2009

    citata per delimitare il regime dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione definito in camera di consiglio, la fase decisoria non è esclusa in via automatica: ai fini della liquidazione del compenso deve verificarsi in concreto se vi sia stata attività difensiva riferibile alla decisione, come l'esame della proposta del relatore, l'eventuale deposito di memorie e la valutazione della pronuncia finale.
  • La trattazione camerale del ricorso per cassazione non impedisce, di per sé, il riconoscimento delle spese della fase decisoria né il rimborso delle spese vive del giudizio, se tale fase abbia effettivamente avuto luogo.
  • La contumacia della parte soccombente o intimata è una condotta processuale neutra e fisiologica, non di per sé idonea a integrare i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
  • La compensazione delle spese richiede una motivazione conforme ai presupposti di legge; non è sufficiente richiamare la mancata costituzione della controparte come indice di non opposizione o di adesione alle pretese avversarie.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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