Cassazione Penale, Sentenza n. 2547/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'autorizzazione all'acquisto di un personal computer da utilizzare in cella per consultazione di atti processuali e per studio (corsi frequentati). Il Tribunale di sorveglianza aveva negato l'autorizzazione ritenendo che le esigenze difensive fossero adeguatamente soddisfatte dall'accesso ad un computer messo a disposizione dall'amministrazione per un'ora al giorno fuori dalla cella e che la richiesta in relazione al diritto allo studio fosse generica, poiché il detenuto aveva fornito solo un elenco di testi senza indicare quali materiali digitali specifici necessitasse di consultare.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure sulla decisione del Tribunale di sorveglianza. Ha ritenuto congruo il tempo di consultazione fornito dall'amministrazione rispetto ai procedimenti indicati e ha confermato che la doglianza sul diritto allo studio era generica e priva di specifica indicazione dei testi digitali necessari. La decisione è stata motivata anche con riferimento alla circolare DAP del 2 ottobre 2017 n. 3676/6126 e alla disciplina del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ordinamento penitenziario)
Richiamata dal ricorrente come normativa relativa all'uso di strumenti informatici e diritti connessi; il Collegio non ha ravvisato violazione della disciplina in quanto le misure adottate dall'amministrazione sono risultate conformi alla normativa e alle correlati circolari amministrative.
Regolamento esecutivo dell'Ordinamento penitenziario
Richiamato dal ricorrente; il Collegio ha ritenuto che l'interpretazione e l'applicazione delle norme regolamentari da parte del Tribunale fossero motivate e corrette rispetto alle esigenze del caso concreto.
art. 41-bis legge penitenziaria (regime detentivo speciale)
La disciplina speciale del regime 41-bis giustifica restrizioni maggiori e modalità particolari di accesso a dispositivi informatici; la Corte ha ritenuto che le misure dell'Amministrazione rispettassero i limiti e le garanzie previste.
Circolare DAP 2 ottobre 2017 n. 3676/6126
"Non è consentito al detenuto/internato possedere personal computer portatili"; "di computer fissi messi a disposizione - in apposite sale separate - dalla Direzione che ne disciplinerà giorni, orari di accesso e modalità"; "potrà consultare, previa autorizzazione della competente Autorità giudiziaria, materiale giudiziario su supporto informatico (ove non proveniente dall'Autorità giudiziaria, previo controllo del suo contenuto)"; "acquistare un apparecchio di modico valore [...] privo di connessioni esterne (...) per la consultazione all'interno della camera detentiva per il tempo strettamente necessario"
La circolare regolamenta l'uso di strumenti informatici per i detenuti nel circuito 41-bis: consente accesso a computer fissi in apposite sale per studenti regolarmente iscritti, prevede modalità di controllo dei materiali digitali e limita acquisti di dispositivi personali a apparecchi privi di connettività e controllati; il Tribunale ha applicato queste indicazioni per valutare la richiesta del detenuto.
codice di procedura penale
L'art. 616 c.p.p. è invocato per la condanna alle spese processuali; la Corte ha imposto al ricorrente il pagamento delle spese del procedimento ai sensi di tale norma.
Massime di principio
- In regime 41-bis le richieste di utilizzo o acquisto di dispositivi informatici sono valutate restrittivamente: l'accesso a computer fissi messi a disposizione dall'Amministrazione è la prima modalità di soddisfacimento delle esigenze di studio e difesa.
- Il detenuto che invoca la necessità di strumenti digitali per lo studio o la difesa deve specificare i materiali digitali e dimostrare la ragionevolezza e l'effettiva necessità (es. impossibilità di consultare i documenti nei tempi richiesti con le risorse disponibili).
- La mera elencazione di testi cartacei o generiche affermazioni sul carico di processi non è sufficiente a ottenere l'autorizzazione all'acquisto o alla detenzione di dispositivi informatici personali.
- Le amministrazioni penitenziarie devono disciplinare giorni, orari e modalità di accesso ai computer comuni; tali misure, se proporzionate e motivate, saranno ritenute adeguate dal giudice di sorveglianza salvo prova contraria sull'insufficienza del servizio.
- L'acquisto di apparecchi per uso in cella è ammesso solo in casi eccezionali e con limitazioni (modico valore, assenza di connessioni esterne, controllo prima e dopo l'uso, non permanenza nella disponibilità del detenuto), pertanto la richiesta va documentata dettagliatamente.
- Quando si eccepisce violazione del diritto alla salute o allo studio per sovrapposizione di orari, il ricorrente deve provare concretamente l'incidenza negativa (es. calendario delle attività, impossibilità di accedere agli strumenti in orari compatibili) perché il giudice rilevi la lesione dei diritti.
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