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Sentenza

Sentenza del 23/09/2016 n. 18682 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - DEFINIZIONE - Superamento del limite massimo dei crediti d'imposta compensabili - Irrogazione di sanzione con atto di contestazione ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997 - Definizione agevolata ex art. 16, comma 3, del medesimo d.lgs. - Ammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'utilizzo in compensazione di crediti d'imposta oltre il limite massimo previsto dall'art. 25 del d.lgs. n. 241 del 1997. L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società un atto di contestazione ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997 e aveva ritenuto inefficace il pagamento della sanzione effettuato dalla contribuente in misura ridotta. Secondo l'Agenzia, la condotta equivaleva a un omesso o tardivo versamento e, pertanto, avrebbe dovuto applicarsi la preclusione alla definizione agevolata prevista dall'art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997.

La decisione

La Corte Suprema di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato che, quando la sanzione è irrogata mediante autonomo atto di contestazione ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, il contribuente può accedere alla definizione agevolata pagando la sanzione nella misura prevista dalla norma. Il pagamento effettuato dalla società ha quindi estinto l'illecito. La preclusione prevista dall'art. 17, comma 3, riguarda i casi di sanzioni irrogate mediante diretta iscrizione a ruolo, in particolare a seguito di controlli automatici, e non può essere applicata a una procedura formalmente avviata con atto di contestazione. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 3.800,00, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 16, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997

    Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata.

    La disposizione consente la definizione agevolata quando la sanzione è contestata mediante un autonomo atto di contestazione. Il pagamento tempestivo dell'importo ridotto estingue l'illecito.

  • Art. 17, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997

    Per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2 e nell'art. 16, comma 3.

    La preclusione alla definizione agevolata opera per le sanzioni irrogate mediante iscrizione a ruolo senza previa contestazione, tipicamente in caso di omesso o tardivo versamento rilevato tramite controlli automatici. Non si estende alle sanzioni irrogate con autonomo atto di contestazione.

  • Art. 13, d.lgs. n. 471 del 1997

    Il superamento del limite massimo dei crediti d'imposta compensabili è equiparato, sul piano sanzionatorio, all'omesso o tardivo versamento di parte del tributo.

  • Art. 25, d.lgs. n. 241 del 1997

    La norma stabilisce il limite massimo entro il quale possono essere utilizzati in compensazione i crediti d'imposta; il superamento del limite costituisce violazione sanzionabile.

  • Art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462 del 1997

    Nell'ambito dei controlli automatici, il contribuente può evitare l'iscrizione a ruolo pagando le somme dovute, comprese le sanzioni ridotte, entro il termine previsto dalla comunicazione. La preclusione dell'art. 17, comma 3, evita una duplicazione dei benefici definitori.

Massime di principio

  • Per stabilire se è possibile la definizione agevolata non basta considerare la natura sostanziale della violazione: occorre verificare anche la procedura concretamente utilizzata dall'Amministrazione.
  • Se la sanzione è notificata con un autonomo atto di contestazione ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, il pagamento tempestivo nella misura ridotta prevista dalla norma, in linea generale, definisce la controversia ed estingue l'illecito.
  • La preclusione alla definizione agevolata prevista dall'art. 17, comma 3, riguarda principalmente le sanzioni direttamente iscritte a ruolo dopo controlli automatici per omesso o tardivo versamento, non ogni violazione che abbia effetti equivalenti.
  • L'Amministrazione non può applicare retroattivamente o per analogia una procedura più sfavorevole rispetto a quella formalmente scelta, soprattutto quando il contribuente ha fatto affidamento sulle modalità indicate nell'atto ricevuto.
  • L'equiparazione del superamento dei limiti di compensazione all'omesso versamento rileva per individuare la sanzione applicabile, ma non elimina automaticamente le garanzie e le facoltà definitorie proprie della procedura di contestazione adottata.

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