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Sentenza

Sentenza n. 821/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -del decreto emesso in data 8.4.2025, notificato in data 10.04.2025, con cui il Vice Prefetto Vicario di Brindisi ha disposto la revoca della certificazione/attestazione prot. -OMISSIS- del 4.11.2013 di idoneità all’accensione di fuochi artificiali, ex artt. 10 e 48 del T.U.L.P.S. n. 773/1931 (per ravvisato abuso del titolo di polizia e per il venir meno del pieno affidamento del titolare); -nonché di ogni atto ad esso presupposto e/o successivo e in particolare, ove occorra: della comunicazione ex art. 10 bis L. n. 241/1990 del 3.10.2024, a firma del Vice Prefetto di Brindisi; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 18/03/2026: -del decreto prot. -OMISSIS- notificato in data 21.01.2026 con cui il Viceprefetto Vicario di Brindisi, all’esito di procedimento di riesame, ha confermato la misura della revoca del decreto prot. -OMISSIS- del 4.11.2013 di idoneità all’accensione di fuochi artificiali ex art. 10 e 48 del TULPS. -di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra: della nota del 21.01.2025, resa ex art. 7 L n. 241/1990, a firma del Viceprefetto di Brindisi.

Giustizia amministrativa202500661

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di revoca della certificazione di idoneità all’accensione di fuochi artificiali, successivamente confermato all’esito di riesame

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto dell’8 aprile 2025 con cui il Viceprefetto Vicario di Brindisi aveva revocato la certificazione del 4 novembre 2013 relativa all’idoneità all’accensione di fuochi artificiali, deducendo erronea presupposizione in fatto e in diritto, carenza di istruttoria e motivazione, irragionevolezza manifesta, violazione del giusto procedimento, degli artt. 9, 10 e 49 T.U.L.P.S., dell’art. 101 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. e dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. In sede cautelare il TAR aveva sospeso l’efficacia dell’atto, ritenendo che la revoca fosse astrattamente possibile per abuso del titolo o venir meno dell’affidabilità, ma non adeguatamente motivata quanto alla necessità della misura più afflittiva, anziché di una sospensione temporanea. A seguito del riesame, la Prefettura ha adottato un nuovo decreto, notificato il 21 gennaio 2026, confermando la revoca. Il ricorrente lo ha impugnato con motivi aggiunti, deducendo irragionevolezza e sproporzionalità, carenza istruttoria e motivazionale, violazione degli artt. 9 e 10 T.U.L.P.S. ed elusione dell’ordinanza cautelare. Ha sostenuto che l’Amministrazione si fosse limitata a recepire le valutazioni penali senza autonoma istruttoria e valutazione.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il provvedimento originario è stato integralmente sostituito dal nuovo decreto adottato all’esito di una rinnovata istruttoria e quest’ultimo è stato specificamente impugnato con motivi aggiunti. I motivi aggiunti sono stati respinti. Il TAR ha ribadito che la certificazione di idoneità all’accensione di fuochi artificiali è un’autorizzazione di polizia, rispetto alla quale l’Amministrazione può verificare le condizioni ostative previste dagli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. e dispone di ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del titolare. Tale valutazione può fondarsi direttamente sui fatti storici rilevanti, anche a prescindere dall’esistenza o dall’esito di procedimenti penali, purché sia congruamente motivata e non irrazionale o arbitraria. Nel caso concreto, il nuovo provvedimento non si è limitato a recepire acriticamente le decisioni penali, ma ha svolto una valutazione autonoma dell’inaffidabilità del titolare, valorizzando l’utilizzo di un garage privato e di un capannone in fase di ammodernamento come depositi di materiale pirotecnico in assenza di specifica licenza. Tali circostanze sono state ritenute idonee a giustificare, in rapporto alla necessità di una condotta irreprensibile e di rigoroso rispetto della normativa di pubblica sicurezza, la revoca dell’autorizzazione. Il TAR ha inoltre ritenuto che l’Amministrazione avesse riesercitato correttamente il potere, emendando i precedenti vizi di istruttoria e motivazione, senza eludere l’ordinanza cautelare. Le ulteriori censure sono state ritenute generiche e indimostrate. Le spese sono state compensate in ragione della complessiva vicenda e dell’illegittimità riscontrata nel provvedimento originario.

Norme richiamate

  • artt. 10 e 48 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931)

    La certificazione di idoneità all’accensione di fuochi artificiali rientra tra le autorizzazioni di polizia.

  • artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931)

    Nell’ambito delle autorizzazioni di polizia, l’Amministrazione può verificare le condizioni ostative al rilascio e valutare l’affidabilità del titolare.

  • artt. 9 e 10 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931)

    La disciplina di pubblica sicurezza impone al titolare dell’autorizzazione il rigoroso rispetto delle prescrizioni e consente la valutazione dell’affidabilità in funzione della prevenzione di abusi.

  • art. 49 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931)

    La norma è stata invocata dal ricorrente con riferimento alla disciplina dei materiali e degli artifici pirotecnici, ma le relative censure non sono state accolte.

  • art. 101 R.D. n. 635/1940

    La norma è stata invocata dal ricorrente in relazione alla disciplina regolamentare degli artifici pirotecnici, senza che il TAR ravvisasse una violazione decisiva nel nuovo provvedimento.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il TAR aveva già rilevato in sede cautelare che il richiamo al preavviso di rigetto era mal calibrato, trattandosi di procedimento non instaurato a istanza di parte.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Presidente ha dato alle parti avviso della possibile improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse.

Massime di principio

  • La certificazione di idoneità all’accensione di fuochi artificiali prevista dagli artt. 10 e 48 T.U.L.P.S. ha natura di autorizzazione di polizia; pertanto, il suo rilascio, mantenimento e revoca sono subordinati alla verifica dell’affidabilità del titolare e delle condizioni ostative previste dalla disciplina di pubblica sicurezza.
  • Nel valutare l’affidabilità del titolare di un’autorizzazione di polizia, l’Amministrazione può fondare il giudizio prognostico anche sui fatti storici sottostanti a vicende penali, indipendentemente dalla pendenza o dall’esito del procedimento penale, purché svolga una valutazione autonoma, complessiva e congruamente motivata.
  • Il giudizio di inaffidabilità ai fini della revoca di un’autorizzazione di polizia è legittimo quando le circostanze concrete evidenziano un rischio non irragionevole di abuso del titolo; il sindacato giurisdizionale verifica che la valutazione amministrativa sia adeguatamente istruita e non arbitraria, senza sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’autorità di pubblica sicurezza.
  • Quando, dopo la sospensione cautelare di un provvedimento, l’Amministrazione adotta un nuovo atto all’esito di una rinnovata istruttoria e tale atto sostituisce integralmente quello originario, il ricorso contro il primo atto diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse; l’interesse del ricorrente si trasferisce sull’atto successivo, da impugnare mediante motivi aggiunti.
  • L’Amministrazione, in sede di riesame conseguente a una pronuncia cautelare, può confermare il contenuto sostanziale dell’atto originario se riesercita effettivamente il potere, integra l’istruttoria e motiva autonomamente sulle ragioni della misura, senza limitarsi a riprodurre acriticamente le precedenti valutazioni.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneSopravvenuta carenza di interesse

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