Ordinanza n. 16/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della delibera di Invitalia datata 16.10.2025 con cui è stata disposta la non ammissione della domanda del 12.12.2023 prot. n. FTIPD00204 concernente la procedura indetta con Decreto Interministeriale MISE-MEF-MITE del 21.10.2022 – Decreto Direttoriale MIMIT del 30.4.2023; - della Comunicazione INVITALIA 17.10.2025, di trasmissione della suddetta delibera; - ove occorrer possa, della Comunicazione INVITALIA del 8.5.2025 – motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; - della nota INVITALIA prot. 0413230 del 12/12/2025 di riscontro alla istanza di autotutela; - di ogni atto presupposto, connesso e collegato, anche eventualmente richiamato nel testo del presente ricorso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione di una domanda di agevolazione pubblica e atti connessi, inclusi il preavviso di rigetto e il riscontro all'istanza di autotutela
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la delibera di Invitalia del 16 ottobre 2025, comunicata il 17 ottobre 2025, con cui è stata disposta la non ammissione della domanda di agevolazione presentata il 12 dicembre 2023 nell'ambito della procedura prevista dal decreto interministeriale del 21 ottobre 2022 e dal decreto direttoriale del 30 aprile 2023. Sono stati inoltre impugnati, ove occorrente, il preavviso di rigetto contenente i motivi ostativi del maggio 2025, il provvedimento di riscontro all'istanza di autotutela e gli atti presupposti e connessi. La ricorrente ha chiesto incidentalmente la sospensione dell'efficacia degli atti, contestando la valutazione tecnico-discrezionale dell'Amministrazione e deducendo l'illegittimità della non ammissione; dal provvedimento non risultano specificamente riportati i singoli motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, pur riservando ogni approfondimento alla fase di merito, il Collegio non ha ravvisato prima facie evidenti violazioni di legge o macroscopiche arbitrarietà nella valutazione tecnico-discrezionale dell'Amministrazione. Tale valutazione è stata ritenuta adeguatamente argomentata e motivata anche con riferimento alle osservazioni presentate dalla società in risposta al preavviso di rigetto. Il preavviso ha inoltre garantito adeguatamente il contraddittorio procedimentale, consentendo all'interessata di fornire chiarimenti. Quanto al periculum in mora, il rigetto della domanda di agevolazione produce un pregiudizio di natura prettamente economica, considerato sempre ristorabile, circostanza riconosciuta dalla stessa ricorrente. Il TAR ha fissato l'udienza pubblica per la discussione del merito al 19 novembre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; il TAR ha ritenuto insussistenti entrambi i presupposti per la concessione della sospensione.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può negare la sospensione di un provvedimento di non ammissione a un'agevolazione quando, a una valutazione prima facie, l'istruttoria e la motivazione dell'Amministrazione non presentino evidenti violazioni o macroscopiche arbitrarietà, anche considerando la natura tecnico-discrezionale della valutazione.
- Il preavviso di rigetto assolve alla funzione di garantire il contraddittorio procedimentale quando consenta all'interessato di conoscere i motivi ostativi e di presentare chiarimenti, e tali osservazioni siano esaminate e considerate nella motivazione del provvedimento finale.
- Il requisito del periculum in mora non sussiste, di regola, per il rigetto di una domanda di agevolazione pubblica quando il pregiudizio dedotto sia esclusivamente economico e quindi suscettibile di integrale ristoro, anche alla luce del riconoscimento di tale natura da parte dell'interessato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 50/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 51/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 52/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 53/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 54/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 55/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →