Sentenza n. 3713/2026 - Napoli, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di emersione dal lavoro irregolare adottato dallo Sportello unico per l’immigrazione di Caserta
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata in suo favore dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020. Ha dedotto, in particolare, la violazione delle garanzie partecipative previste dall’art. 10-bis della l. n. 241/1990. Il preavviso di rigetto non risultava validamente portato a conoscenza del lavoratore straniero, il cui indirizzo indicato nell’istanza era incompleto. Il TAR aveva già rilevato, in sede cautelare, che la mancata instaurazione del contraddittorio non era imputabile al ricorrente e che l’amministrazione avrebbe dovuto esaminare l’istanza di riesame presentata il 14 dicembre 2022, anche alla luce di eventuali fatti sopravvenuti. L’amministrazione non ha documentato la rinnovazione dell’istruttoria né l’avvenuta notificazione secondo le modalità previste per l’irreperibilità del destinatario.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per l’assorbente violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 e ha annullato il diniego di emersione. Il Collegio ha ritenuto che, nelle procedure di emersione, il lavoratore straniero sia titolare di un autonomo e concreto interesse partecipativo, in quanto potenziale beneficiario della regolarizzazione, e debba pertanto ricevere il preavviso di rigetto al pari del datore di lavoro, anche quando il motivo ostativo riguarda la posizione di quest’ultimo. Nel caso concreto, l’indirizzo del lavoratore era incompleto; l’amministrazione non aveva effettuato ulteriori tentativi di notifica né attivato la procedura di irreperibilità prevista dall’art. 140 c.p.c., consistente nel deposito presso la casa comunale, nell’affissione dell’avviso e nell’invio della raccomandata con avviso di ricevimento. La violazione procedimentale ha impedito l’instaurazione del contraddittorio e ha inciso sulla legittimità del diniego. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 103 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
La disposizione costituisce la base normativa della procedura di emersione dal lavoro irregolare richiesta in favore del lavoratore straniero.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Nelle procedure di emersione il preavviso di rigetto deve essere notificato anche al lavoratore straniero, quale soggetto istante e potenziale beneficiario, non essendo sufficiente la notificazione al solo datore di lavoro.
art. 140 c.p.c.
Quando il destinatario è irreperibile o l’indirizzo non consente la consegna, l’amministrazione deve applicare la procedura prevista dalla norma, con deposito dell’atto presso la casa comunale, affissione dell’avviso e invio della raccomandata con avviso di ricevimento.
art. 2 c.p.a.
Il rapporto di collaborazione processuale impone all’amministrazione di fornire gli elementi e la documentazione relativi alla rinnovazione dell’istruttoria e agli sviluppi dell’istanza di riesame, quando tali circostanze siano rilevanti per la decisione.
Massime di principio
- Nelle procedure di emersione dal lavoro irregolare, il lavoratore straniero deve essere considerato soggetto istante al pari del datore di lavoro e deve ricevere il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della l. n. 241/1990, anche quando il motivo ostativo riguarda la posizione del datore di lavoro.
- La natura plurilaterale degli effetti della procedura di emersione impone all’amministrazione di garantire la partecipazione procedimentale di tutti i soggetti direttamente coinvolti e titolari di un interesse concreto all’accoglimento dell’istanza.
- Nelle procedure di emersione, un unico tentativo di notificazione non andato a buon fine non è sufficiente quando l’indirizzo del lavoratore sia incompleto o il destinatario non sia reperibile; l’amministrazione deve effettuare ulteriori tentativi oppure applicare la procedura prevista dall’art. 140 c.p.c.
- La violazione delle garanzie partecipative derivante dalla mancata notificazione del preavviso di rigetto al lavoratore straniero determina l’illegittimità del diniego di emersione e ne comporta l’annullamento.
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