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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20699/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

La vicenda riguarda un indagato colpito da ordinanza cautelare di custodia in carcere, confermata dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria ex art. 309 c.p.p., per due ricettazioni, un furto e ulteriori fatti. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando in particolare l'omesso interrogatorio preventivo di garanzia e l'insussistenza o comunque l'inadeguatezza delle esigenze cautelari, soprattutto quanto al pericolo attuale di inquinamento probatorio e di recidiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha valorizzato la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva spiegato la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio in relazione alla necessità di non compromettere ulteriori accertamenti investigativi ancora da svolgere e al comune contesto delittuoso in cui si inserivano le condotte dei coindagati. Ha inoltre ritenuto correttamente motivato il giudizio sul pericolo attuale e concreto di recidiva, fondato sulla reiterazione delle condotte fino al febbraio 2025 e sui precedenti dell'indagato. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    norma sul riesame delle misure cautelari personali, nel caso applicata dal Tribunale che ha confermato la custodia in carcere

  • art. 274, comma 1, lett. a), c.p.p.

    richiamato in via analogica per la motivazione sulle esigenze cautelari desunte da elementi comuni ai coindagati, quando fondano il pericolo di inquinamento probatorio

  • art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

    esigenza cautelare del pericolo di reiterazione della condotta criminosa; la Corte richiama il principio secondo cui la motivazione può essere cumulativa se basata su modalità comuni di commissione del reato

  • art. 610, comma 5, c.p.p.

    indicato per la trattazione in camera di consiglio senza presenza delle parti

  • art. 611, comma 1-bis, c.p.p.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso senza presenza delle parti

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In tema di misure cautelari personali, quando il pericolo cautelare è desunto da modalità di commissione del fatto comuni a una pluralità di coindagati, la motivazione del provvedimento può essere formulata in modo cumulativo, senza la ripetizione formalistica per ciascuna posizione individuale.
  • Se il giudice di merito indica specificamente gli ulteriori accertamenti investigativi ancora da compiere e collega a essi il rischio di compromissione probatoria, può legittimamente escludere l'espletamento dell'interrogatorio preventivo di garanzia.
  • Il giudizio sul pericolo di reiterazione del reato è adeguatamente motivato quando si fonda sulla ripetizione delle condotte contestate in un arco temporale prossimo, valorizzando anche eventuali precedenti dell'indagato.
  • In sede di legittimità, la censura sulla motivazione delle esigenze cautelari è infondata se il tribunale del riesame ha dato conto in modo non apparente e coerente degli elementi indiziari e cautelari posti a base della misura.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
SottomaterieCarcere

Testo integrale

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