Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 464/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400529

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dal Questore ai sensi degli artt. 5, comma 5, e 4, comma 3, d.lgs. 286/1998. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe omesso una valutazione concreta e attuale della sua pericolosità sociale, limitandosi a ricavare automaticamente il diniego dalle condanne e dai procedimenti penali pendenti. Ha inoltre lamentato la mancata considerazione del tempo trascorso dai fatti, della cessazione degli illeciti, del ravvedimento, della richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali, della sospensione condizionale della pena relativa a uno dei reati, nonché della natura contravvenzionale e risalente di alcune violazioni. Infine, ha dedotto la mancata ponderazione dei suoi legami sociali, culturali, lavorativi e familiari in Italia, rappresentando di disporre di un alloggio idoneo, di un’attività lavorativa regolare e di figli residenti in Italia.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto ostativa, ai sensi degli artt. 5, comma 5, e 4, comma 3, d.lgs. 286/1998, la condanna per maltrattamenti in famiglia, reato incluso tra quelli indicati dall’art. 380, comma 2, lett. l-ter), c.p.p. Secondo il Collegio, la condanna per un reato ostativo determina una presunzione legislativa di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica e impone all’Amministrazione il diniego del rilascio o del rinnovo del permesso, senza margini per una distinta valutazione discrezionale della pericolosità concreta, della personalità dell’interessato, della gravità in concreto dell’episodio o del suo radicamento sociale e lavorativo. La richiesta di affidamento in prova non incide sull’automatismo ostativo, poiché anche l’esito positivo della misura estingue la pena e gli effetti penali della condanna, ma non il reato e non equivale alla riabilitazione. Il Collegio ha inoltre escluso che fosse decorso un considerevole periodo dalla condanna, intervenuta nel 2021, rispetto al diniego del 2024. L’unica eccezione all’automatismo, relativa ai legami familiari qualificati di cui all’art. 29 d.lgs. 286/1998, non è stata ritenuta applicabile: il ricorrente risultava separato dalla moglie e non aveva sottoposto all’Amministrazione né dedotto in giudizio specifici ulteriori rapporti familiari rilevanti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di € 2.500,00, oltre accessori, a titolo di spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.

    La disposizione impone il rifiuto o la revoca del titolo quando ricorre una causa ostativa prevista dall’art. 4, comma 3, salvo l’eccezione relativa ai legami familiari qualificati di cui all’art. 29.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    non consente il rilascio del titolo di soggiorno allo straniero condannato, anche in via non definitiva, per i reati previsti dall’art. 380, commi 1 e 2, c.p.p.

    La condanna, anche non definitiva, per un reato compreso tra quelli richiamati costituisce causa ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno e determina una presunzione legislativa di pericolosità.

  • art. 380, comma 2, lett. l-ter), c.p.p.

    Include tra i reati ostativi i maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all’art. 572 c.p.; la condanna per tale reato è stata ritenuta sufficiente a fondare il diniego.

  • art. 29 d.lgs. 286/1998

    Individua i legami familiari rilevanti ai fini dell’eccezione all’automatismo ostativo previsto dall’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998; nel caso concreto il requisito non è stato riconosciuto.

  • art. 47, comma 2, l. 354/1975

    L’esito positivo dell’affidamento in prova determina l’estinzione della pena detentiva e degli effetti penali della condanna, ma non estingue il reato, non equivale alla riabilitazione e non elimina la causa ostativa al soggiorno.

  • art. 572 c.p.

    La condanna per maltrattamenti in famiglia è stata considerata il reato ostativo rilevante ai fini del diniego del rinnovo.

Massime di principio

  • La condanna, anche non definitiva, per un reato compreso tra quelli richiamati dall’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998 costituisce causa ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno e rende il diniego un atto vincolato, fondato sulla presunzione legislativa di pericolosità dello straniero.
  • In presenza di una condanna ostativa, l’Amministrazione non è tenuta a svolgere un’autonoma valutazione della pericolosità sociale concreta e attuale, della personalità dell’interessato, della gravità in concreto del fatto, del tempo trascorso o del radicamento sociale e lavorativo in Italia.
  • L’affidamento in prova ai servizi sociali, anche ove concluso positivamente, estingue la pena detentiva e gli effetti penali della condanna, ma non estingue il reato, non è equiparabile alla riabilitazione e non fa venir meno l’automatismo ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
  • L’automatismo ostativo derivante dalla condanna può essere superato, nei limiti previsti dall’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, quando lo straniero dimostri l’esistenza in Italia di legami familiari qualificati riconducibili all’art. 29 d.lgs. 286/1998; tali rapporti devono essere specificamente sottoposti all’Amministrazione e dedotti nel giudizio.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.