Cassazione Penale, Ordinanza n. 17987/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Il soggetto in espiazione di pene concorrenti ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania che aveva rigettato la domanda di affidamento in prova al servizio sociale. Nel ricorso ha sostenuto che il giudice di sorveglianza avrebbe valutato in modo contraddittorio e sfavorevole le risultanze dell'osservazione penitenziaria, trascurando gli elementi favorevoli emersi sul percorso trattamentale. Secondo il ricorrente, il diniego sarebbe fondato su un ingiustificato giudizio prognostico negativo circa il rischio di reiterazione di reati, nonostante i dati positivi disponibili. La Corte ha verificato che il Tribunale aveva invece esaminato tutte le risultanze del trattamento, comprese quelle sfavorevoli, rilevando che il percorso era ancora iniziale e che la condotta carceraria non era regolare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione dell'ordinanza di sorveglianza non fosse mancante, né illogica, né contraddittoria, poiché il giudice di merito aveva correttamente apprezzato le relazioni trattamentali senza esserne vincolato e aveva formulato un giudizio prognostico negativo sorretto da elementi concreti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 52 d.lgs. 196/03
Richiamato solo per l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per fondare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende per i profili di colpa connessi all'impugnazione irrituale.
Massime di principio
- La concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale rientra nella valutazione discrezionale del giudice di sorveglianza, che deve apprezzare la meritevolezza del condannato e l'idoneità del beneficio al reinserimento sociale senza automatismi.
- Le relazioni dell'osservazione penitenziaria sono elementi rilevanti ma non vincolano il giudice, il quale deve valutare complessivamente la personalità del detenuto, il suo percorso trattamentale e la residua pericolosità sociale.
- Il diniego di una misura alternativa è legittimo quando il giudice dia conto, con motivazione non illogica né contraddittoria, di elementi sfavorevoli come la fase iniziale del trattamento o una condotta carceraria non regolare.
- In sede di legittimità non basta contrapporre una diversa lettura degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito; occorre indicare specifici vizi logici o giuridici idonei a scardinare la motivazione impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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