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Sentenza

Sentenza n. 89/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale Ordinario di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, pubblicata il 25.11.2024.

Giustizia amministrativa202502480

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario che riconosceva la carta docente per l'anno scolastico 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per l'anno scolastico 2023/2024, per l'importo di 500 euro, con maggiorazione di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione. La sentenza era stata notificata al Ministero il 12 febbraio 2025, non era stata impugnata ed era divenuta definitiva, come attestato dalla cancelleria il 24 giugno 2025. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali. Persistendo l'inadempimento, la ricorrente ha chiesto l'ordine di integrale esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza contestare il mancato adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinandogli di dare completa esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, per la parte relativa all'attribuzione della carta docente, entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione effettuata dal ricorrente. Il commissario dovrà adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture organizzative competenti, senza compenso. La richiesta di penalità di mora è stata invece respinta allo stato, poiché il Collegio ha ritenuto non sussistenti, in ragione del carattere seriale del contenzioso e delle difficoltà di tempestiva liquidazione, i relativi presupposti; la penalità potrà essere eventualmente disposta su istanza della ricorrente in caso di persistente inottemperanza oltre i termini assegnati. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e distratte in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di fissare, su richiesta, una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità di mora non è stata applicata allo stato, salva una successiva istanza in caso di persistente inottemperanza.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, un termine per completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti obblighi di pagamento; il termine era decorso inutilmente.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    maggiorarsi di interessi o rivalutazione

    È richiamato dal titolo esecutivo quale parametro per la maggiorazione dovuta dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato per la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Richiamati per la regolazione e la distrazione delle spese processuali.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può conoscere in sede di ottemperanza dell'inadempimento dell'amministrazione a un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, ordinando all'amministrazione di adottare tutti gli atti necessari alla sua completa esecuzione.
  • Quando l'amministrazione non contesta il mancato adempimento di un titolo giudiziale definitivo e il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche è decorso, l'inottemperanza può essere dichiarata e può essere assegnato un termine per l'esecuzione, con contestuale nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La nomina preventiva del commissario ad acta è ammissibile nell'ambito del giudizio di ottemperanza, purché il suo intervento sia subordinato all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e sia definito il termine successivo per l'esercizio dei poteri sostitutivi.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente: il giudice può negarla allo stato, valutando le concrete circostanze dell'esecuzione, e riservarne l'eventuale applicazione a una successiva fase in caso di persistente inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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