Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 10754/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del DM 25.01.2023, notificato il 18.05.2023, con il quale il Ministero dell'Interno ha respinto la domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f) della Legge n. 91/1992 (-OMISSIS-).

Giustizia amministrativa202312196

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale con cui il Ministero dell'Interno ha respinto la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992. Dall'ordinanza non emergono i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso. La controversia è stata inserita tra quelle suscettibili di definizione nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato; il collegio ha verificato la persistenza dell'interesse alla decisione, la completezza dell'istruzione e l'assenza di ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio.

La decisione

Il TAR ha accertato che persiste l'interesse del ricorrente alla decisione e che il Ministero ha depositato il fascicolo del procedimento conclusosi con l'atto impugnato, come prescritto dall'art. 46 c.p.a. Non essendo state formulate ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio, ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato. L'ordinanza non decide il merito del diniego di cittadinanza, né definisce la domanda di annullamento. Le spese non sono disciplinate nel testo.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    Costituisce la base normativa della domanda di cittadinanza presentata dal ricorrente.

  • art. 46 c.p.a.

    È richiamato in relazione all'obbligo dell'Amministrazione di depositare il fascicolo del procedimento.

  • art. 72-bis c.p.a.

    È richiamato, insieme all'art. 73, comma 1-bis, c.p.a., nell'ambito delle regole sulla trattazione delle cause nelle udienze di smaltimento e sul divieto di rinvio salvo motivi eccezionali.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    È richiamato per il divieto di rinvio della trattazione, salvo motivi eccezionali, nel contesto dell'organizzazione delle udienze di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati insieme alla disciplina nazionale in materia di protezione dei dati personali quale fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nelle cause individuate per la definizione nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato, il giudice può convocare una camera di consiglio istruttoria per verificare preliminarmente la persistenza dell'interesse a ricorrere, la completezza dell'istruzione e l'assenza di ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio.
  • Quando l'interesse alla decisione persiste, il fascicolo del procedimento amministrativo è stato depositato e non risultano ulteriori incombenti istruttori o processuali, il collegio può trasmettere il fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento, senza definire il merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.