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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8590/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Torino (21/08/2024) che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza penale resa dalla Corte d'Assise d'Appello di Genova (irrevocabile il 13/07/2021). Il ricorso deduceva violazione degli artt. 634 e 636 c.p.p. e motivazione manifestamente illogica, sostenendo che nuove prove (una lettera del coimputato Paolo Ginocchio con promessa di "confessione" liberatoria, un memoriale della stessa Barbosa, e le deposizioni prospettate di un medico del Serd e di un agente penitenziario soprannominato "occhi blu") sono idonee a travolgere il giudicato perché dimostrerebbero che Ginocchio fu l'esecutore materiale e che Barbosa sarebbe stata minacciata e non coinvolta. La difesa lamentava che la Corte territoriale non avesse spiegato perché tali elementi non incidessero sul quadro probatorio.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che gli elementi addotti non costituiscono "prova nuova" idonea a rimuovere il giudicato: le dichiarazioni tardive della condannata e la lettera del coimputato non introducono fatti diversi da quelli già valutati nei giudizi di merito; le dichiarazioni dell'imputato non sono di per sé prova e, anzi, nel caso di coimputati con precedenti dichiarazioni contrastanti la loro attendibilità deve essere sorretta da elementi esterni che qui non sono stati dimostrati. Le richieste di escutere soggetti non meglio identificati sono considerate esplorative e insufficienti. Perciò la Corte ha confermato l'inammissibilità e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese e a versare in favore della cassa delle ammende Euro 3.000,00 ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Consente la declaratoria di manifesta infondatezza della richiesta di revisione quando le ragioni addotte risultano evidentemente inidonee a consentire una verifica dell'esito del giudizio; la Corte ha ritenuto che le prove prospettate non costituiscono "prova nuova" capace di intaccare il giudicato.

  • art. 636 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al corretto esame dell'istanza di revisione e alla motivazione dell'ordinanza impugnata; la Corte ha ritenuto che la motivazione dell'inammissibilità fosse adeguata in relazione all'assenza di elementi nuovi decisivi.

  • art. 633, comma primo, cod. proc. pen.

    art. 633, comma primo, cod. proc. pen.

    Principio secondo cui le dichiarazioni poste a base dell'istanza di revisione devono preesistere alla sua presentazione, in modo da consentire al giudice la valutazione preliminare di ammissibilità; la Corte ha sottolineato che le dichiarazioni tardive o non preesistenti non soddisfano questo requisito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede conseguenze di legge per il ricorrente in caso di inammissibilità; la Corte ha disposto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e una somma per la cassa delle ammende di Euro 3.000,00 per colpa nell'atto impugnatorio.

Massime di principio

  • La revisione è ammessa solo se fondata su "prove nuove" che introducano elementi di fatto diversi e decisivi rispetto a quanto già valutato nel processo concluso; non basta richiedere una diversa valutazione delle stesse prove.
  • Le dichiarazioni dell'imputato o del coimputato non costituiscono automaticamente prova nuova: occorre che siano antecedenti all'istanza e corredate da elementi esterni che ne supportino l'affidabilità, soprattutto se il dichiarante ha reso precedenti dichiarazioni contraddittorie.
  • Memoriali tardivi o versioni rilasciate dopo anni, se non riguardano fatti nuovi e specifici, sono, di regola, insufficienti a fondare la revisione.
  • Richieste di escussione di soggetti non identificati o di ausiliari per ulteriori accertamenti sono considerate esplorative e non possono da sole giustificare l'apertura del procedimento di revisione.
  • L'istanza di revisione non può essere usata come "terzo giudizio" per rimettere in discussione valutazioni probatorie definitive; serve un elemento concreto e diverso dal materiale già esaminato.
  • Il giudice dell'ammissibilità ha un potere di controllo preliminare sui requisiti della revisione e può dichiarare manifesta infondatezza quando, sulla base degli atti, l'idoneità della prova nuova risulti immediatamente illusoria.
  • In caso di inammissibilità per profili di colpa nella proposta dell'istanza, possono essere disposte condanne alle spese e ammende ex art. 616 c.p.p.

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