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Sentenza

Sentenza n. 2781/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, “del provvedimento di diniego dell’istanza di condono edilizio del 27.2.1995 protocollo n. 4061, a firma del Dirigente II Area, notificato in data 18.9.2023.” quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 21 maggio 2025: per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, anche ex art. 56 c.p.a., “dell’Ordine di demolizione adottato dalla Procura presso il Tribunale di Torre Annunziata in data 28.4.2025 e notificato il successivo 29.4.2025.”

Giustizia amministrativa202305550

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego dell’istanza di condono edilizio relativa a opere di circa 950 mq e oltre 3.000 mc; ordine di sgombero coattivo del manufatto abusivo adottato nella fase di esecuzione di una sentenza penale di condanna

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale dell’istanza di condono presentata ai sensi della l. n. 724/1994, deducendo violazione degli artt. 10-bis e 21-octies della l. n. 241/1990, difetto di motivazione ed eccesso di potere, in ragione dell’omessa comunicazione dei motivi ostativi e della mancata instaurazione di un nuovo procedimento partecipato. Hanno inoltre denunciato illogicità e contraddittorietà del diniego, poiché il Comune aveva in precedenza dichiarato procedibile l’istanza e avrebbe già conosciuto il limite volumetrico richiamato nel provvedimento. I ricorrenti hanno poi proposto motivi aggiunti contro l’atto della Procura che disponeva lo sgombero coattivo di persone e cose dal manufatto, ritenendolo sostanzialmente un ordine demolitorio e chiedendone l’annullamento.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato respinto. Il TAR ha ritenuto non invalidante l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, sia perché il procedimento di condono trae origine da un’istanza di parte, sia perché l’amministrazione ha dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990. Anche l’omesso preavviso di rigetto non comporta l’annullabilità del diniego, trattandosi di provvedimento a natura vincolata e applicandosi il primo periodo dell’art. 21-octies, comma 2. La precedente dichiarazione di procedibilità dell’istanza non costituiva una valutazione di merito e non impediva il successivo diniego. Il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato, poiché indicava la consistenza delle opere, pari a circa 950 mq e oltre 3.000 mc, e il superamento del limite massimo di 750 mc previsto dall’art. 39, comma 1, l. n. 724/1994. Il limite di 750 mc è stato qualificato come assoluto e inderogabile, applicabile a qualsiasi costruzione, indipendentemente dalla destinazione residenziale o non residenziale e dalla qualificazione dell’intervento come ampliamento o nuova costruzione. Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: l’atto impugnato era uno sgombero coattivo disposto dalla Procura nell’esecuzione di un ordine di demolizione contenuto in una sentenza penale irrevocabile, e le relative controversie spettano al giudice ordinario quale giudice dell’esecuzione penale. Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate, mentre il contributo unificato è rimasto a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    L’omesso preavviso di rigetto non determina l’annullabilità del diniego quando il provvedimento ha natura vincolata e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

    I vizi procedimentali o formali non comportano l’annullamento dell’atto vincolato quando l’amministrazione dimostri che l’esito sostanziale sarebbe stato necessariamente identico.

  • art. 39, comma 1, l. n. 724/1994

    un ampliamento superiore a 750 metri cubi

    Il limite volumetrico di 750 mc per il condono edilizio è assoluto e inderogabile e si applica a qualsiasi tipo di costruzione, incluse quelle non residenziali, sia in caso di ampliamento sia di nuova costruzione.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Il diniego di condono è adeguatamente motivato quando espone i dati dimensionali delle opere, il superamento del limite volumetrico e le ragioni giuridiche ostative alla sanatoria.

  • art. 11 c.p.a.

    Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la domanda può essere riassunta davanti a quest’ultimo nei termini di legge, con conservazione degli effetti processuali della domanda.

Massime di principio

  • Il diniego di condono edilizio, quando dipende dal superamento di un limite volumetrico tassativo previsto dalla legge, costituisce esercizio vincolato del potere e non richiede il preavviso di rigetto se è palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
  • Il limite di 750 mc previsto dall’art. 39, comma 1, l. n. 724/1994 è assoluto e inderogabile e opera per qualsiasi costruzione, senza distinzione tra destinazione residenziale e non residenziale, ampliamento e nuova costruzione.
  • La precedente dichiarazione di procedibilità di un’istanza di condono non equivale a una valutazione favorevole nel merito e non preclude il successivo rigetto dopo il completamento dell’istruttoria.
  • Il diniego di condono edilizio è sufficientemente motivato quando indica la consistenza delle opere, il superamento del limite volumetrico previsto dalla legge e il conseguente contrasto insanabile con la disciplina del condono.
  • Gli atti adottati dal pubblico ministero nella fase esecutiva di un ordine di demolizione contenuto in una sentenza penale irrevocabile, compresi gli atti di sgombero coattivo di persone e cose, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quale giudice dell’esecuzione penale e non sono impugnabili davanti al giudice amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniGiurisdizione e riparto
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiVizi formali non invalidantiDifetto di motivazioneRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

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