Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4074/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro del 17 luglio 2024 n. 3763.

Giustizia amministrativa202504884

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.586,76 lordi, oltre interessi, per ferie non godute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice da sentenza)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, del 17 luglio 2024, n. 3763, notificata all'Amministrazione e munita di formula esecutiva. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di euro 2.586,76 lordi, oltre interessi di legge, a titolo di ferie non godute. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con atto di mera forma, senza contestare l'esistenza o l'ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull'esecuzione del titolo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato l'inottemperanza del Ministero al giudicato, rilevando che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento e non risultava eseguito alcun pagamento. Il credito non era stato contestato né nell'an né nel quantum. Il Ministero è stato ordinato a provvedere al pagamento integrale entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza da parte della ricorrente per compiere tutti gli atti necessari al pagamento. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, mediante la quale il giudice amministrativo accerta l'inottemperanza al giudicato e ordina all'amministrazione di eseguire il titolo, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche deve essere decorso prima della proposizione o comunque della decisione del giudizio di ottemperanza; nella fattispecie tale termine era decorso senza alcun pagamento.

Massime di principio

  • Decorso il termine dilatorio previsto per il pagamento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, la mancata esecuzione di una sentenza di condanna passata in giudicato integra inottemperanza azionabile ai sensi dell'art. 114 c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito, unita all'assenza di prova di pagamenti anche parziali, consente di accertare l'inadempimento del giudicato e di ordinare il pagamento integrale entro un termine assegnato dal giudice.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l'esecuzione spontanea.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può essere considerato compreso nella retribuzione già percepita presso l'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.